CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 27278/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24752-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] BATTISTELLI, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] CALAFIORE; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] MANZIONNA, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] BORDIGA; - con troricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 290/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 290/21, dell' l 1 marzo 2021, della Corte di Appello di Ancona, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 6/17, del 10 gennaio 2017, del Tribunale di Fermo — ha confermato l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di Banca dell'[OSCURATO:SOCIETA].; - che, in punto di fatto, i ricorrenti riferiscono di essere stati convenuti in giudizio, unitamente alla società Staralliance in liquidazione, affinché fosse dichiarata l'inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., di un atto di compravendita stipulato tra i convenuti e con il quale gli odierni ricorrenti (entrambi soci della Staralliance, lo Squarcia divenutone, poi, anche liquidatore) avevano alienato un complesso di immobili alla predetta società, con atto del 18 dicembre 2009; - che assumeva l'attrice di agire a garanzia di un credito di Banca dell'[OSCURATO:SOCIETA], rispetto al quale gli odierni ricorrenti avevano Ric. 2021 n. 24752 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -2- assunto la veste di fideiussori, credito oggetto di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale fermano il 28 febbraio 2013; - che l'esperita "actio pauliana" veniva accolta dal primo giudice, che ne ravvisava i presupposti oggettivo e soggettivo, il secondo dei quali veniva identificato nel "consilium fraudis"; - che proposto gravame dai soccombenti, il giudice di appello lo respingeva; - che avverso la sentenza della Corte dorica ricorrono per cassazione i già appellanti Squarcia e Cocci, sulla base — come detto — di tre motivi; - che il primo motivo denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., ovvero per vizio di motivazione, essendosi la Corte territoriale "limitata a ricalcare le considerazioni svolte dal Giudice di prime cure", facendole proprie "sic et simpliciter"; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione di norma di diritto", in quanto ha stabilito che, nel caso di specie, l'atto di compravendita immobiliare, oggetto dell'azione revocatoria, era "certamente successivo al sorgere del credito", risultando di data anteriore al concesso provvedimento monitorio; - che il motivo, inoltre, censura la sentenza impugnata per avere "inspiegabilmente e immotivatamente" omesso di considerare l'esistenza di numerose ipoteche volontarie sugli immobili oggetto della compravendita immobiliare, ivi compresa quella relativa al contratto di mutuo fondiario, concluso dalla Staralliance con l'Agenzia di [OSCURATO:PERSONA]Elpidio a Mare della società Banca delle Ric. 2021 n. 24752 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -3- [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di procurarsi il denaro per versare il prezzo della suddetta compravendita; - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 cod. civ.; - che si contesta la ricorrenza, nel caso che occupa, dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, costituito dalla consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie di Banca dell'[OSCURATO:SOCIETA]; - che si evidenzia, infatti, come il rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultima origini dedeiussioni prestate dagli odierni ricorrenti verso un soggetto (la società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.) "altro e diverso" rispetto alla Staralliance, sicché la qualità di soci di quest'ultima, rivestita dai ricorrenti, non assumerebbe alcun rilievo ai fini del presupposto soggettivo dell'azione ex art. 2901 cod. civ.; - che, inoltre, l'atto dispositivo concluso in favore della Staralliance, relativo ad un complesso di immobili, risultava "legittimamente afferente all'oggetto sociale" della stessa, trattandosi di società operante nel settore immobiliare; - che i ricorrenti — oltre ad insistere sull'anteriorità del suddetto atto dispositivo rispetto al provvedimento monitorio del 28 febbraio 2013, anche sotto il profilo del notevole "lasso temporale" che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe lasciato trascorrere tra il momento del compimento di tale atto e la rivendicazione delle proprie pretese creditorie — evidenziano l'impossibilità di ravvisare, nel caso di specie, "ipotesi alcuna di dolosa preordinazione nel comportamento" da essi posto in essere, visto che la dolosa preordinazione si identifica nella "intenzione di contrarre Ric. 2021 n. 24752 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -4- deliberatamente debiti" e "di rendersi insolvente nel momento in cui l'atto" (nella specie, il rilascio delle fideiussioni) " è stato compiuto"; - che si sottolinea, infine, la necessità della sussistenza della "partecipati° fraudis" da parte del terzo Starallliance (in ragione della natura onerosa dell'atto di disposizione oggetto dell'azione revocatoria), da intendersi come consapevolezza dell'intenzione dell'alienante di pregiudicare le ragioni del creditore e nella volontà, di esso acquirente, di volerne profittare; - che, sul punto, la sentenza impugnata si sarebbe limitata ad affermare che deve ritenersi "presuntivamente provata" la conoscenza, in capo agli odierni ricorrenti, del pregiudizio arrecato al proprio creditore; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, la società MB [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (quale cessionaria, ex art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del credito a garanzia del quale è stata esperita l'azione revocatoria), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che è rimasta intimata la società Staralliance; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 21 aprile 2022; - che hanno presentato memoria entrambe le parti. Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; Ric. 2021 n. 24752 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -5- - che ritiene, infatti, questo collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dai ricorrenti nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., giacché essi si sostanziano nella mera riproposizione di quanto argomentato nell'atto d'impugnazione, senza neppure confrontarsi, per confutarle, con le considerazioni contenute nella summenzionata proposta; - che il primo motivo — con cui è denunciata nullità della sentenza per vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ricalcato la decisione del Tribunale — è manifestamente infondato; - che, al riguardo, va considerato che "la sentenza pronunziata in sede di gravame" è ritenuta persino "legittimamente motivata «per relationem»", a condizione che "il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame" (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 8 novembre 2018, n. 28139, Rv. 651516-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. Lav., sent. 23 agosto 2018, n. 21037, Rv. Ric. 2021 n. 24752 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -6- 650138-01; Cass. Sez. 1, sent. 19 luglio 2016, n. 14786, Rv. 640759-01); - che, nella specie, la Corte dorica ha dato conto delle ragioni della propria adesione al "decisum" del Tribunale di Fermo, come emergerà anche dallo scrutinio del secondo e terzo motivo di ricorso, sicché la censura di difetto di motivazione deve ritenersi del tutto destituita di fondamento; - che i motivi secondo e terzo — suscettibili di trattazione congiunta, data la loro connessione, giacché tesi a dimostrare, per un verso, che l'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria sarebbe anteriore al sorgere del credito, donde l'insussistenza del duplice presupposto, oggettivo e soggettivo, dell'azione revocatoria (il secondo dei quali, in particolare, data la natura onerosa dell'atto, dovrebbe valutarsi in termini diversi dalla mera consapevolezza, in capo ad entrambe le parti, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore), nonché, per altro verso, che il bene oggetto dell'atto dispositivo "revocando" risultava gravato da numerose ipoteche volontarie iscritte, in via pregressa. a garanzia di altri crediti — sono anch'essi manifestamente infondati; - che la Corte territoriale ha evidenziato come, nella specie, il rilascio delle fideiussioni, da parte degli odierni ricorrenti, risalga a data (il 4 aprile 2000) anteriore a quella dell'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria, concluso il 18 dicembre 2009; - che essa, pertanto, si è correttamente richiamata alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui "con riguardo alla posizione del fideiussore [...] l'acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito (e non anche a quello della scadenza dell'obbligazione del Ric. 2021 n. 24752 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -7- debitore principale), sì che è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole [...] sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della cd. «dolosa preordinazione»" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 22 gennaio 1999, n. 591, Rv. 522540-01; in senso analogo, tra le altre, Cass. Sez. 2, sent. 4 giugno 2001, n. 7484, Rv. 547195-01; Cass. Sez. 3, sent. 9 aprile 2009, n. 8680, Rv. 607846-01); - che, difatti, l'azione revocatoria ordinaria "presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità", sicché, "prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1), prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni")", in quanto "l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito" (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2011, n. 3676, Rv. 616596- 01; Cass. Sez. 6-3, ord. 9 ottobre 2015, n. 20376, Rv. 637463-01; Cass. Sez. 3, sent. 9 gennaio 20016, n. 762, Rv. 638649-01); - che nel caso che occupa — con motivazione ben al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 Ric. 2021 n. 24752 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -8- novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01) — la Corte dorica ha ritenuto idonea a provare la "scientia damni", in capo non solo agli odierni ricorrenti ma alla stessa società Staralliance, oltre alla qualità di soci della stessa, da parte di ambo gli alienanti, la circostanza che la società fosse "stata costituita, con capitale minimo, pochi giorni prima della stipula dell'atto e che, successivamente, sarebbe rimasta inoperativa salvo quanto all'iscrizione di due ipoteche volontarie, tanto poi da essere posta in liquidazione in data 21 dicembre 2011"; - che quanto alla circostanza relativa all'esistenza di ipoteche su taluni degli immobili oggetto della compravendita, iscritte anche anteriormente all'atto dispositivo, deve affermarsene l'irrilevanza, visto che "in tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come «eventus damni», atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 8 agosto 2018, n. 20671, Rv. 650481-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2018, n. 5860, non massimata, Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2017, n. 13172, Rv. 644304-01 e Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640191-01); Ric. 2021 n. 24752 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -9- - che il ricorso, in conclusione, va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, alla società MB [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge, Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Ric. 2021 n. 24752 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -10- PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, alla società MB [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in C 3.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, più 15`)/0 per spese generali ed accessori di legge, Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa