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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2026

Cassazione n. 18215/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

11/06/2025 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAlfredo [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.lette le conclusioni del difensore di fiducia del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto,in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'impugnata sentenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe n. 1760 depositata il 9 settembre 2025 Tribunale diCagliari condannato [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] delreato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 (perché senza giustificato motivo, detenevaall’interno della propria autovettura un coltello a serramanico della lunghezza complessiva dicm. 28, di cui 13 di lama; accertato in Cagliari il 21 luglio 2023) e, ritenuta l’ipotesi della lieveentità ai sensi dell’art. 4, comma 3, parte II, legge n. 110 del 1975, concesse le attenuantigeneriche, lo ha condannato alla pena di 800 euro di ammenda, oltre al pagamento dellespese processuali.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore difiducia, il condannato affidato ad un unico motivo in cui deduce inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione, per aver omesso di considerare l’istanza di applicazione dell’art. 131-bis cod.pen. avanzata dalla difesa in sede di conclusioni.La motivazione della sentenza si esaurisce nella disamina della sussistenza del fatto-reato ma ignora del tutto la richiesta posta dalla difesa in merito alla (non) punibilità inconcreto del fatto per particolare tenuità del fatto, istituto non precluso nella specie perché ilreato in contestazione rientra nei limiti di pena che ne consentono l’applicazione e lemodalità della condotta (coltello riposto nel vano portaoggetti dell’auto e non sulla personadell’imputato, in un contesto di controllo occasionale) e l’assenza di abitualità delcomportamento avrebbero imposto al Giudice un’attenta ponderazione al riguardo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 10aprile 2026, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.4.

Con memoria depositata il 9 marzo 2026 il difensore di fiducia dell’imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato e merica di essere accolto.1.

La sentenza impugnata, quanto alle conclusioni delle parti, riporta le richieste deldifensore dell’imputato nei seguenti termini: “assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis, o, insubordine, contenimento della pena nei limiti edittali” (v. pag. 2 sent. imp.).In disparte l’impropria dicitura (“assoluzione”) con cui è stata trascritta, questa Corterileva come il difensore abbia esplicitamente richiesto al Tribunale il riconoscimento dellacausa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, peraltro formulata inprincipalità; pertanto sussisteva un preciso onere motivazionale in capo al Giudice di primecure cui la questione è stata devoluta, nella specie del tutto pretermesso.1.1.

Il Tribunale, difatti, dopo aver «valutat[o] i fatti emersi, le circostanze di tempo e diluogo del porto dell’arma, la posizione del coltello, valutato altresì l’atteggiamento delCordero e la natura delle giustificazioni rese per il porto del coltello (“difesa personale”)», hasubito dopo affermato «la piena responsabilità in ordine al reato ascrittogli» (pagg. 2-3 sent.imp.) ed infine, «considerate le stesse modalità del fatto», ha riconosciuto l’attenuante dellalieve entità ai sensi dell’art. 4, comma 3, parte II, legge n. 110 del 1975; quindi ha irrogato,previa concessione delle attenuanti generiche, la pena stimata “equa” di euro 800 diammenda.L’istanza difensiva avanzata dalla difesa imponeva al Giudice, in merito alriconoscimento (o al diniego) della richiesta causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen., di motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine divalutarne la gravità o la particolare tenuità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e,conseguentemente, il bisogno di pena (ex multis, Sez. 4, n. 33675 del 15/10/2025, Rossi,non mass. in motiv. § 4; Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275940-01), avutoriguardo alle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutate ai sensidell'art. 133, comma primo, cod. pen. e, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150del 2022, anche in rapporto alla condotta susseguente.1.2.

Il Tribunale ha del tutto omesso di pronunciarsi sul punto, né dalla complessivalettura del provvedimento impugnato è possibile estrapolare una implicita motivazione circal’insussistenza della causa di non punibilità in oggetto (nel senso che non è censurabile, insede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specificadeduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva strutturaargomentativa della sentenza, cfr. ad es.

Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy,Rv. 284096-01).Ché anzi, proprio l’avvenuto riconoscimento – nella vicenda specie – della attenuantedella lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere, di cui all’art. 4, comma 3, parteII, legge n. 110 del 1975, rende, a fortiori, più evidente il denunciato vizio motivazionale,perché se il Tribunale ha potuto apprezzare una rilevanza penale di un comportamento - diporto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa di un oggetto atto adoffendere - reputandola limitata, in modo tale da consentire la sua qualificazione come fattodi lieve entità, sul piano logico-consequenziale avrebbe dovuto altresì spiegare perché nonha ritenuto tale rilevanza penale così bassa da renderlo del tutto penalmente irrilevantecome fatto di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen.; ciò perché nella costruzionenormativa, il fatto di particolare tenuità ha minore rilevanza offensiva rispetto al fatto di lieveentità astrattamente integrante violazione della stessa norma incriminatrice, e per questo alriconoscimento della prima qualità fa seguito il radicale effetto della non punibilità ex art.131-bis cod. pen. (nel senso che «l’esclusione del beneficio della non punibilità per laparticolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non impedisce il riconoscimento dellacircostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cuiall’art. 4, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110» cfr. Sez. 1, n. 13917 del24/02/2026, Raimondo, non mass.; Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, P.G. in proc.

Zharri, Rv.271262-01; Sez. 3, n. 17184 del 14/10/2015, dep. 2016, Coppo, Rv. 266754-01).4.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va annullatarelativamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovogiudizio sul punto al Tribunale di Cagliari.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata relativamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-biscod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cagliari.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
11/06/2025 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAlfredo [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.lette le conclusioni del difensore di fiducia del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto,in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'impugnata sentenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe n. 1760 depositata il 9 settembre 2025 Tribunale diCagliari condannato [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] delreato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 (perché senza giustificato motivo, detenevaall’interno della propria autovettura un coltello a serramanico della lunghezza complessiva dicm. 28, di cui 13 di lama; accertato in Cagliari il 21 luglio 2023) e, ritenuta l’ipotesi della lieveentità ai sensi dell’art. 4, comma 3, parte II, legge n. 110 del 1975, concesse le attenuantigeneriche, lo ha condannato alla pena di 800 euro di ammenda, oltre al pagamento dellespese processuali.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore difiducia, il condannato affidato ad un unico motivo in cui deduce inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione, per aver omesso di considerare l’istanza di applicazione dell’art. 131-bis cod.pen. avanzata dalla difesa in sede di conclusioni.La motivazione della sentenza si esaurisce nella disamina della sussistenza del fatto-reato ma ignora del tutto la richiesta posta dalla difesa in merito alla (non) punibilità inconcreto del fatto per particolare tenuità del fatto, istituto non precluso nella specie perché ilreato in contestazione rientra nei limiti di pena che ne consentono l’applicazione e lemodalità della condotta (coltello riposto nel vano portaoggetti dell’auto e non sulla personadell’imputato, in un contesto di controllo occasionale) e l’assenza di abitualità delcomportamento avrebbero imposto al Giudice un’attenta ponderazione al riguardo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 10aprile 2026, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.4. Con memoria depositata il 9 marzo 2026 il difensore di fiducia dell’imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato e merica di essere accolto.1. La sentenza impugnata, quanto alle conclusioni delle parti, riporta le richieste deldifensore dell’imputato nei seguenti termini: “assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis, o, insubordine, contenimento della pena nei limiti edittali” (v. pag. 2 sent. imp.).In disparte l’impropria dicitura (“assoluzione”) con cui è stata trascritta, questa Corterileva come il difensore abbia esplicitamente richiesto al Tribunale il riconoscimento dellacausa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, peraltro formulata inprincipalità; pertanto sussisteva un preciso onere motivazionale in capo al Giudice di primecure cui la questione è stata devoluta, nella specie del tutto pretermesso.1.1. Il Tribunale, difatti, dopo aver «valutat[o] i fatti emersi, le circostanze di tempo e diluogo del porto dell’arma, la posizione del coltello, valutato altresì l’atteggiamento delCordero e la natura delle giustificazioni rese per il porto del coltello (“difesa personale”)», hasubito dopo affermato «la piena responsabilità in ordine al reato ascrittogli» (pagg. 2-3 sent.imp.) ed infine, «considerate le stesse modalità del fatto», ha riconosciuto l’attenuante dellalieve entità ai sensi dell’art. 4, comma 3, parte II, legge n. 110 del 1975; quindi ha irrogato,previa concessione delle attenuanti generiche, la pena stimata “equa” di euro 800 diammenda.L’istanza difensiva avanzata dalla difesa imponeva al Giudice, in merito alriconoscimento (o al diniego) della richiesta causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen., di motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine divalutarne la gravità o la particolare tenuità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e,conseguentemente, il bisogno di pena (ex multis, Sez. 4, n. 33675 del 15/10/2025, Rossi,non mass. in motiv. § 4; Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275940-01), avutoriguardo alle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutate ai sensidell'art. 133, comma primo, cod. pen. e, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150del 2022, anche in rapporto alla condotta susseguente.1.2. Il Tribunale ha del tutto omesso di pronunciarsi sul punto, né dalla complessivalettura del provvedimento impugnato è possibile estrapolare una implicita motivazione circal’insussistenza della causa di non punibilità in oggetto (nel senso che non è censurabile, insede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specificadeduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva strutturaargomentativa della sentenza, cfr. ad es. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy,Rv. 284096-01).Ché anzi, proprio l’avvenuto riconoscimento – nella vicenda specie – della attenuantedella lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere, di cui all’art. 4, comma 3, parteII, legge n. 110 del 1975, rende, a fortiori, più evidente il denunciato vizio motivazionale,perché se il Tribunale ha potuto apprezzare una rilevanza penale di un comportamento - diporto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa di un oggetto atto adoffendere - reputandola limitata, in modo tale da consentire la sua qualificazione come fattodi lieve entità, sul piano logico-consequenziale avrebbe dovuto altresì spiegare perché nonha ritenuto tale rilevanza penale così bassa da renderlo del tutto penalmente irrilevantecome fatto di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen.; ciò perché nella costruzionenormativa, il fatto di particolare tenuità ha minore rilevanza offensiva rispetto al fatto di lieveentità astrattamente integrante violazione della stessa norma incriminatrice, e per questo alriconoscimento della prima qualità fa seguito il radicale effetto della non punibilità ex art.131-bis cod. pen. (nel senso che «l’esclusione del beneficio della non punibilità per laparticolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non impedisce il riconoscimento dellacircostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cuiall’art. 4, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110» cfr. Sez. 1, n. 13917 del24/02/2026, Raimondo, non mass.; Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, P.G. in proc. Zharri, Rv.271262-01; Sez. 3, n. 17184 del 14/10/2015, dep. 2016, Coppo, Rv. 266754-01).4. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va annullatarelativamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovogiudizio sul punto al Tribunale di Cagliari. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata relativamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-biscod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cagliari.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
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