CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 04109/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (OBBLIGHI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze il 14/03/2025 in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché manifestamente infondato e riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato in particolare che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (precedenti penali per rissa e lesioni, che "evidenziano la propensione del soggetto alla commissione di atti di natura violenta, in continuità con quelli di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale che costituiscono, unitamente ai delitti di detenzione di arma clandestina e di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, l'oggetto del) presente giudizio"), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Rom