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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 19540/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13270/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratrice generale del Sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA],N. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] O; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi del Sig. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D 'APPELLO di BOLOGNA n. 901/2018 , depositata il25/10/2018, R.G.N. 84/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 722/2017, ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stato respinto il ricorso proposto, per il pagamento di emolumenti retributivi ed il risarcimento di danni, da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratrice generale del marito [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], oltre che delle aziende agricole in epigrafe indicate e della società I [OSCURATO:PERSONA], ritenendo “non compiutamente assolto, come dovuto, l’onere della prova incombente a carico del lavoratore circa l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 1998 al 2005, per le mensilità da novembre a marzo, e con riguardo agli anni seguenti, in difformità dai periodi, mansioni ed orari risultanti dai prospetti paga” delle datrici di lavoro pro tempore; la Corte, in sintesi, ha tra l’altro rilevato che “la semplice conferma del Mignani della collaborazione prestata da [OSCURATO:PERSONA] anteriormente all’anno 2005, in assoluta carenza di alcun altro elemento probatorio sulle modalità di svolgimento di tale attività (v. le oltremodo generiche deposizioni dei testi Zoffoli, Vincenzi e Vitali), non si traduce nella confessione dell’instaurazione in tale periodo di un rapporto di lavoro subordinato”; 2.la stessa Corte bolognese, in diversa composizione, con la sentenza n. 901/2018, ha altresì respinto il ricorso per revocazione della precedente sentenza proposto dalla medesima parte, dichiarando inoltre improcedibili le domande formulate nei confronti della curatela del Fallimento I [OSCURATO:PERSONA] e condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio; la Corte territoriale, al cospetto della doglianza secondo cui la sentenza revocanda avrebbe ritenuto insussistente un fatto (“collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] a favore di alcune società facenti capo al Magnani ininterrottamente dall’autunno 1998”) la cui verità, invece, risultava positivamente stabilita, in quanto ammessa dalla controparte, ha argomentato che la circostanza che il Tyrka avesse “lavorato a favore della ditta/azienda/società facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] senza soluzione di continuità a partire dal 1998” risultava sempre essere stata contestata e, comunque, su tale aspetto controverso la Corte si era anche pronunciata, valutando “il fatto che l’attuale ricorrente sostiene essere stato ritenuto inesistente”; 3.per la cassazione di dette sentenze ha proposto un unico ricorso la parte soccombente; ha resistito con controricorso l’amministratore di sostegno del beneficiario [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare delle ditte individuali indicate in epigrafe; non ha svolto attività difensiva la curatela del Fallimento I [OSCURATO:PERSONA]; nel corso del giudizio si sono costituiti gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; la parte ricorrente ha comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.avverso la sentenza che ha respinto l’istanza di revocazione, la parte ricorrente, con un primo motivo, denuncia: “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.”; si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto che le parti convenute in giudizio avessero sempre contestato la circostanza che il Tyrka avesse“prestato attività lavorativa per Mignani dal 1998”; la censura è inammissibile, in disparte ogni ulteriore profilo, atteso che la sentenza impugnata si fonda anche su di un’altra, autonoma, ratio decidendi, in alcun modo adeguatamente censurata e sufficiente a sostenere la decisione, secondo la quale il fatto in questione costituì “punto controverso” sul quale la sentenza revocanda ebbe a pronunciare, venendo meno uno dei presupposti prescritti dall’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.; come noto, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua rationon, o mal, censurato privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale,rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass.n. 24540 del 2009); 2.con un secondo mezzo, avverso la medesima sentenza nella parte in cui ha condannato la soccombente a rifondere le spese anche alla curatela del Fallimento resistente, si denuncia: “violazione dell’art. 31 bis in relazione all’art. 91 c.p.c.”; si deduce che la difesa della ricorrente avrebbe “aderito all’eccezione di improcedibilità della domanda, rinunciandola verso il Fallimento”, di talché non si giustificherebbe “la severa condanna alle spese”; il motivo non può trovare accoglimento in quanto mal si comprende come la denunciata violazione di legge avrebbe influito sulla condanna alle spese che la Corte territoriale ha regolato secondo la pacifica soccombenza della parte ricorrente; in tema di liquidazione delle spese giudiziali ad opera del giudice di merito, vi è violazione di legge soltanto quando esse siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa;

3. nei confronti della sentenza n. 722/2017 della Corte di Appello di Bologna, parte ricorrente denuncia la “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2702 e 2697 c.c., in relazione all’art. 2094 c.c.” e la “violazione dell’art. 2729 c.c., in relazione agli artt. 115, co. 2, e 116 c.p.c.”, criticando la motivazione della pronuncia impugnata per avere respinto l’appello proposto; le censure sono inammissibili perché, lungi dall’individuare degli errores in iudicando che sarebbero stati commessi dalla Corte territoriale, propongono nella sostanza una diversa valutazione dei fatti e delle prove, come è comprovato dal diffuso riferimento ai materiali probatori, sollecitando un sindacato estraneo ai poteri della Corte di legittimità; in particolare, risultano inappropriati i richiami sia all’art. 2697 c.c. sia agli artt. 115 e 116 c.p.c.; per il primo aspetto la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018); per l’altro aspetto, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (tra le altre v.

Cass. n. 23940 del 2017); 4.conclusivamente il ricorso, nel suo complesso, deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in favore della parte controricorrente; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13270/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratrice generale del Sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA],N. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] O; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi del Sig. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D 'APPELLO di BOLOGNA n. 901/2018 , depositata il25/10/2018, R.G.N. 84/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 722/2017, ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stato respinto il ricorso proposto, per il pagamento di emolumenti retributivi ed il risarcimento di danni, da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratrice generale del marito [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], oltre che delle aziende agricole in epigrafe indicate e della società I [OSCURATO:PERSONA], ritenendo “non compiutamente assolto, come dovuto, l’onere della prova incombente a carico del lavoratore circa l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 1998 al 2005, per le mensilità da novembre a marzo, e con riguardo agli anni seguenti, in difformità dai periodi, mansioni ed orari risultanti dai prospetti paga” delle datrici di lavoro pro tempore; la Corte, in sintesi, ha tra l’altro rilevato che “la semplice conferma del Mignani della collaborazione prestata da [OSCURATO:PERSONA] anteriormente all’anno 2005, in assoluta carenza di alcun altro elemento probatorio sulle modalità di svolgimento di tale attività (v. le oltremodo generiche deposizioni dei testi Zoffoli, Vincenzi e Vitali), non si traduce nella confessione dell’instaurazione in tale periodo di un rapporto di lavoro subordinato”; 2.la stessa Corte bolognese, in diversa composizione, con la sentenza n. 901/2018, ha altresì respinto il ricorso per revocazione della precedente sentenza proposto dalla medesima parte, dichiarando inoltre improcedibili le domande formulate nei confronti della curatela del Fallimento I [OSCURATO:PERSONA] e condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio; la Corte territoriale, al cospetto della doglianza secondo cui la sentenza revocanda avrebbe ritenuto insussistente un fatto (“collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] a favore di alcune società facenti capo al Magnani ininterrottamente dall’autunno 1998”) la cui verità, invece, risultava positivamente stabilita, in quanto ammessa dalla controparte, ha argomentato che la circostanza che il Tyrka avesse “lavorato a favore della ditta/azienda/società facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] senza soluzione di continuità a partire dal 1998” risultava sempre essere stata contestata e, comunque, su tale aspetto controverso la Corte si era anche pronunciata, valutando “il fatto che l’attuale ricorrente sostiene essere stato ritenuto inesistente”; 3.per la cassazione di dette sentenze ha proposto un unico ricorso la parte soccombente; ha resistito con controricorso l’amministratore di sostegno del beneficiario [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare delle ditte individuali indicate in epigrafe; non ha svolto attività difensiva la curatela del Fallimento I [OSCURATO:PERSONA]; nel corso del giudizio si sono costituiti gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; la parte ricorrente ha comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.avverso la sentenza che ha respinto l’istanza di revocazione, la parte ricorrente, con un primo motivo, denuncia: “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.”; si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto che le parti convenute in giudizio avessero sempre contestato la circostanza che il Tyrka avesse“prestato attività lavorativa per Mignani dal 1998”; la censura è inammissibile, in disparte ogni ulteriore profilo, atteso che la sentenza impugnata si fonda anche su di un’altra, autonoma, ratio decidendi, in alcun modo adeguatamente censurata e sufficiente a sostenere la decisione, secondo la quale il fatto in questione costituì “punto controverso” sul quale la sentenza revocanda ebbe a pronunciare, venendo meno uno dei presupposti prescritti dall’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.; come noto, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua rationon, o mal, censurato privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale,rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass.n. 24540 del 2009); 2.con un secondo mezzo, avverso la medesima sentenza nella parte in cui ha condannato la soccombente a rifondere le spese anche alla curatela del Fallimento resistente, si denuncia: “violazione dell’art. 31 bis in relazione all’art. 91 c.p.c.”; si deduce che la difesa della ricorrente avrebbe “aderito all’eccezione di improcedibilità della domanda, rinunciandola verso il Fallimento”, di talché non si giustificherebbe “la severa condanna alle spese”; il motivo non può trovare accoglimento in quanto mal si comprende come la denunciata violazione di legge avrebbe influito sulla condanna alle spese che la Corte territoriale ha regolato secondo la pacifica soccombenza della parte ricorrente; in tema di liquidazione delle spese giudiziali ad opera del giudice di merito, vi è violazione di legge soltanto quando esse siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa; 3. nei confronti della sentenza n. 722/2017 della Corte di Appello di Bologna, parte ricorrente denuncia la “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2702 e 2697 c.c., in relazione all’art. 2094 c.c.” e la “violazione dell’art. 2729 c.c., in relazione agli artt. 115, co. 2, e 116 c.p.c.”, criticando la motivazione della pronuncia impugnata per avere respinto l’appello proposto; le censure sono inammissibili perché, lungi dall’individuare degli errores in iudicando che sarebbero stati commessi dalla Corte territoriale, propongono nella sostanza una diversa valutazione dei fatti e delle prove, come è comprovato dal diffuso riferimento ai materiali probatori, sollecitando un sindacato estraneo ai poteri della Corte di legittimità; in particolare, risultano inappropriati i richiami sia all’art. 2697 c.c. sia agli artt. 115 e 116 c.p.c.; per il primo aspetto la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018); per l’altro aspetto, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017); 4.conclusivamente il ricorso, nel suo complesso, deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in favore della parte controricorrente; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p
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