CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33139/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r\ 3PD9 ORDINANZA sul ricorso n. 15577/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via della Giuliana n. 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e Servizi s.r.I., in persona del suo amministratore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 22/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 2272/2016 della Corte di appello di Bologna pubblicata il 13 dicembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pubblicata il 13 dicembre 2016 la Corte di appello di Bologna rigettò l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro il lodo arbitrale emesso il 8 giugno 2013 a definizione della controversia insorta fra 30‘5- lodo arbitrale emesso il 8 giugno 2013 a definizione della controversia insorta fra tali persone e la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito indicata come "[OSCURATO:PERSONA]") sulla base della clausola compromissoria contenuta nell'art. 32 dello statuto della [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 La sentenza impugnata così descrive i fatti alla base della decisione arbitrale impugnata: con deliberazione del 18 giugno 2002 l'assemblea ordinaria di [OSCURATO:PERSONA] chiese ai propri soci di eseguire versamenti in danaro per complessivi C. 13.763.169 "in conto futuro aumento di capitale" in funzione dell'esecuzione di contratto nella delibera descritto; la delibera precisò che ai soci sarebbe stato restituito il danaro da essi versato in sua esecuzione qualora l'aumento di capitale non fosse stato deliberato entro dieci anni dal giorno della sua adozione; [OSCURATO:PERSONA], all'epoca titolare, per il tramite di società fiduciaria, del diritto di usufrutto su quota di partecipazione al capitale di [OSCURATO:PERSONA] pari al 17,47% dell'intero, in esecuzione di tale delibera versò a tale società complessivi C. 3.110.380 e tale danaro venne appostato nel bilancio di [OSCURATO:PERSONA], al pari degli altri versamenti fatti in esecuzione della medesima delibera, come riserva straordinaria; Busi decedette nel 2008.; il 4 giugno 2012 l'assemblea straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] deliberò aumento di capitale disponendo che la sua esecuzione avvenisse mediante imputazione a capitale del danaro indicatò nella riserva straordinaria (costituita dal danaro versato dai soci e dal'usufruttuario in attuazione della delibera del 18 giugno 2002), da assegnare ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione nonché mediante pagamento di complessivi C. 84.000; Mattazzi e Aglietta, in quanto eredi di [OSCURATO:PERSONA], promossero il procedimento arbitrale per ottenere la restituzione del danaro a suo tempo versato alla società dal loro dante causa, a loro dire indebitamente trattenuto da [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 La motivazione della sentenza fondante il rigetto dell'impugnazione del lodo può così riassumersi: l'usufruttuario "non poteva trarre e non ha tratto in concreto alcun vantaggio dal versamento" sopra indicato perché l'art. 2352 cod. civ. (il cui contenuto precettivo è ora richiamato, quanto alle società a responsabilità limitata, dal successivo art. 2471-bis), "pur attribuendo il diritto di voto all'usufruttuario, non gli consente di sottoscrivere l'aumento di capitale, riservato invece al nudo proprietario"; il lodo arbitrale è conforme a diritto dal momento che [OSCURATO:PERSONA] ebbe a realizzare "la causa giustificativa del versamento (aumento di capitale) utilizzando la riserva costituita con le somme versate anche da parte di [OSCURATO:PERSONA]". 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono la cassazione di tale sentenza sulla base di un motivo di impugnazione.3. La [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti deducono che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione ovvero errata applicazione degli artt. 2352, secondo comma, e 2033 cod. civ., "e comunque dei principi generali applicabili ai versamenti in conto futuro aumento del capitale sociale". Al riguardo, si sostiene che: quando il versamento di danaro viene dal socio eseguito in favore della società in funzione di un futuro aumento del relativo capitale sociale, fra tale versamento e il futuro aumento di capitale si determina uno stretto collegamento causale, con la conseguenza che se l'aumento non viene deliberato il socio avrà diritto alla restituzione del danaro versato secondo la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo; colui che ha eseguito il versamento in parola "è il solo che può imputarlo a capitale (rinunciando al rimborso), di conseguenza è lui, e non altri, che ha diritto di farlo"; in diritto, dunque, "così come nell'aumento di capitale il diritto di opzione e di sottoscrizione spetta a colui che dovrà poi effettuare il conferimento in danaro, allo stesso modo nell'ambito dei finanziamenti in esame il diritto di partecipare al futuro aumento del capitale sociale spetta al singolo finanziatore, proporzionalmente all'entità della somma corrisposta"; la conseguenza è che il diritto di sottoscrivere l'aumento spetta "sempre a colui che effettuerà (aumento di capitale) o ha già effettuato (finanziamento) il conferimento: nel primo caso ciò avverrà mediante il versamento di una somma di danaro e nel secondo caso mediante imputazione del precedente finanziamento a capitale"; la conseguenza è che, affermando che il diritto a sottoscrivere il capitale in aumento spettava ai soci di [OSCURATO:PERSONA] anche per la quota relativa al versamento in danaro eseguito dall'allora usufruttuario [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata "ha finito per spezzare quel "collegamento causale" tra versamento e aumento che contraddistingue la fattispecie in esame"; l'art. 2352, secondo comma, cod. civ., invero, attribuisce il diritto di opzione al nudo proprietario in quanto è lui (e non l'usufruttuario) che dovrà poi provvedere all'effettuazione del nuovo conferimento, ribadendo così "lo stretto collegamento tra diritto alla sottoscrizione e versamento", con la conseguenza che non è possibile invocare tale norma "per disconoscere quel collegamento nell'ambito dei finanziamenti de quibus, che di diverso hanno soltanto l'andamento del processo decisionale-finanziario". I ricorrenti deducono inoltre che la disciplina recata dall'art. 2352 cod. civ., regolante "solo i rapporti tra il socio/nudo proprietario e l'usufruttuario", non poteva neppure applicarsi al caso di specie, in cui il rapporto conseguente al t finanziamento intercorse solo fra la società e [OSCURATO:PERSONA] (al tempo usufruttuario di quota sociale), dal momento che costui "era semplicemente un terzo" rispetto alla società "e in tale veste ebbe a effettuare il versamento in conto futuro aumento del capitale sociale"; la conclusione è che essi ricorrenti, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], "sono stati pretermessi da un aumento di capitale sociale a cui avevano viceversa diritto di partecipare per la quota di C. 3.110.380,00"; dunque, il finanziamento eseguito mediante versamento di tale somma di danaro "è divenuto sine causa, con il conseguente obbligo restitutorio in capo ad [OSCURATO:PERSONA] secondo la regola della ripetizione dell'indebito". 2. E' incontroversa fra le parti la qualificazione quale versamento finalizzato a un futuro aumento di capitale (funzionale a un'operazione economica nella sentenza sinteticamente descritta), da deliberare entro dieci anni dal 18 giugno 2002 (giorno di assunzione della delibera dell'assemblea di [OSCURATO:PERSONA]), della dazione di danaro alla [OSCURATO:PERSONA] a suo tempo volontariamente eseguita da [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca usufruttuario di quota di partecipazione al capitale di [OSCURATO:PERSONA]). E' poi in fatto accertato dalla sentenza impugnata che l'aumento di capitale fu deliberato dall'assemblea di [OSCURATO:PERSONA] il 4 giugno 2012 (prima della scadenza del termine decennale indicato dalla citata deliberazione del 2002) e che la delibera di aumento dispose che la sua esecuzione avvenisse mediante imputazione a capitale del danaro indicato nella riserva straordinaria (costituita dal danaro versato dai soci e dal'usufruttuario in attuazione della delibera del 18 giugno 2002), da assegnare ai soci in proporzione alle rispettiva quote di partecipazione nonché mediante pagamento di complessivi C. 84.000. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio secondo cui nel caso di versamento di danaro alla società di capitali da parte dei relativi soci che sia finalizzato (come nella specie) a un individuabile futuro aumento di capitale da avverarsi entro un determinato termine, in tanto è configurabile un diritto dei soci alla restituzione del danaro così dato (prima e al di fuori del procedimento di liquidazione della società), in quanto il programmato aumento del capitale non venga deliberato entro il termine fissato e, dunque, sia venuta meno la causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali dai soci eseguite in favore della società (in questo senso, cfr.: Cass. n. 34503 del 2021; Cass. n. 31186 del 2018; Cass. n. 16049 del 2015; Cass. n. 2314 del 1996). Quando però l'aumento intervenga nel termine fissato e ne sia disposta l'esecuzione mediante imputazione a capitale in aumento della quota di ciascun socio del danaro a suo tempo versato (nella specie, in esecuzione della citata delibera del 2002), da assegnare a ciascun socio in proporzione della sua quota di partecipazione al capitale, non vi è alcun diritto alla restituzione da parte della società del danaro a suo tempo a lei dato da ciascun socio in funzione del futuro aumento di capitale al fuori del procedimento della liquidazione della stessa società. Nel caso di specie il versamento di danaro ad [OSCURATO:PERSONA] in vista del futuro aumento di capitale fu volontariamente eseguito, in attuazione della citata deliberazione del 2002, da [OSCURATO:PERSONA], all'epoca usufruttuario di quota di partecipazione al capitale della società. L'interesse concreto dell'usufruttario Busi all'esecuzione di tale versamento alla società era da rinvenire - come osserva la controricorrente - nella prospettiva di vedere esteso il proprio diritto reale parziario all'aumento della quota che sarebbe risultato dall'allora divisato futuro aumento di capitale. Infatti, il precetto contenuto nel terzo comma dell'art. 2352 cod. civ. (applicabile alle società a responsabilità limitata per effetto del rinvio formale recettizio operato dal successivo art. 2471-bis) è nel senso che nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi del successivo art. 2442 (aumento del capitale mediante imputazione a capitale delle riserve) prevede l'estensione dell'usufrutto alle azioni di nuova emissione, dal momento che l'esecuzione dei versamenti di danaro "in conto futuro aumento di capitale" obbligava la società a iscrivere gli stessi in bilancio quali riserva, atipica, "di capitale", «soggetta alla stessa disciplina della riserva da soprapprezzo (art. 2431 cod. civ.), seppure "personalizzata" o "targata" in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che li hanno effettuati»: così, Cass. n. 16393 del 2007; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 34503 del 2021; Cass. n. 2314 del 1996). I ricorrenti deducono che per effetto di quel versamento [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto diritto alla sottoscrizione dell'aumento del capitale che fosse stato deliberato (come in effetti avvenuto) entro il termine decennale sopra indicato e che la titolarità di tale diritto sarebbe statqloro trasmessa quali eredi di tale persona. Tale interpretazione si scontra frontalmente con il precetto recato dal secondo comma dell'art. 2352 cod. civ. (non è dato comprendere perché non applicabile al caso di specie, come sostenuto dai ricorrenti nella seconda parte del motivo), disciplinante, per quanto qui interessa, gli effetti corporativi della convenzione di usufrutto su azioni - come detto applicabile alle società a responsabilità limitata ex art. 2471-bis cod. civ. - secondo cui il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione spetta al socio (nudo proprietario delle azioni); e non già all'usufruttuario delle azioni medesime, esclusivamente titolare, salvo patto contrario, del diritto di voto in assemblea (primo comma). La sussistenza di interesse concreto dell'usufruttuario Busi al versamento era, come detto, funzionale all'estensione dell'usufrutto anche alla parte di quota derivante dall'aumento del, futuro, aumento del capitale di [OSCURATO:PERSONA] alla cui deliberazione egli avrebbe concorso in quanto titolare del diritto di voto in assemblea. [OSCURATO:PERSONA], in quanto usufruttuario di quota di partecipazione al capitale di [OSCURATO:PERSONA], non era però titolare al momento della sua morte di alcun diritto di opzione "personale" (nel senso sopra precisato in riferimento alla natura e funzione della riserva iscritta quando siano stati fatti versamenti in danaro in conto di futuro aumento di capitale) nel caso di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti, riservando l'art. 2481-bis cod. civ. il diritto di sottoscrivere l'aumento deliberato (nel caso di quota oggetto di usufrutto, solo dall'usufruttuario) esclusivamente ai soci in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. In ragione della non sussistenza in capo a Busi, in quanto non socio di [OSCURATO:PERSONA], di diritto di opzione sul futuro aumento del capitale al momento in cui egli eseguì il versamento di danaro "in conto futuro aumento di capitale" - nella prospettiva di estendere, per effetto della sottoscrizione del nudo proprietario, l'usufrutto anche alla parte di quota aumentata -, i suoi eredi non sono titolari dello stesso diritto; non facente parte del patrimonio del loro dante causa al momento della sua morte. Il ricorso è dunque da rigettare. La regolamentazione delle spese relative al giudizio di cassazione è disposta in applicazione del principio di soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare, col vincolo della solidarietà passiva, alla società controricorrente le spese da costei anticipate nel presente giudizio, liquidate in euro 200 per esborsi e in euro 20.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo