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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05994/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6710/2019R.G. proposto da Agenzia delle Dogane , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].r.l. –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Campania – sezione staccata di Salerno n. 7397 / 0 9 / 1 8 , depositata in data 3settembre 201 8 .

Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Oggetto: Accisa su prodotti petroliferi [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’ avviso di pagamento e conseguente atto di contestazione, emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,a titolo di recupero dell’accisa sul gasolio acquistato per autotrazione nel 2012 e di irrogazione della relativa sanzione, per lamancata indicazione, sulle fatture prodotte a corredo della prescritta autodichiarazione, del numero di targa dei veicoli riforniti, come prescritto dall’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, per beneficiare del credito derivante dalla riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci sul consumo di gasolio per autotrazione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno rigettava l’appello , in quanto la documentazione prodotta dalla società (dichiarazione resa dalla stazione di servizio, che attestavala targa del veicolo sul quale vi era stato il rifornimento del gasolio), integrativa delle fatture richiamate ai fini del riconoscimento del credito di imposta, era sufficiente a dimostrare l’effettiva erogazione di gasolioai veicoli aziendali .

L’Agenzia delle Entrate propon e ricorso per cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.è rimasta intimata.

Il ricorso, già assegnato alla Sesta sezione civile, era stato rinviato a nuovo ruolo, per essere trattato in pubblica udienza, stante la rilevanza della questione di diritto prospettata.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo del ricorso, l ’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 277 del 2000 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,in quanto per ottenere il credito ex art. 1 del d.P.R. cit. era imprescindibile dichiarare anche la targa del veicolo rifornito, a nulla rilevando le dichiarazioni postume di terzi, prodotte in giudizio.

2. Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,non avendo la CTR considerato che nel rito tributario la dichiarazione di terzi rappresenta un mero indizio, non sufficiente ad integrare la prova del fatto dichiarato. 3.Entrambi i motivi, in quanto connessi, possono essere esaminati unitariamentee sono fondati. 3.1Come ha più volte affermato questa Corte, l 'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, nelprescrivere l'indicazione in fattura della targa dell'automezzo rifornito ai fini della fruizione del beneficio della riduzione dell’imposta, non prevede espressamente la decadenza in caso di mancanza di tale indicazione, ma ponepur sempreuno specifico requisito formale (evidentemente non facoltativo, stando alla lettera della norma: "Nella dichiarazione sono riportati i seguenti ulteriori elementi: il numero di autoveicoli ... in ordine ai quali compete il beneficio e, con riferimento ai dati delle fatture di acquistocontenenti anche gli estremi della targa dell'autoveicolo rifornito, il numerototale dei litri di gasolio consumati per i quali si richiede il rimborso, nonché l'importo dello stesso espresso in lire italiane ed in euro"), che il contribuentedeve osservare se intende avvalersi del beneficio fiscale.

La mancata indicazione della targa in fattura, pertanto, legittima l'Ufficio a disconoscerne il r elativo importo ai fini della fruizione del beneficio(Cass. 9.07.2019, n. 18361 e Cass. 30.06.2021, n. 18575).3.2 L a disposizione agevolatrice invocata evidenzia l’univoca volontà del legislatore di non consentire al contribuente, che non abbia osservato tutte le prescrizioni imposte, di godere dei benefici previsti dalla legge in relazione al carburante acquistato, venendo a mancare la certezza sull’identità del veicolo effettivamente rifornito e, dunque, l’effettiva riferibilità del costo all’attività d’impresa, e ciò a prescindere dalla contabilizzazione dell’operazione nelle scritture contabili , in quanto l’adempimento imposto dalla norma, proprio perché di carattere eccezionale, non ammette equipollenti (Cass. 12.03.2020, n. 7072). 3.3 Sul punto occorre evidenziare che, trattandosi di fruizione di benefici agevolativi, l’onere della prova dei fatti costitutivi del relativo diritto spetta al soggetto contribuente che tale diritto vanta o fa valere in giudizio e che deve assolverlo mediante il mezzo di prova “esclusivo” della fattura di acquisto del carburante(Cass. 19.04.2013, n. 9562), completa di tutti i dati necessari per identificare il veicolo, tra cui gli estremi della targa. 3.4 All’incompletezza della fattura non p uò certo sopperire una dichiarazione sostitutiva resa successivamente da un terzo, che, oltre a nonessere specificatamente contemplata dalla norma agevolatrice, avrebbe in ogni caso un valore indiziario limitato, atteso che nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale non costituiscono prove della verità del loro contenuto, bensì semplicemente indizi, valutabili in relazione agli altri elementi acquisiti, non potendo costituire da sole il fondamento della decisione (ex multis, Cass. 14.12.2021, n. 39831; Cass. 2.02.2022, n. 3262). 3.5La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, avendo considera to le dichiarazioni redatte dal gestore del distributore di carburante equipollenti all’indicazione in fattura delle targhe dei veicoli riforniti.

4. Il ricorsova, dunque, accolto e la sentenza va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa anche nelmerito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., dovendosirigettare il ricorso introduttivo della lite .

5. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. va, pertanto, condannata alla rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia delle Dogane per il giudizio di legittimità, che si liquidano nella misuraindicata nel dispositivo.

Ritiene il Collegio di compensare le spese dei gradi di merito, in ragione del consolidarsi in corso di causa degli indirizzi giurisprudenziali di legittimitàsopra richiamati.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; condanna la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Dogane, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.295,00, oltre a spese prenotate a debito; c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6710/2019R.G. proposto da Agenzia delle Dogane , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].r.l. –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Campania – sezione staccata di Salerno n. 7397 / 0 9 / 1 8 , depositata in data 3settembre 201 8 . Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Oggetto: Accisa su prodotti petroliferi [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’ avviso di pagamento e conseguente atto di contestazione, emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,a titolo di recupero dell’accisa sul gasolio acquistato per autotrazione nel 2012 e di irrogazione della relativa sanzione, per lamancata indicazione, sulle fatture prodotte a corredo della prescritta autodichiarazione, del numero di targa dei veicoli riforniti, come prescritto dall’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, per beneficiare del credito derivante dalla riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci sul consumo di gasolio per autotrazione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno rigettava l’appello , in quanto la documentazione prodotta dalla società (dichiarazione resa dalla stazione di servizio, che attestavala targa del veicolo sul quale vi era stato il rifornimento del gasolio), integrativa delle fatture richiamate ai fini del riconoscimento del credito di imposta, era sufficiente a dimostrare l’effettiva erogazione di gasolioai veicoli aziendali . L’Agenzia delle Entrate propon e ricorso per cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.è rimasta intimata. Il ricorso, già assegnato alla Sesta sezione civile, era stato rinviato a nuovo ruolo, per essere trattato in pubblica udienza, stante la rilevanza della questione di diritto prospettata. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso, l ’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 277 del 2000 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,in quanto per ottenere il credito ex art. 1 del d.P.R. cit. era imprescindibile dichiarare anche la targa del veicolo rifornito, a nulla rilevando le dichiarazioni postume di terzi, prodotte in giudizio. 2. Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,non avendo la CTR considerato che nel rito tributario la dichiarazione di terzi rappresenta un mero indizio, non sufficiente ad integrare la prova del fatto dichiarato. 3.Entrambi i motivi, in quanto connessi, possono essere esaminati unitariamentee sono fondati. 3.1Come ha più volte affermato questa Corte, l 'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, nelprescrivere l'indicazione in fattura della targa dell'automezzo rifornito ai fini della fruizione del beneficio della riduzione dell’imposta, non prevede espressamente la decadenza in caso di mancanza di tale indicazione, ma ponepur sempreuno specifico requisito formale (evidentemente non facoltativo, stando alla lettera della norma: "Nella dichiarazione sono riportati i seguenti ulteriori elementi: il numero di autoveicoli ... in ordine ai quali compete il beneficio e, con riferimento ai dati delle fatture di acquistocontenenti anche gli estremi della targa dell'autoveicolo rifornito, il numerototale dei litri di gasolio consumati per i quali si richiede il rimborso, nonché l'importo dello stesso espresso in lire italiane ed in euro"), che il contribuentedeve osservare se intende avvalersi del beneficio fiscale. La mancata indicazione della targa in fattura, pertanto, legittima l'Ufficio a disconoscerne il r elativo importo ai fini della fruizione del beneficio(Cass. 9.07.2019, n. 18361 e Cass. 30.06.2021, n. 18575).3.2 L a disposizione agevolatrice invocata evidenzia l’univoca volontà del legislatore di non consentire al contribuente, che non abbia osservato tutte le prescrizioni imposte, di godere dei benefici previsti dalla legge in relazione al carburante acquistato, venendo a mancare la certezza sull’identità del veicolo effettivamente rifornito e, dunque, l’effettiva riferibilità del costo all’attività d’impresa, e ciò a prescindere dalla contabilizzazione dell’operazione nelle scritture contabili , in quanto l’adempimento imposto dalla norma, proprio perché di carattere eccezionale, non ammette equipollenti (Cass. 12.03.2020, n. 7072). 3.3 Sul punto occorre evidenziare che, trattandosi di fruizione di benefici agevolativi, l’onere della prova dei fatti costitutivi del relativo diritto spetta al soggetto contribuente che tale diritto vanta o fa valere in giudizio e che deve assolverlo mediante il mezzo di prova “esclusivo” della fattura di acquisto del carburante(Cass. 19.04.2013, n. 9562), completa di tutti i dati necessari per identificare il veicolo, tra cui gli estremi della targa. 3.4 All’incompletezza della fattura non p uò certo sopperire una dichiarazione sostitutiva resa successivamente da un terzo, che, oltre a nonessere specificatamente contemplata dalla norma agevolatrice, avrebbe in ogni caso un valore indiziario limitato, atteso che nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale non costituiscono prove della verità del loro contenuto, bensì semplicemente indizi, valutabili in relazione agli altri elementi acquisiti, non potendo costituire da sole il fondamento della decisione (ex multis, Cass. 14.12.2021, n. 39831; Cass. 2.02.2022, n. 3262). 3.5La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, avendo considera to le dichiarazioni redatte dal gestore del distributore di carburante equipollenti all’indicazione in fattura delle targhe dei veicoli riforniti. 4. Il ricorsova, dunque, accolto e la sentenza va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa anche nelmerito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., dovendosirigettare il ricorso introduttivo della lite . 5. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. va, pertanto, condannata alla rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia delle Dogane per il giudizio di legittimità, che si liquidano nella misuraindicata nel dispositivo. Ritiene il Collegio di compensare le spese dei gradi di merito, in ragione del consolidarsi in corso di causa degli indirizzi giurisprudenziali di legittimitàsopra richiamati. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; condanna la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Dogane, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.295,00, oltre a spese prenotate a debito; c
Sentenza Cassazione n. 05994/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris