CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 13576/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RrrENUTO [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 16/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 18/02/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Il motivo dedotto, infatti, risulta generico e reiterativo di quello proposto con l'atto di appello, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni spese dalla sentenza impugnata in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente, essendosi ben evidenziati gli elementi di congiunzione tra il bene di provenienza delittuosa e l'imputato. Al riguardo, infatti, si è osservato come il mezzo di provenienza furtiva fosse stato utilizzato dal ricorrente e dai suoi complici per raggiungere il luogo del commesso reato e per consentire (salendo sul tettino dell'auto) l'accesso dei correi alla parte superiore del box preso di mira. Non privo di rilievo, poi, è che tale mezzo risulti anche indicato come quello dietro il quale l'imputato cercò di nascondersi all'arrivo della guardia giurata. In conclusione, la sentenza impugnata, con motivazione congrua e scevra da vizi logico, ha dato conto di come l'auto oggetto di ricettazione fu utilizzata per commettere il tentato furto per cui l'imputato ha patteggiato a seguito dell'arresto in flagranza. Nessun rilievo, infine, assumono i refusi in cui è incorsa la motivazione della sentenza impugnata laddove ha fatto riferimento - nel richiamare la decisione del primo giudice - al Tribunale di Bari, anziché a quello di Foggia (tale refuso si riscontra anche nell'intestazione della sentenza), essendo poi indicato nel dispositivo che oggetto dell'appello e di riforma è la sentenza del Tribunale di Foggia, correttamente indicata quanto agli altri estremi indicativi e nel relativo atto di impugnazione dell'imputato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CAN