CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 07292/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 25362-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a da ll’ a vv . [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, entrambe rappresentatee difese dall’ A vvocatura generale dello Stato ; -controricorrenti - avverso la sentenza del Consiglio di Stato , n. 6149 del 202 4 , depositata in data10 luglio 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrenteil 30 gennaio 2025 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrent e al pagamento, in favore del l e part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma, l