CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15996/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] natcka CROTONE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Crotone, con cui è stata ritenuta responsabile per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. e condannata alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è affetto da assoluta genericità, sia intrinseca che estrinseca, sotto tale profilo risultando manifesta la carenza di ogni correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c) in relazione all'art. 581 comma 1-bis c.p.p. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDEPOSTA K4 CANO rz4 G 2026