Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 1967

Cassazione n. 07845/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MARIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/11/1967 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 54 e 131-bis cod. pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen., sono anche manifestamente infondati; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01; Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296 - 01), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg.

V - VII sull'art.54 cod. pen.; pagg.

VII - IX sull'art. 131-bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 novembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MARIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/11/1967 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 54 e 131-bis cod. pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen., sono anche manifestamente infondati; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01; Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296 - 01), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. V - VII sull'art.54 cod. pen.; pagg. VII - IX sull'art. 131-bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 novembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 07845/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris