CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06349/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 maggio 2001 Avverso l'ordinanza resa il 26 ottobre 2023 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-n0 E IN DIRITTO 1.Con ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno sezione del riesame ha respinto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto ha confermato l'ordinanza cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Salerno il 3 ottobre 2023 con cui è stata applicata al predetto [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere, in quanto indagato in ordine ai reati di rapina aggravata porto di armi da sparo commessi il 3 settembre 2023. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 1.11 ricorso è inammissibile. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'articolo 192 cod. proc.pen) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell'adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192 comma 2 cod.proc.pen., come si desume dell'articolo 273 comma 1 bis cod.proc.pen. che richiama i commi terzo e quarto dell'articolo 192 citato ma non il comma due dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, vero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Nel caso in esame nessuno di questi vizi - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma 1 lett.E - risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata ricorrenza della gravità indiziaria, unico punto contestato dal ricorso. Il ricorso, inoltre, deduce formalmente vizi della motivazione ma reitera pedissequamente le censure già formulate con l'istanza di riesame, cui il tribunale ha reso adeguata ed esaustiva risposta, non manifestamente infondata o contraddittoria, valorizzando le dichiarazioni del teste Principe che aveva indicato il numero della targa dell'auto su cui si erano allontanati i rapinatori; il rinvenimento del veicolo due ore dopo la rapina nella disponibilità dei due indagati e il ritrovamento nell'abitacolo dei passamontagna utilizzati dai due rapinatori; la corrispondenza del modello di scarpe indossate dal rapinatore con quelle in possesso del Mogavero; la compatibilità tra le descrizioni offerte dalle due cassiere e le sembianze dei due indagati. 2.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposta impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Roma 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] orsellino Sergio eltrani [OSCURATO:PERSONA]:ILARIA SECONDA SEZIONE P