CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 21904/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4099/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.1844/3/19, depositata il 13 dicembre 2019 . Oggetto: IVA -operazioni infracomunitarie -prova trasporto Udita la relazione svolta nella pubblica udienza cartolare ex artt. 23, comma 8-bis, decreto-legge 137/2020, 8, comma 8, decreto- legge 198/2022 del 23 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero che ha chiesto il rigetto del ricorso. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 125/2/18 della Commissione tributaria provinciale di Prato che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento IVA 2014-2015. La CTR osservava in particolare: -che non vi era stata nessuna violazione del principio di diritto del contraddittorio endoprocedimentale, avendo l'agenzia fiscale invitato la società contribuente a produrre documenti in relazione all'annualità 2014, essendo le contestazioni relative al 2015 meramente conseguenziali; -che a prescindere dalla questione, posta con il secondo motivo di appello, della utilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio dalla società contribuente, negata dai primi giudici, comunque trattavasi di documenti inidonei a comprovare l'uscita dal territorio nazionale verso un Paese membro della UE delle merci oggetto delle fatture contestate e quindi la natura intracomunitaria delle relative transazioni. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo sette motivi. Resistecon controricorso e memoria l’Agenzia delle entrate. Considerato che: La ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 197/2022 e non vi è ragione per non accoglierla. PQM La Corte sospende il giudizio e rinvia la causa a nu