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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 dicembre 2025

Cassazione n. 01311/2026

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; avverso il decreto del 11/12/2025 della Corte d'Appello di Caltanissetta vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso in data 11 dicembre 2025 la Corte di Appello di Caltanissetta ha accolto la richiesta di proroga del trattenimento di XXXXXXXXXX, formulata dal Questore di Caltanissetta il 9 dicembre del 2025.

XXXXXXXXXX è sottoposto a trattenimento dal 2 dicembre 2024, ora ai sensi dell’art.6 del d.lgs.n142 del 2015, con decorrenza ultima al 16 febbraio del 2026.

In motivazione la Corte di Appello prende atto della avvenuta fissazione della trattazione della domanda di protezione internazionale da parte del Tribunale di Palermo in una data (18 maggio 2026) posteriore al suddetto termine massimo di scadenza, ma ritiene che ciò non sia motivo ostativo alla proroga, non potendosi escludere una anticipazione di detta udienza.

Per il resto evidenzia che le doglianze sulle modalità del trattenimento sono generiche.

2. Avverso il decreto di convalida ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge -XXXXXXXXXXX Il ricorso articola un unico motivo con più deduzioni in punto di erronea applicazione della disciplina regolatrice e apparenza di motivazione.

Secondo il ricorrente la Corte di Appello ha offerto una motivazione apparente circa il parametro della ‘funzionalità’ tra trattenimento e possibile esecuzione del provvedimento di espulsione, in rapporto alla fissazione della udienza in tema di protezione internazionale (che prevede l’esame del richiedente) ad una data posteriore a quella di efficacia ‘complessiva’ del trattenimento.

Non vi è concreta possibilità di esecuzione della espulsione entro il termine massimo e l’ipotesi di una anticipazione della udienza innanzi al Tribunale di Palermo non ha alcuna concretezza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Ed invero va premesso che, come è noto, tra i motivi di ricorso per cassazione in tema di decisioni sui trattenimenti (per come regolamentato dalla legge attualmente applicabile) non rientra quello del vizio di motivazione di cui all’art. 606 comma 1 lettera e) del codice di rito penale.

Da ciò la considerazione per cui al di là della erronea applicazione della legge regolatrice (ossia del diritto sostanziale, ovviamente non di carattere strettamente penale, con interpretazione estensiva in bonam partem del riferimento all’art. 606 comma 1 lettera b cod.proc.pen.), può essere dedotta e rilevata l’assenza di motivazione (vizio che rientra nella lettera c del citato articolo 606 cod.proc.pen.) nella misura in cui vi sia mancanza grafica di motivazione su un punto rilevante per la decisione o mera apparenza di motivazione.

Nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, va inclusa l’ipotesi in cui il giudice del merito abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (tra le molte v.

Sez.

I n.15759 del 22.4.2025, rv287835).

3. Tanto premesso va altresì evidenziato che per costante indirizzo interpretativo di questa Corte, in sede di proroga di un trattenimento già in atto occorre una più intensa valutazione dei presupposti e una concreta verifica della permanente necessità della limitazione di libertà (v.

Sez.

I n. 15746 del 22.4.2025, Rv 287810) ed ancora che la concreta e immanente prospettiva di reimpatrio (sulla base di un valido provvedimento di espulsione, non contrastato da situazioni ostative alla medesima) è fonte giuridica e al contempo presupposto ontologico del trattenimento dello straniero (v.

Sez.

I ord. n.23105 del 29.05.2025 con cui è stata sollevata questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del TFUE dell’art. 3 comma 2 l.n.14 del 21.02.2024 nonché Corte cost. n.96 del 2025 lì dove si evidenzia che il trattenimento nei centri di permanenza e rimpatrio costituisce una delle misure prescelte dal legislatore, in attuazione delle pertinenti direttive europee, per rendere possibile, nei casi tassativamente previsti dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, che lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa non eseguibile con immediatezza, sia accompagnato alla frontiera e allontanato dal territorio nazionale).

4. Ciò posto, ne deriva che un trattenimento è legittimo in quanto vi sia una concreta probabilità di esecuzione del reimpatrio, non potendo essere assegnate al trattenimento finalità diverse da quelle suddette ed in particolare finalità di contenimento della pericolosità sociale.

Nel caso in esame la Corte di Appello non offre concreta motivazione circa il presupposto della proroga e si affida ad una valutazione probabilistica e incerta circa la ‘fattibilità’ del reimpatrio in un tempo – ormai molto ristretto – antecedente alla scadenza del termine massimo (16 febbraio del 2026) del trattenimento, a fronte del diritto del richiedente protezione internazionale di restare nel territorio sino alla definizione del procedimento instaurato sulla domanda.

Va pertanto dichiarata la illegittimità della proroga, con annullamento senza rinvio della decisione impugnata.

P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Si comunichi al Questore di Caltanissetta per gli adempimenti di competenza.

Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; avverso il decreto del 11/12/2025 della Corte d'Appello di Caltanissetta vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 11 dicembre 2025 la Corte di Appello di Caltanissetta ha accolto la richiesta di proroga del trattenimento di XXXXXXXXXX, formulata dal Questore di Caltanissetta il 9 dicembre del 2025. XXXXXXXXXX è sottoposto a trattenimento dal 2 dicembre 2024, ora ai sensi dell’art.6 del d.lgs.n142 del 2015, con decorrenza ultima al 16 febbraio del 2026. In motivazione la Corte di Appello prende atto della avvenuta fissazione della trattazione della domanda di protezione internazionale da parte del Tribunale di Palermo in una data (18 maggio 2026) posteriore al suddetto termine massimo di scadenza, ma ritiene che ciò non sia motivo ostativo alla proroga, non potendosi escludere una anticipazione di detta udienza. Per il resto evidenzia che le doglianze sulle modalità del trattenimento sono generiche. 2. Avverso il decreto di convalida ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge -XXXXXXXXXXX Il ricorso articola un unico motivo con più deduzioni in punto di erronea applicazione della disciplina regolatrice e apparenza di motivazione. Secondo il ricorrente la Corte di Appello ha offerto una motivazione apparente circa il parametro della ‘funzionalità’ tra trattenimento e possibile esecuzione del provvedimento di espulsione, in rapporto alla fissazione della udienza in tema di protezione internazionale (che prevede l’esame del richiedente) ad una data posteriore a quella di efficacia ‘complessiva’ del trattenimento. Non vi è concreta possibilità di esecuzione della espulsione entro il termine massimo e l’ipotesi di una anticipazione della udienza innanzi al Tribunale di Palermo non ha alcuna concretezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Ed invero va premesso che, come è noto, tra i motivi di ricorso per cassazione in tema di decisioni sui trattenimenti (per come regolamentato dalla legge attualmente applicabile) non rientra quello del vizio di motivazione di cui all’art. 606 comma 1 lettera e) del codice di rito penale. Da ciò la considerazione per cui al di là della erronea applicazione della legge regolatrice (ossia del diritto sostanziale, ovviamente non di carattere strettamente penale, con interpretazione estensiva in bonam partem del riferimento all’art. 606 comma 1 lettera b cod.proc.pen.), può essere dedotta e rilevata l’assenza di motivazione (vizio che rientra nella lettera c del citato articolo 606 cod.proc.pen.) nella misura in cui vi sia mancanza grafica di motivazione su un punto rilevante per la decisione o mera apparenza di motivazione. Nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, va inclusa l’ipotesi in cui il giudice del merito abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (tra le molte v. Sez. I n.15759 del 22.4.2025, rv287835). 3. Tanto premesso va altresì evidenziato che per costante indirizzo interpretativo di questa Corte, in sede di proroga di un trattenimento già in atto occorre una più intensa valutazione dei presupposti e una concreta verifica della permanente necessità della limitazione di libertà (v. Sez. I n. 15746 del 22.4.2025, Rv 287810) ed ancora che la concreta e immanente prospettiva di reimpatrio (sulla base di un valido provvedimento di espulsione, non contrastato da situazioni ostative alla medesima) è fonte giuridica e al contempo presupposto ontologico del trattenimento dello straniero (v. Sez. I ord. n.23105 del 29.05.2025 con cui è stata sollevata questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del TFUE dell’art. 3 comma 2 l.n.14 del 21.02.2024 nonché Corte cost. n.96 del 2025 lì dove si evidenzia che il trattenimento nei centri di permanenza e rimpatrio costituisce una delle misure prescelte dal legislatore, in attuazione delle pertinenti direttive europee, per rendere possibile, nei casi tassativamente previsti dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, che lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa non eseguibile con immediatezza, sia accompagnato alla frontiera e allontanato dal territorio nazionale). 4. Ciò posto, ne deriva che un trattenimento è legittimo in quanto vi sia una concreta probabilità di esecuzione del reimpatrio, non potendo essere assegnate al trattenimento finalità diverse da quelle suddette ed in particolare finalità di contenimento della pericolosità sociale. Nel caso in esame la Corte di Appello non offre concreta motivazione circa il presupposto della proroga e si affida ad una valutazione probabilistica e incerta circa la ‘fattibilità’ del reimpatrio in un tempo – ormai molto ristretto – antecedente alla scadenza del termine massimo (16 febbraio del 2026) del trattenimento, a fronte del diritto del richiedente protezione internazionale di restare nel territorio sino alla definizione del procedimento instaurato sulla domanda. Va pertanto dichiarata la illegittimità della proroga, con annullamento senza rinvio della decisione impugnata. P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Si comunichi al Questore di Caltanissetta per gli adempimenti di competenza. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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