CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16850/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 4 novembre 2024, con la quale la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibili gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Ravenna che li aveva condannati per il reato di cui all'art. 4 I.n. 110/75; Ritenuto che l'ordinanza ha esaminato ciascuna delle contestazioni formulate rit2. nell'atto di appello da [OSCURATO:PERSONA] e ha evidenziatovfnon avevano il requisito della specificità estrinseca, perché l'affermazione dell'insussistenza di prove idonee a dimostrare il possesso del coltello da parte dell'imputato non si confrontava con le deposizioni di due testi, valorizzate, dal Tribunale, che lo avevano descritto; sosteneva che il giovane all'esterno del bar non fosse l'imputato senza confrontarsi con le dichiarazioni della titolare del bar e di un altro teste, ritenut2-credibili perché convergenti e riscontratUda altri elementi; invocava l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. senza spiegare per quali ragioni ne fosse meritevole; si doleva in maniera del tutto generica del diniego dei benefici; Considerato che il ricorso contiene una mera assertiva censura sulla mancata valutazione dei motivi di appello, rivendicandone l'ammissibilità, ma senza contestare le argomentazioni che ne hanno sottolineato l'aspecificità; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i