CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38332/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso, come da requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Lecce, confermava (pur concedendo allo stesso la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione) la decisione di condanna di primo grado del ricorrente per il reato di diffamazione aggravata. L'imputato era stato chiamato a rispondere, ai sensi degli artt. 595, commi 1 e 3, cod.pen., per aver offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], segretario della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto, inviando diversi messaggi a mezzo mail e fax, nei quali scriveva frasi di contenuto diffamatorio nei confronti del predetto. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Lecce l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. per violazione degli artt. 51 e 595 cod. pen. in ordine alla sussistenza del diritto di critica "sindacale" nonché per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. A fondamento della censura il ricorrente assume di aver agito nella convinzione della verità dei fatti riferiti alla persona offesa senza travalicare, stante la gravità di detti fatti e l'omessa risposta alle sue richieste di chiarimenti da parte del Guida e dei vertici del sindacato, i limiti di continenza espositiva, da collocarsi, in concreto, nell'ambito dell'esercizio del diritto di critica rispetto a condotte, ritenute gravi, poste in essere dal dirigente sindacale. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. per violazione dell'art. 595 cod. pen. in ordine alla sussistenza del corpo di reato nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. A riguardo deduce che i fatti oggetto di querela riguardano il messaggio di posta elettronica del 25 novembre 2013 che non sarebbe tuttavia agli atti, carenza che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non potrebbe essere surrogata dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. All'esame di entrambi i motivi di ricorso occorre premettere che, nell'ipotesi considerata, le argomentazioni sottese alle due decisioni di merito, in quanto conformi, avendo la sentenza impugnata risposto alle specifiche censure - poi reiterate con il ricorso per cassazione - della difesa degli appellanti rispetto alla pronuncia di primo grado, avallandone le statuizioni, si saldano le une con le altre ai fini dell'esame dei dedotti vizi di motivazione (cfr., ex aliis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615 - 01). 2. Per ragioni di priorità logica deve essere esaminato, innanzi tutto, il secondo motivo di ricorso. Detto motivo è inammissibile, in quanto reiterativo di una censura già formulata con l'atto di appello rispetto alla quale la sentenza impugnata ha argomentato in modo specifico, senza che con il relativo apparato argomentativo il ricorrente si sia confrontato. In particolare, assume a riguardo rilievo dirimente la circostanza che il teste Giancane, agente della polizia postale, nell'esame dibattimentale del 7 aprile 2016, non ha confermato genericamente che i due messaggi di posta elettronica (ossia quello in atti del 2012 e quello, successivo, oggetto della querela) erano identici ma lo ha fatto in ragione degli esiti degli accertamenti compiuti dalla polizia postale. Con tali esiti dell'istruttoria in ordine alla coincidenza dei messaggi e con la correlata motivazione della decisione impugnata il ricorrente non si confronta, con conseguente genericità della censura, atteso che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Come noto, in tema di diffamazione, questa Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (ex plurimis, Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Rv. 278145 - 01; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Rv. 256706 - 01). Orbene, dall'esame dei messaggi inviati dall'imputato risulta che egli, nel criticare l'attività svolta dalla persona offesa nell'ambito del sindacato di appartenenza, ha più volte utilizzato espressioni idonee a travalicare il limite all'esercizio del diritto di critica costituito dalla continenza espositiva (come, ad (9, esempio, "con atteggiamenti mafiosi"; "per lasciare il posto a una sua concubina", "pensa solo come intascare i soldi delle nostre iscrizioni"). Tali espressioni si risolvono infatti in un'incontrollata aggressione della persona offesa, compiuta con l'utilizzo di termini gravemente infamanti che superano il limite della continenza nell'esercizio del diritto di cronaca e finanche in quello di critica (Sez. 5, n. 29730 del 04/05/2010, Rv. 247966 - 01). A fronte di ciò alcun rilievo potrebbe assumere neppure la "verità putativa" dei fatti evocata dalla difesa del ricorrente. 4. L'inammissibilità del ricorso preclude l'instaurazione del rapporto giuridico processuale anche ai fini della declaratoria di prescrizione del reato (cfr. Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903 - 01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818 - 01). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C