CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31620/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 luglio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha revocato, a far data dal 15 maggio 2018, l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'esecuzione della pena indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal locale Procuratore della Repubblica il 3 dicembre 2018. Ha, in proposito, esposto che il 18 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA], in costanza di sottoposizione alla misura alternativa alla detenzione, è stato arrestato in flagranza e sottoposto, in esito all'udienza di convalida, alla misura cautelare degli arresti donniciliari per la detenzione illecita di una pistola con tre caricatori, uno dei quali inserito nell'arma e caricato con sei munizioni. Ha aggiunto che la perquisizione eseguita in occasione dell'arresto ha consentito il rinvenimento di piccoli quantitativi di hashish, oltre che di due bilancini di precisione, e che [OSCURATO:PERSONA] si è, a far data dal 26 giugno 2021, reso irreperibile, in tal modo sottraendosi alla misura cautelare ed all'esecuzione della pena. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disposto la revoca dell'affidamento terapeutico-riabilitativo ex tunc illogicamente sopravvalutando l'episodio che gli è valso il più recente arresto ed omettendo, al contempo, di valutare il positivo contegno da lui serbato nell'arco del triennio decorso dall'ammissione alla misura alternativa alla detenzione, segnato dal costante conseguimento degli obiettivi via via stabiliti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale discende, per disposto normativo, non già dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479; Sez. 1., n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789). In tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l'uso del potere conferitogli. Tale principio è coerente con il testo della legge, e, in particolare, con la previsione dell'art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova ed è altresì correlato all'affermazione, pure ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, che, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell'affidamento, i fatti storici costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato possono essere valutati senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, ove se ne tragga la coerente e motivata conclusione di una interruzione del percorso di risocializzazione (in questo senso cfr. Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824, nonché, in genere, per la valutazione della meritevolezza dei benefici penitenziari, Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256695; Sez. 1, n. 6989 del 09/12/1999, Saponaro, Rv. 215125; Sez. 1, n. 2008 del 31/03/1995, Satanassi, Rv. 201368). Il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza è ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell'istituto, dal rilievo che il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell'ulteriore svolgimento dell'esperimento della prova, sul presupposto della sua incompatibilità con la condotta tenuta dal condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio affidato all'autorità giudiziaria. Il Tribunale di sorveglianza, nella revoca, è, infatti, chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano o mano incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, per stabilirne l'esito, deve procedere a una valutazione globale dell'intero periodo nell'ottica del recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornerò, Rv. 215706).2.1. Il Tribunale di sorveglianza, ancora, nel procedere alla revoca dell'affidamento, è tenuto a determinare il periodo di pena da considerarsi eventualmente scontato da parte del condannato, procedendo a un'attenta disamina del periodo di prova da lui trascorso onde stabilire, al là di ogni automatismo, se — ed eventualmente fino a qual punto — possa ragionevolmente ritenersi che l'affidato abbia raggiunto un grado, sia pur parziale, di risocializzazione, a tal fine considerando anche il concreto carico delle prescrizioni imposte, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474; Sez. 1, n. 2667 del 18/10/2011, dep. 2012, Zangara, Rv. 251844). Va ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale — nel dichiarare, con la sentenza n. 343 del 1987, l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, decimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti — ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta dì una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento. Con tale pronuncia, la Consulta ha espresso la chiara consapevolezza dell'esistenza di una «zona grigia», ossia intermedia tra la condotta trasgressiva posta in essere sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa, protrattasi sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all'ultimo segua una violazione determinante la revoca, ed ha pertanto affidato, richiamati i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena, al giudizio del Tribunale di sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare. 3. Nella fattispecie in esame, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha disposto la revoca della misura alternativa sulla base di elementi comprovanti, a suo giudizio, la mancata adesione del condannato al progetto rieducativo. Ha, in particolare, osservato che [OSCURATO:PERSONA], in passato già condannato, tra l'altro, per tentato omicidio con uso di arma da sparo, ha tenuto, nel giugno 2021, un contegno del tutto incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa alla detenzione e dimostrativo, piuttosto, del radicale ed originario fallimento dell'iniziativa riabilitativa. Egli ha, infatti, tradito la fiducia riservatagli dalle istituzioni ed attestato, anche attraverso l'arbitrario allontanamento dal luogo di restrizione, di non avere abbandonato, a dispetto del formale (e, a dire il vero, non integrale) ossequio alle prescrizioni connesse alla misura, l'adesione a modelli devianti, oltre che l'attuale inserimento in perniciosi circuiti criminali. 4. Si è, quindi di fronte ad un apparato argomentativo univoco, ancorché sintetico, di tangibile linearità e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie, oltre che rispondente ai canoni della logica ordinaria, che testimonia della pervicace volontà del condannato di sottrarsi al rispetto degli obblighi su di lui gravanti e del negativo esito dell'intervento rieducativo. In questo, invero nitido, contesto, il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza non abbia tenuto conto dei segnali positivi da lui offerti nel triennio trascorso in affidamento, dapprima presso una comunità di recupero e, quindi, a far data dai primi mesi del 2020, sul territorio di riferimento, ove ha acquisito la disponibilità di un'abitazione ed avviato regolare attività lavorative nel campo della produzione artistico-musicale. Obietta, quanto alla più recente manifestazione delinquenziale, che il procedimento penale scaturito dall'arresto del 18 giugno 2021 è ancora in itinere e che la compagna ha assunto su di sé, in via esclusiva, la responsabilità per l'accaduto. Egli si pone, in tal modo, in una prospettiva essenzialmente confutativa, che non è idonea ad intaccare la legittimità del provvedimento impugnato, basato su pilastri della cui solidità non vi è ragione alcuna di dubitare in chiave sia di storicità — tenuto conto, ovviamente, dello stato delle investigazioni e della solidità dell'impianto accusatorio— delle trasgressioni contestate che di loro complessiva attitudine ad attestare, all'esito di un vaglio sinergico e complessivo, l'incompatibilità tra le condotte realizzate e la prosecuzione della prova, il cui esito negativo risulta, alla luce dei gravissimi fatti del giugno 2018, conclamato, sì da neutralizzare l'attitudine rieducativa dei precedenti comportamenti, da reputarsi solo in apparenza espressione del tentativo di affrancarsi dalla dedizione al crimine ed intraprendere un percorso ispirato al lavoro ed al rispetto delle regole della civile convivenza e, in realtà, frutto di un atteggiamento sostanzialmente insincero ed ispirato alla mistificazione. In ordine al contestato profilo della determinazione della decorrenza della revoca, deve, pertanto, stimarsi che il Tribunale di sorveglianza abbia coerentemente indicato nel 15 maggio 2018, giorno di avvio della misura alternativa, il momento a partire dal quale la prova deve intendersi inutilmente esperita, stante il palese e definitivo insuccesso del tentativo di risocializzazione, riscontrato dalla commissione di attività criminosa di elevatissima offensività, iterativa di quella che gli è valsa una delle condanne in esecuzione, nonché dalla dedizione alla latitanza, evocativa della persistenza di legami con più vasti ambienti criminali. 5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, c