CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 1970
Cassazione n. 09600/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/06/1970 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; I. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Lucca ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, D.lgs. 285/92 e succ. mod. commesso in data 15 agosto 2018. In particolare i giudici del gravame avevano confermato la condanna in ordine al reato riducendo la durata della sanzione accessoria. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod pen. 2. Il ricorso è manifestamente infondato,. in quanto il ricorrente ha riproposto le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione dei tutto coerente e adeguata. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono re medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice dei gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 dei 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 dei 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 dei 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). 3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Nella specie, la Corte territoriale, tenuto conto del palese stato di alterazione riscontrato dagli operanti e dall'esito positivo dei primo test, ha richiamato non solo fe oggettive modalità della condotta, connotata dall'essersi spostato in stato di ebbrezza alcolica in ora notturna alla guida di un pesante veicolo ([OSCURATO:PERSONA]) all'interno di un centro abitato, con evidente pericolosità per la circolazione stradale, ma anche l'esistenza di un precedente penale specifico a carico dell'imputato. Rileva la Corte come detto precedente, di carattere recente, pur non valendo ad integrare la abitualità della condotta, è comunque fortemente indicativo della spiccata tendenza dell'imputato a violare le norme poste a tutela detta sicurezza stradale, costituendo indice negativo della personalità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. prue. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il