CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45818/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] anche per il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 1, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato, perché la carta d'identità contraffatta non recava la stampigliatura «non valida per l'espatrio», è affidato a deduzioni prive di specificità, perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto (cfr. Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019, Rv. 277548; Sez. 5, n. 47563 del 13/10/2015, Rv. 265534); - che, comunque, il motivo è manifestamente infondato, non essendo dato comprendere quale sia la specifica rilevanza, ai fini dell'operatività della norma di cui all'art. 497-bis cod. pen., dell'apposizione sulla carta d'identità della clausola: «[OSCURATO:PERSONA] L'ESPATRIO», posto che la norma medesima esige soltanto che il documento d'identità sia valido per l'espatrio; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. L Così deciso