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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 05196/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11953/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 24, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, -resistente con mandato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2314/2020 pubblicata il 03/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame proposto dall’INPS nella controversia con [OSCURATO:PERSONA].

2. La controversia ha per oggetto l’opposizione all’avviso di addebito notificato lo 08/01/2016 con riferimento ai contributi della gestione Commercianti eccedenti il minimale per l’anno 2008.

3. Il Tribunale di Civitavecchia accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata da Rufini.

4. La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione e ha rigettato il ricorso originariamente proposto da [OSCURATO:PERSONA].

5. Per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorso affidato a tre motivi.

INPS ha depositato procura alle liti senza svolgere attività difensiva.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) Rufino lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.416 e 345 comma secondo «nella parte in cui i giudici di II grado non hanno dichiarato inammissibile l’appello dell’Inps fondato su fatti e circostanze nuove rispetto a quelle del I grado di giudizio».

2. La parte ricorrente deduce che «L’Inps ha mutato il thema decidendum e probandumin appello, spostando in avanti ogni possibilità di difesa della ricorrente senza tra l’altro provare l’esistenza del credito azionato con l’avviso di addebito impugnato».

3. Il motivo è inammissibile, ex art.366 comma primo n.6) cod. proc. civ. perché la parte ricorrente non ha trascritto, nella parte indispensabile per poter apprezzare la censura: a) la memoria difensiva depositata dall’INPS nel giudizio di primo grado, oltre che le altre difese svolte avanti a quel giudice; b) l’atto di appello proposto dall’istituto previdenziale.

4. Queste trascrizioni non costituiscono una mera formalità procedurale, ma hanno invece la funzione di dare sostanza alla censura, perché solo dal raffronto tra le difese in concreto spiegate dall’INPS nei due gradi del giudizio di merito è possibile riscontrare la effettiva proposizione delle nuove eccezioni lamentate dalla parte privata.

5. Deve inoltre considerarsi che, con riferimento alla eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’INPS, la corte territoriale ha ritenuto che «E’ infatti ben vero che nella memoria di primo grado dell’INPS si menzionava un accertamento fiscale operato dall’Agenzia delle entrate, ma l’atto introduttivo rinviava alla dichiarazione reddituale dell’anno 2009, prodotta in atti, in cui era riportato il maggior reddito di euro 31.441,00.

In relazione a questo maggior reddito l’INPS chiedeva conseguentemente il pagamento della contribuzione.

Ne deriva che pure nel giudizio di primo grado l’Ente aveva chiarito come la pretesa contributiva doveva ricondursi al maggior reddito dichiarato nel riquadro RR dall’appellante incidentale per l’anno 2008».

6. La censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e anche sotto questo profilo deve dichiararsi la inammissibilità del motivo.

7. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) Rufino lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2687 (sic) cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ.

«in ragione della circostanza che l’Inps non ha provato l’esistenza del proprio credito stante la modifica delle circostanze dedotte tra il I e II grado di giudizio».

8. Per quanto concerne l’asserita modifica delle circostanze dedotte tra il primo e il secondo grado di merito valgono le considerazioni sopra svolte: non risulta prova di alcun mutamento del thema decidendum e probandum.

9. Quanto alla prova del credito, la corte territoriale ha ritenuto che «L’entità della contribuzione rivendicata dall’INPS può d’altronde ritenersi incontroversa proprio perché determinata sulla scorta del riconoscimento reddituale operato dalla contribuente, compilando il riquadro RR: anche la contestazione relativa alla mancata prova dei maggiori redditi deve essere disattesa».

10. La pretesa contributiva oggetto di causa trova fondamento proprio nel maggior reddito dichiarato da Rufino nel riquadro RR per l’anno 2008.

Dichiarazione che assume natura di confessione stragiudiziale ─ ex art.2735 cod. civ. ─ siccome proveniente dalla parte che può disporre del diritto.

11. Il motivo è dunque complessivamente infondato.

12. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.) Rufino lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti «relativamente alla carenza di legittimazione passiva della signora [OSCURATO:PERSONA] nell’obbligazione contributiva azionata con l’avviso di addebito impugnato».

13. Il motivo è inammissibile sia in considerazione del fatto che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva non costituisce un fatto storico, ai sensi e per gli effetti dell’art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ., ma una valutazione giuridica di un compendio di fatti; sia in considerazione del fatto che la corte territoriale ha puntualmente esaminato la questione, ritenendola né comprovata in atti, né rilevante, «perché la contribuzione è richiesta sulla scorta della dichiarazione reddituale operata da [OSCURATO:PERSONA]».

14. P.Q.M Nulla deve provvedersi in ordine alle spese, in difetto di sostanziale attività difensiva dell’Ente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11953/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 24, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, -resistente con mandato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2314/2020 pubblicata il 03/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame proposto dall’INPS nella controversia con [OSCURATO:PERSONA]. 2. La controversia ha per oggetto l’opposizione all’avviso di addebito notificato lo 08/01/2016 con riferimento ai contributi della gestione Commercianti eccedenti il minimale per l’anno 2008. 3. Il Tribunale di Civitavecchia accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata da Rufini. 4. La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione e ha rigettato il ricorso originariamente proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 5. Per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorso affidato a tre motivi. INPS ha depositato procura alle liti senza svolgere attività difensiva. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) Rufino lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.416 e 345 comma secondo «nella parte in cui i giudici di II grado non hanno dichiarato inammissibile l’appello dell’Inps fondato su fatti e circostanze nuove rispetto a quelle del I grado di giudizio». 2. La parte ricorrente deduce che «L’Inps ha mutato il thema decidendum e probandumin appello, spostando in avanti ogni possibilità di difesa della ricorrente senza tra l’altro provare l’esistenza del credito azionato con l’avviso di addebito impugnato». 3. Il motivo è inammissibile, ex art.366 comma primo n.6) cod. proc. civ. perché la parte ricorrente non ha trascritto, nella parte indispensabile per poter apprezzare la censura: a) la memoria difensiva depositata dall’INPS nel giudizio di primo grado, oltre che le altre difese svolte avanti a quel giudice; b) l’atto di appello proposto dall’istituto previdenziale. 4. Queste trascrizioni non costituiscono una mera formalità procedurale, ma hanno invece la funzione di dare sostanza alla censura, perché solo dal raffronto tra le difese in concreto spiegate dall’INPS nei due gradi del giudizio di merito è possibile riscontrare la effettiva proposizione delle nuove eccezioni lamentate dalla parte privata. 5. Deve inoltre considerarsi che, con riferimento alla eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’INPS, la corte territoriale ha ritenuto che «E’ infatti ben vero che nella memoria di primo grado dell’INPS si menzionava un accertamento fiscale operato dall’Agenzia delle entrate, ma l’atto introduttivo rinviava alla dichiarazione reddituale dell’anno 2009, prodotta in atti, in cui era riportato il maggior reddito di euro 31.441,00. In relazione a questo maggior reddito l’INPS chiedeva conseguentemente il pagamento della contribuzione. Ne deriva che pure nel giudizio di primo grado l’Ente aveva chiarito come la pretesa contributiva doveva ricondursi al maggior reddito dichiarato nel riquadro RR dall’appellante incidentale per l’anno 2008». 6. La censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e anche sotto questo profilo deve dichiararsi la inammissibilità del motivo. 7. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) Rufino lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2687 (sic) cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. «in ragione della circostanza che l’Inps non ha provato l’esistenza del proprio credito stante la modifica delle circostanze dedotte tra il I e II grado di giudizio». 8. Per quanto concerne l’asserita modifica delle circostanze dedotte tra il primo e il secondo grado di merito valgono le considerazioni sopra svolte: non risulta prova di alcun mutamento del thema decidendum e probandum. 9. Quanto alla prova del credito, la corte territoriale ha ritenuto che «L’entità della contribuzione rivendicata dall’INPS può d’altronde ritenersi incontroversa proprio perché determinata sulla scorta del riconoscimento reddituale operato dalla contribuente, compilando il riquadro RR: anche la contestazione relativa alla mancata prova dei maggiori redditi deve essere disattesa». 10. La pretesa contributiva oggetto di causa trova fondamento proprio nel maggior reddito dichiarato da Rufino nel riquadro RR per l’anno 2008. Dichiarazione che assume natura di confessione stragiudiziale ─ ex art.2735 cod. civ. ─ siccome proveniente dalla parte che può disporre del diritto. 11. Il motivo è dunque complessivamente infondato. 12. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.) Rufino lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti «relativamente alla carenza di legittimazione passiva della signora [OSCURATO:PERSONA] nell’obbligazione contributiva azionata con l’avviso di addebito impugnato». 13. Il motivo è inammissibile sia in considerazione del fatto che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva non costituisce un fatto storico, ai sensi e per gli effetti dell’art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ., ma una valutazione giuridica di un compendio di fatti; sia in considerazione del fatto che la corte territoriale ha puntualmente esaminato la questione, ritenendola né comprovata in atti, né rilevante, «perché la contribuzione è richiesta sulla scorta della dichiarazione reddituale operata da [OSCURATO:PERSONA]». 14. P.Q.M Nulla deve provvedersi in ordine alle spese, in difetto di sostanziale attività difensiva dell’Ente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto
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