CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11104/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente , SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/-seeffte-le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ( Je [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Presidente del Tribunale del riesame di Napoli ha dichiarato inammissibile il gravame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in quanto presentato a mezzo pec, ma in assenza di firma digitale e, quindi, di requisito prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 24, comma 6-bis, d. I. 28 ottobre 2020, n.137. 2. Avverso la suddetta ordinanza Esposito propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 24, comma 6-bis, d. I. 28 ottobre 2020, n.137, e vizio di motivazione circa la declaratoria di inammissibilità, pronunciata sull'erroneo rilievo dell'assenza della sottoscrizione digitale dell'atto da parte del difensore. La difesa insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Nel caso in esame, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, le modalità di trasmissione dell'atto, dettate dall'art. 24, comma 6-bis, d. I. 28 ottobre 2020, n.137, erano state rispettate, risultando che il difensore dell'indagato aveva inoltrato la sua richiesta all'indirizzo pec, inviando un file firmato digitalmente come attestato dall'esito della verifica, e ricevendo la conferma di ricezione anche della propria nomina, recante l'attestazione che il documento era munito della firma digitale. 2. Si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per il giudizio di riesame. P. Q. M.Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. per il giudizio di riesame. Così deciso in Roma, il 25 otto