CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 08277/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 26/1/2022, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa il 3/7/2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 199, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, chiedendo l'annullamento della decisione. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che - novellato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017 - impone la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così dec