CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30808/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Tribunale di Palermo del 20/1/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] A.M. Fiore, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 20.1.2026, il Tribunale di Palermo ha rigettato, inqualità di giudice dell’esecuzione, una richiesta di applicazione della disciplina delreato continuato a quattro sentenze di condanna irrevocabili di FrancescoRuggiero, ritenendo che i reati siano stati commessi a una distanza temporale ein occasione di specifiche circostanze fattuali tali da escludere in radice unapreordinazione comune.In particolare, sussiste una incompatibilità strutturale tra la fattispecieorganizzativa ex art. 416-bis cod. pen. di cui alla sentenza della Corte d’appello diBari del 17/6/2022 e quella di cui alla sentenza della Corte d’assise d’appello diBari dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto risulta inverosimile che [OSCURATO:PERSONA] abbiacontestualmente ideato una condotta di partecipazione a due differentiassociazioni, delle quali una costituita sei anni prima dell'altra. Peraltro, la stessaprospettazione difensiva non individua una volizione unitaria, sulla quale non sonosuscettibili di influire elementi statici come il medesimo contesto territoriale dicommissione dei reati o la partecipazione comune di più soggetti alle dueassociazioni.Non sussiste unicità di disegno criminoso nemmeno tra tali reati e quelligiudicati con le sentenze della Corte d’appello di Bari del 16/9/2009 e del3/5/2010, che la difesa fonda unicamente sul fatto che si tratti di reati-fine delleassociazioni. Infatti, i reati giudicati con la sentenza del 3/5/2010, ai quali sonostati riuniti in continuazione quelli giudicati con la sentenza del 16/9/2009, sonostati commessi «affinché la persona offesa rivedesse la sua decisione di troncare irapporti con il gruppo criminale di appartenenza», ovvero l'associazione giudicatacon la sentenza della Corte d’appello di Bari del 17/2/2022. Di conseguenza,appare evidente – secondo il Tribunale – che si tratti di reati connotati daestemporaneità, commessi a seguito di un evento sorto in epoca successiva allacostituzione del vincolo associativo.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di FrancescoRuggiero, articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonchévizio di travisamento della prova per omissione.In primo luogo, il Tribunale ha travisato un'argomentazione difensiva, nelsenso che l'istanza originaria non postulava la partecipazione a due associazionidistinte, ma sosteneva che si trattasse di manifestazioni diverse di un unicosodalizio criminale, in cui l'associazione dedita al narcotraffico costituiva unabranca operativa del più ampio clan mafioso.In secondo luogo, l'ordinanza ha ignorato che la Corte d’appello di Bari avevariconosciuto il vincolo della continuazione tra le due associazioni per numerosicoimputati di [OSCURATO:PERSONA], che si trovavano nella sua stessa posizione processuale. Ilgiudice dell'esecuzione non si è confrontato con tale statuizione e ha parcellizzatola valutazione del materiale probatorio.In terzo luogo, la reazione violenta alla defezione di un sodale non è un eventooccasionale nel contesto di un'associazione mafiosa, ma rappresenta l'attuazionedi un codice di condotta non scritto, che è finalizzato a preservare l'integrità delgruppo. Queste condotte non sono imprevedibili, ma costituiscono una reazioneprogrammata, almeno nelle linee essenziali, rispetto ad una eventualità tipica dellavita di un'associazione criminale.2.2. Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., la violazione dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., in relazionealla incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione.L'ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Palermo in composizionecollegiale, laddove invece, ai fini della determinazione della competenza ex art.665, comma 4, cod. proc. pen. rileva che l'ultima sentenza irrevocabile a carico diRuggiero sia stata emessa il 12/6/2024 dal Tribunale di Palermo in composizionemonocratica.In caso di pluralità di sentenze di condanna emesse da giudici diversi, lacompetenza a decidere in fase di esecuzione è attribuita al giudice che ha emessoil provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. La deroga prevista dall'art. 665,comma 4-bis, cod. proc. pen., che attribuisce la competenza al collegio in caso dipiù provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale,opera solo nell'ipotesi di pluralità di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale,inteso come medesimo ufficio giudiziario. Nel caso in esame, le sentenze sonostate emesse da uffici giudiziari diversi, con la conseguenza che deve trovareapplicazione la regola generale del comma 4.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 22.4.2026 il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità sia del primo motivo di ricorso inquanto generico, sia del secondo motivo di ricorso, in quanto dimentica che lacompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza diriconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione delladomanda.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’esame del ricorso deve muovere dal secondo motivo in esso articolato,che eccepisce la incompetenza funzionale del Tribunale di Palermo in composizionecollegiale e, pertanto, ha ad oggetto una censura che, ove fondata,determinerebbe l’assorbimento del restante motivo strettamente attinente allamotivazione del provvedimento impugnato.L’eccezione in questione è fondata.Dall’esame degli atti, che la natura della doglianza ha richiesto di consultare,risulta che l’ultima sentenza irrevocabile a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stata emessa dalTribunale di Palermo in composizione monocratica e che il Tribunale di Palermo incomposizione collegiale non ha mai pronunciato sentenze di condanna dell’odiernoricorrente.Di conseguenza, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio secondo cui,in materia di esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta diriconoscimento della continuazione tra sentenze di condanna emesse da giudicidiversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabileper ultimo, anche se la questione proposta – come nel caso di specie – non riguardila sentenza da lui emessa (Sez. 1, n. 15856 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], P.m. in proc. Jadid,Rv. 259600 - 01) e anche se attenga ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez.1, n. 37300 del 2/7/2021, Corte Appello Napoli, Rv. 282011 – 01; Sez. 1, n. 33923del 7/7/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679 – 01; Sez. 1, n. 52201del 29/10/2014, Confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459 - 01).Qui, va solo aggiunto che non è applicabile al procedimento di esecuzione inesame la regola dettata dall'art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., secondo cuila competenza in ordine all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunalein composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, laquale è riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallostesso tribunale, mentre, nel caso di provvedimenti emessi da tribunali diversi,trova applicazione la regola generale fissata dall'art. 665, comma 4, cod. proc.pen., secondo cui è competente il giudice, monocratico o collegiale, che hapronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (Sez. 1, n. 6766 del29/1/2026, Merdhoci, Rv. 289438 – 01; Sez. 1, n. 49893 del 9/10/2015, Pitocco,Rv. 265517 - 01).2. Tanto precisato, deve osservarsi che la competenza del giudicedell'esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile; pertanto, lanullità conseguente alla sua inosservanza può essere rilevata d'ufficio dal giudicein ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 31946 del 4/7/2008, Hincapie,Rv. 240775 – 01; v. anche Sez. 1, n. 23748 del 15/7/2020, D’Andreatta,Rv. 279525 – 01) e ciò consente di superare anche la circostanza che la difesa delcondannato non avesse eccepito il difetto di competenza nell’udienza dinanzi algiudice dell’esecuzione (anche se, per vero, la originaria istanza di applicazionedella disciplina della continuazione era stata presentata proprio al Tribunale diPalermo in composizione monocratica).3. Alla luce di quanto fin qui considerato, pertanto, l’ordinanza impugnatadeve essere annullata senza rinvio, con la conseguente trasmissione degli atti alTribunale di Palermo in composizione monocratica per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Palermo in composizione monocratica.Così deciso il 14.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]