CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08146/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 aprile 1975; avverso la sentenza del 12 gennaio 2021, della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che si è riportata ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 gennaio 2021, la Corte d'appello di Palermo, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita il 22 aprile 2015), dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver distratto il saldo attivo di cassa, pari ad euro 29.421,27), bancarotta fraudolenta documentale (per aver sottratto le schede contabili relative agli anni 2010 - 2012 e per aver tenuto le scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari) e bancarotta preferenziale (per aver ceduto quattro villette alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società riconducibile allo stesso Lombardo e creditrice della fallita, in pagamento del credito da questa vantato, così alterando la par condicio creditorum). 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso il Lombardo, articolando due motivi di censura, il primo relativo all'affermata responsabilità a titolo di bancarotta fraudolenta documentale ed il secondo relativo al trattamento sanzionatorio ed entrambi formulati sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione. 2.1. In particolare, con il primo, si deduce che la corte territoriale avrebbe offerto, a sostegno della ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, una motivazione illogica e contraddittoria in quanto, pur evidenziando profili di imprudenza e negligenza, avrebbe comunque ritenuto sussistente l'ipotesi più grave, non considerando, invece, che la mancata consegna delle scritture mancanti non potrebbe che integrare la meno grave ipotesi di bancarotta semplice. 2.2. Con il secondo, invece, si deduce la manifesta illogicità della motivazione offerta a fondamento del diniego delle pur invocate circostanze attenuanti generiche, escluse alla luce dei soli (tre) precedenti penali emersi a carico del Lombardo. Laddove, il primo sarebbe relativo a fatti commessi nel 2000 e, quindi, significativamente risalente nel tempo; gli altri due (riferiti a condotte qualificate ai sensi dell'art. 10-ter d.lgs 74 del 2000 ed oggetto di patteggiannento) sarebbero estinti per il decorso del quinquennio e, quindi, non valutabili ai fini del disconoscimento delle invocate generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. All'imputato è contestato, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della società poi fallita, per quel che rileva in relazione ai motivi formulati, il delitto di bancarotta fraudolenta documentale nelle sue due (alternative) forme di manifestazione, perché avrebbe distrutto o occultato i libri e le scritture contabili della società al fine di procurarsi un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori (capo b2, primo punto) e avrebbe tenuto tale documentazione in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti contabili (capo b2 secondo punto). Il ricorrente ritiene che tale condotta debba essere qualificata in termini di bancarotta semplice, evidenziando, a tal fine, profili di asserita contraddittorietà della motivazione.Il motivo, peraltro genericamente formulato, è manifestamente infondato. La bancarotta documentale semplice, com'è noto, si differenza da quella fraudolenta (nella sua forma generica) non solo per il diverso oggetto materiale (le sole scritture contabili obbligatorie nella bancarotta semplice, a fronte di ogni documentazione necessaria per la compiuta ricostruzione del patrimonio e dei movimenti dell'impresa per la bancarotta fraudolenta) e per la diversa condotta (omessa istituzione per la bancarotta semplice ed irregolare tenuta, per la bancarotta fraudolenta), ma anche per l'ulteriore requisito oggettivo rappresentato dall'impossibilità di ricostruzione (che dell'irregolare tenuta rappresenta l'evento), elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nell'art. 217, comma secondo, della legge fallimentare. E tanto, sotto il profilo soggettivo, si traduce nella necessità che anche tale elemento sia coperto dalla necessaria partecipazione soggettiva dell'agente. Cosicché il dolo, generico, che sorregge la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale generale, deve comprendere tanto la consapevolezza della irregolare tenuta della documentazione contabile, quanto la consapevole rappresentazione della successiva impossibilità di ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari del fallito (seppur anche in termini di eventualità). Ebbene, sotto il profilo oggettivo, la corte territoriale, alla luce della duplice imputazione contestata al capo b2) e del dato pacifico dato per cui il Lombardo non ha consegnato le schede contabili, ha ritenuto sussistente il delitto nella sua forma generica in quanto, proprio in ragione della mancanza di tali schede, non è stato possibile ricostruire correttamente la contabilità, deducendo l'esistenza del dolo generico: - dalla stessa omessa consegna della documentazione contabile originale alla società che si sarebbe occupata della consulenza contabile, nonostante che tale documentazione fosse stata restituita alla società fallita dalla società che, in precedenza, si era occupata della gestione contabile; - dalle accertate condotte distrattive; - dal dichiarato intento di riallineare le voci di bilancio e esibire una società solida, come ammesso dallo stesso ricorrente, ai fini di una possibile erogazione di mutui e prestiti. A fronte di ciò, il ricorrente non ha evidenziato profili di specifica (e manifesta) illogicità, ma si è limitato a dedurre l'erroneità delle deduzioni argomentative, prospettando una semplice differente valutazione della valenza probatoria dei singoli elementi. In questi termini, la censura, rappresentando un'inammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito, è inammissibile. 2. Il secondo motivo di censura è, invece, manifestamente infondato.Questa Corte, ormai da epoca risalente, ha chiarito che il riferimento ai precedenti penali dell'imputato costituisce ragione sufficiente a giustificare, di per sé solo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, qualora tali precedenti siano stati considerati dai giudici di merito come indici della capacità a delinquere e, quindi, della pericolosità sociale del condannato (Sez. 1, n. 12787 del 5/12/1995, dep. 2016, Rv. 203146; Sez. 2 n. 4790 del 16/1/1996, Rv. 204768) precisando poi che la sentenza di applicazione della pena, sotto tale profilo, è equiparata alla sentenza di condanna e pertanto essa è valutabile nel giudizio di diniego delle attenuanti generiche, specie ove si consideri che l'art.133 cod. pen. richiama, oltre che i precedenti penali, anche quelli giudiziari (Sez. 4, n. 11225 del 15/6/1999, Rv. 214770). E sotto tale profilo, non rileva neanche l'eventuale estinzione del reato, connessa al rito prescelto, ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., comma 2 (Sez. 3, n. 23952 del 30/04/2015, Rv. 263850), atteso che con l'estinzione del reato, viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce (Sez. 5, n. 10977 del 12/12/2019, dep. 2020, Rv. 278921). 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e