Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03858/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO letto I ricorso di [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, è formulato in termini non consentiti in questa sede, finendo per contestare la valutazione operata sul risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153; conf., ancora, Sez.

U - , n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello, sia pur sinteticamente, ma in termini non manifestamente illogici, ha evidenziato le circostanze fattuali da cui ha potuto evincere l'esistenza del dolo "iniziale" quale elemento tipizzante il delitto dì truffa, certamente suscettibile di essere desunto da condotte anche successive al perfezionamento della compravendita; ritenuto che il secondo motivo del ricorso, incentrato sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta formulato in termini non consentiti ed è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale sorretto la propria decisione con una motivazione esente da evidenti illogicità, considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla va invece liquidato in favore della parte civile che si è limitata a trasmettere le proprie conclusioni con allegata la relativa notula senza, tuttavia, argomentare sulle questioni sollevate dal ricorrente (cfr., con specifico riferimento a ricorsi trattati dalla VII Sezione della Corte, con le forme di cui all'art. 610 cod. proc. pen., Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139-01; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974-01; più recentemente, Sez. 7, n. 39902 del 05/07/2022, Bongiovanni, non mass.; Sez. 7, n. 46288 del 05/11/2021, Ahmetaj, non mass.; in generale, Sez. 2 - , n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834 - 01; Sez. 3 - , n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713 - 01; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551-01 secondo cui, nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese della parte civile.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO letto I ricorso di [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, è formulato in termini non consentiti in questa sede, finendo per contestare la valutazione operata sul risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153; conf., ancora, Sez. U - , n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello, sia pur sinteticamente, ma in termini non manifestamente illogici, ha evidenziato le circostanze fattuali da cui ha potuto evincere l'esistenza del dolo "iniziale" quale elemento tipizzante il delitto dì truffa, certamente suscettibile di essere desunto da condotte anche successive al perfezionamento della compravendita; ritenuto che il secondo motivo del ricorso, incentrato sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta formulato in termini non consentiti ed è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale sorretto la propria decisione con una motivazione esente da evidenti illogicità, considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla va invece liquidato in favore della parte civile che si è limitata a trasmettere le proprie conclusioni con allegata la relativa notula senza, tuttavia, argomentare sulle questioni sollevate dal ricorrente (cfr., con specifico riferimento a ricorsi trattati dalla VII Sezione della Corte, con le forme di cui all'art. 610 cod. proc. pen., Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139-01; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974-01; più recentemente, Sez. 7, n. 39902 del 05/07/2022, Bongiovanni, non mass.; Sez. 7, n. 46288 del 05/11/2021, Ahmetaj, non mass.; in generale, Sez. 2 - , n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834 - 01; Sez. 3 - , n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713 - 01; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551-01 secondo cui, nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese della parte civile. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 03858/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris