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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39340/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 9 ottobre 2018, con cui il Tribunale di Palermo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4

I. n. 110/1975, commesso il 18 ottobre 2016, condannandolo alla pena di mesi quattro di arresto ed C 800 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 131- bis cod. pen. in relazione alla mancata applicazione della esimente del fatto di speciale tenuità, e, con il secondo motivo, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione; ritenuto che il primo motivo è generico, in quanto esprime una censura motivazionale di cui non viene data contezza, limitandosi la difesa a riportare precedenti giurisprudenziali e a sostenere che l'esimente doveva essere applicata nel caso in esame, senza alcun confronto con la motivazione resa sul punto dal secondo giudice; ritenuto che l'inammissibilità del ricorso - qui dichiarata - impone di ritenere non rilevante a fini di prescrizione il decorso del tempo successivo alla pronuncia della decisione impugnata, in conformità agli orientamenti emersi nella presente sede di legittimità tesi a riconoscere che le cause originarie di inammissibilità precludono la valida instaurazione della ulteriore fase di impugnazione (Sez.

Un., 30.6.1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez.

Un., 22.11.2000, D. L., Rv. 217266; Sez.

Un., 22.3.2005, Bracale, Rv. 231164); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 9 ottobre 2018, con cui il Tribunale di Palermo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 I. n. 110/1975, commesso il 18 ottobre 2016, condannandolo alla pena di mesi quattro di arresto ed C 800 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 131- bis cod. pen. in relazione alla mancata applicazione della esimente del fatto di speciale tenuità, e, con il secondo motivo, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione; ritenuto che il primo motivo è generico, in quanto esprime una censura motivazionale di cui non viene data contezza, limitandosi la difesa a riportare precedenti giurisprudenziali e a sostenere che l'esimente doveva essere applicata nel caso in esame, senza alcun confronto con la motivazione resa sul punto dal secondo giudice; ritenuto che l'inammissibilità del ricorso - qui dichiarata - impone di ritenere non rilevante a fini di prescrizione il decorso del tempo successivo alla pronuncia della decisione impugnata, in conformità agli orientamenti emersi nella presente sede di legittimità tesi a riconoscere che le cause originarie di inammissibilità precludono la valida instaurazione della ulteriore fase di impugnazione (Sez. Un., 30.6.1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. Un., 22.11.2000, D. L., Rv. 217266; Sez. Un., 22.3.2005, Bracale, Rv. 231164); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gi
Sentenza Cassazione n. 39340/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris