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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 37992/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18358-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo 92 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – nonchè AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE -intimata - - avverso la sentenza n. 36 0 0/2019 del Tribunale di Salerno depositata il 13.11.2019 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 3600/2019 il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado (Giudice di Pace di Amalfi n. 487/2010) emessa all’esito di un giudizio di opposizione contro una cartella di pagamento per violazione del codice della strada promosso dalla società nei confronti del Comune di Maiori e dell’Agente per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giungere a tale conclusione il Tribunale ha osservato che l’appello avrebbe dovuto proporsi entro il termine lungo semestrale del 15.11.2010, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza del Giudice di Pace (15.4.2010) mentre invece risultava proposto il 23.11.2010.

2. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, seguito da alcune considerazioni nel merito della controversia.

Il Comune di Maiori e l’Agenzia delle Entrate Riscossione (subentrata all’[OSCURATO:PERSONA] SPA) sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente, con l’unico motivo, denunzia la violazione del Decreto-legge n. 132/2014 recante misure urgenti di “degiurisdizionalizzazione” ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162 che ha modificato la durata della sospensione feriale dei termini processuali a decorrere dal 2015.

Si duole della pronuncia di inammissibilità del gravame, frutto di un erroneo calcolo della durata del periodo di sospensione dei termini nel periodo feriale.

Il ricorso è fondato.

Come ripetutamente affermato da questa Corte,ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. – la modifica di cui all’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza (v. tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11758 del 11/05/2017 Rv. 644185; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8722 del 17/03/2022 Rv. 664503; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30053 del 31/12/2020 Rv. 660149).

Nel caso in esame, la sentenza di primo grado fu depositata il 15.4.2010 e quindi il termine lungo per la proposizione dell’appello (termine semestrale, in base all’art.327 cpc nella versione applicabile ratione temporis) era ancora soggetto alla sospensione di 46 giorni previstadalla disposizione previgente, essendo – come si è visto - la nuova disposizione riduttiva del periodo di sospensione applicabile a partire dall’anno solare 2015 per espressa previsione normativa.

L’error in procedendo del Tribunale è quindi palese, non essendosi avveduto che nell’anno 2010 operava ancora la sospensione di 46 giorni, con l’ulteriore conseguenza che il gravame, proposto il 23.11.2010 contro la sentenza depositata il 15.4.2010 era senz’altro tempestivo.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Salerno in persona di diverso magistrato per nuovo esame sulla scorta dell’esposto principio di diritto e per la regolazione anche delle spese di questo giudizio.

P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18358-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo 92 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – nonchè AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE -intimata - - avverso la sentenza n. 36 0 0/2019 del Tribunale di Salerno depositata il 13.11.2019 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3600/2019 il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado (Giudice di Pace di Amalfi n. 487/2010) emessa all’esito di un giudizio di opposizione contro una cartella di pagamento per violazione del codice della strada promosso dalla società nei confronti del Comune di Maiori e dell’Agente per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giungere a tale conclusione il Tribunale ha osservato che l’appello avrebbe dovuto proporsi entro il termine lungo semestrale del 15.11.2010, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza del Giudice di Pace (15.4.2010) mentre invece risultava proposto il 23.11.2010. 2. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, seguito da alcune considerazioni nel merito della controversia. Il Comune di Maiori e l’Agenzia delle Entrate Riscossione (subentrata all’[OSCURATO:PERSONA] SPA) sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente, con l’unico motivo, denunzia la violazione del Decreto-legge n. 132/2014 recante misure urgenti di “degiurisdizionalizzazione” ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162 che ha modificato la durata della sospensione feriale dei termini processuali a decorrere dal 2015. Si duole della pronuncia di inammissibilità del gravame, frutto di un erroneo calcolo della durata del periodo di sospensione dei termini nel periodo feriale. Il ricorso è fondato. Come ripetutamente affermato da questa Corte,ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. – la modifica di cui all’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza (v. tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11758 del 11/05/2017 Rv. 644185; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8722 del 17/03/2022 Rv. 664503; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30053 del 31/12/2020 Rv. 660149). Nel caso in esame, la sentenza di primo grado fu depositata il 15.4.2010 e quindi il termine lungo per la proposizione dell’appello (termine semestrale, in base all’art.327 cpc nella versione applicabile ratione temporis) era ancora soggetto alla sospensione di 46 giorni previstadalla disposizione previgente, essendo – come si è visto - la nuova disposizione riduttiva del periodo di sospensione applicabile a partire dall’anno solare 2015 per espressa previsione normativa. L’error in procedendo del Tribunale è quindi palese, non essendosi avveduto che nell’anno 2010 operava ancora la sospensione di 46 giorni, con l’ulteriore conseguenza che il gravame, proposto il 23.11.2010 contro la sentenza depositata il 15.4.2010 era senz’altro tempestivo. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Salerno in persona di diverso magistrato per nuovo esame sulla scorta dell’esposto principio di diritto e per la regolazione anche delle spese di questo giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le