CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 febbraio 1963
Cassazione n. 28289/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/02/1963 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/07/1975 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/06/1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 18/12/1959 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 14-444.-GGR~e-G4kaelerteho il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], come da delega deposita in udienza, che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di assise di appello di Napoli - in riforma di quella con cui, il 4 ottobre 2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei delitti di omicidio pluriaggravato, nonché di detenzione e porto in luogo pubblico delle armi utilizzate per commetterlo - ha rideterminato la pena nei riguardi di quest'ultimo in quella di quindici anni e quattro mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Il procedimento penale nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza impugnata riguarda la morte di [OSCURATO:PERSONA] e il ferimento di altre cinque persone che con questi si accompagnavano (Antonio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), a seguito di un agguato posto in essere nella zona dei c.d. Sette palazzi a Scampia. Secondo il conforme convincimento dei giudici di merito, l'agguato doveva collocarsi nell'ambito della guerra tra clan, esplosa nel 2004 nell'area nord di Napoli, nota come "prima faida" di Scampia. L'agguato era stato deciso da [OSCURATO:PERSONA] (facente parte dell'omonimo clan Amato-Pagano-Notturno) che aveva incaricato [OSCURATO:PERSONA] (detto "Saracino") di eliminare i fratelli Meola, gestori di una piazza di spaccio nella zona dei c.d. [OSCURATO:PERSONA], reali obiettivi dell'azione criminosa; l'omicidio doveva inoltre essere realizzato unitamente ad alcuni membri del gruppo Abbinante. Il commando, armato di non meno di tre pistole e di almeno una mitraglietta, era composto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], nonché dagli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] (alla guida di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito supporto logistico e [OSCURATO:PERSONA] consegnato le armi. Gli aggressori, giunti sul posto, erano scesi dall'autovettura a bordo della quale viaggiavano, ma [OSCURATO:PERSONA], contravvenendo agli ordini, aveva esploso alcuni colpi di pistola, ferendo Notturno; nella confusione che ne era derivata, sia Notturno sia Esposito, con la mitraglietta e la pistola calibro 9x21 rispettivamente nella loro disponibilità, avevano esploso diversi colpi e, nel corso dell'azione di fuoco, [OSCURATO:PERSONA], del tutto estraneo alle logiche criminali, era colpito a morte, mentre gli altri giovani presenti sul posto erano feriti. Il compendio istruttorio raccolto a carico dei ricorrenti si fonda essenzialmente su: i) le dichiarazioni di chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], divenuti collaboratori di giustizia, giudicati intrinsecamente attendibili e le cui propalazioni, oltre a riscontrarsi reciprocamente, erano reputate riscontrate da quelle di un altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] (appartenente, come Riccio, al clan Abbinante) che aveva riferito di avere appreso i particolari dell'agguato da Esposito e Riccio, la stessa sera del fatto, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], confermando tanto la causale dell'omicidio, quanto la composizione del gruppo di fuoco, infine narrando dell'incendio della vettura, al quale egli stesso aveva partecipato; li) le dichiarazioni dei fratelli Paolo e [OSCURATO:PERSONA], collaboratori di giustizia, figli di [OSCURATO:PERSONA], i quali - oltre a riferire de relato - sull'azione omicidiaria, rendevano dichiarazioni su fatti direttamente conosciuti, in ordine alla consegna delle armi per realizzarlo da parte del padre agli esecutori materiali dell'agguato; iii) quanto a [OSCURATO:PERSONA], la confessione dei fatti intervenuta nel corso del giudizio di secondo grado, sia con dichiarazioni scritte inviate alla Corte, che con dichiarazioni rese in udienza. La Corte di assise di appello ha, in proposito, disatteso tutte le obiezioni mosse dalle difese, delle quali si darà conto nell'esposizione dei motivi di ricorso per cassazione, e ha quindi, alle pagine da 33 a 48 della sentenza impugnata, operato una sintetica ricostruzione degli accadimenti e delle fonti di prova, confermando modalità esecutive, movente e paternità dell'efferato crimine, nonché i connessi reati di detenzione e porto delle armi utilizzate per commetterlo. La Corte territoriale ha, altresì, confermato la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione e di quella di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.), quindi negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ha, infine, avallato la decisione di primo grado con riferimento alla misura della pena per tutti gli imputati, fatta eccezione che per [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il suo contributo collaborativo consentisse la parametrazione di una pena base, per il più grave reato di omicidio, inferiore rispetto a quella indicata dal giudice per le indagini preliminari e, segnatamente nella misura di diciassette anni di reclusione, mantenendo invece gli stessi aumenti per i reati satellite, reputati congrui. 3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, per mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione che affida a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo, articolatissimo motivo, ha lamentato in primo luogo la carenza di motivazione autonoma da parte della Corte territoriale che avrebbe ripreso pedissequamente la motivazione del giudice di primo grado, senza in 3 .í alcun modo confrontarsi con le numerose deduzioni consegnate alla sua attenzione con l'atto di appello. Dopo aver ripercorso nel dettaglio gli indizi posti a fondamento dell'originaria ordinanza di custodia cautelare (costituiti dalle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia) e posto in risalto la circostanza dell'avvenuto annullamento di detta ordinanza da parte del Tribunale del riesame per carenza di gravi indizi, a causa della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia stessi, la difesa ha lamentato altresì la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della attendibilità dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sotto tale profilo, la sentenza impugnata risulterebbe affetta da contraddittorietà o manifesta illogicità in ordine, rispettivamente: a) alla motivazione, del tutto omessa, sull'idoneità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a superare il c.d. "giudicato cautelare"; b) alle argomentazioni utilizzate per superare le obiezioni connesse alle discrasie pur esistenti tra le dichiarazioni di Notturno e Riccio, che vengono riportate nel ricorso attraverso ampi stralci, la cui lettura evidenzia come due chiamate in correità provenienti da due soggetti che si dicono partecipi alle fasi essenziali del reato da provare, rendano due versioni assolutamente inconciliabili. Notturno, invero, inserisce nel commando proprio Riccio che, a dire del propalante, avrebbe seguito la [OSCURATO:PERSONA] con uno scooter, portando con sé [OSCURATO:PERSONA], circostanza negata invece da Riccio. Se, Notturno, dice il vero, allora Riccio ha omesso volontariamente di inserirsi nel gruppo di fuoco, con ogni conseguenza in tema di valutazione delle sue dichiarazioni. Le insormontabili divergenze delle contrapposte versioni dei due dichiaranti - giusta la tesi difensiva - si accentuano ulteriormente in punto di narrazione delle fasi successive all'agguato, poiché Notturno esclude categoricamente la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'azione delittuosa, partecipazione che invece ha formato oggetto di dettagliato racconto di Riccio. Tali divergenze, avverte la difesa, non sono state sanate neppure con il nuovo ascolto di Riccio, nel giugno del 2017, dopo poco più di un mese dalla decisione di [OSCURATO:PERSONA] di collaborare con la giustizia. In definitiva, all'esito del vaglio delle due chiamate in correità singolarmente considerate, le evidenti insanabili divergenze che portarono il tribunale per riesame ad annullare il titolo restrittivo non potevano considerarsi superate e, anzi, dalla scelta collaborativa di Notturno e dal successivo nuovo ascolto del Riccio era scaturito un quadro di estrema confusione che avrebbe dovuto impedire di attribuire pregio alle restanti dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia, pure ascoltati nel procedimento. Lamenta, infine, la difesa che a riprova della scarsa affidabilità delle dichiarazioni rese dai due menzionati collaboratori, vi è quanto accaduto in occasione del confronto tra i due, allorquando - dopo che per diverso tempo ciascuno si è detto certo della propria versione dei fatti - si è progressivamente giunti a un allineamento dei due racconti; ciò che pone dubbi in ordine alla genuinità di quanto dichiarato; c) alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], a seguito delle cui dichiarazioni il quadro indiziario finiva con impoverirsi maggiormente, a causa dell'ulteriore, diversa versione dei fatti da questi riferita. In stridente contrasto con quanto dichiarato da Notturno (secondo il quale l'uomo si trovava con lui in automobile) e da Riccio (che lo collocava in una seconda automobile), secondo le dichiarazioni di Piana, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe preso parte all'azione perché giunto in ritardo; ulteriore discrasia nel narrato è l'indicazione della presenza di [OSCURATO:PERSONA], mai riferita dagli altri due. Conclusivamente, ritiene la difesa che la Corte territoriale, trascurando le evidenti distonie tra i diversi narrati, ha scelto le versioni dei collaboratori di giustizia, solo parzialmente convergenti e su queste ribadito l'affermazione di responsabilità del ricorrente. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione. La sentenza impugnata, ai fini del diniego del beneficio, si è limitata a richiamare la gravità della condotta ascritta al ricorrente, senza prendere in considerazione, anche al fine di escluderne il rilievo, tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e, in punto di trattamento sanzionatorio, replica i vizi di motivazione che hanno caratterizzato la decisione nel merito. 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione e deduce due motivi. 4.1. Con il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di erronea applicazione dell'art 62-bis cod. pen. La Corte territoriale ha ritenuto di non riconoscere detto beneficio stante l'insussistenza di elementi diversi rispetto a quelli già valutati per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione. Tale affermazione, tuttavia, trascura - secondo la difesa ricorrente - in primo luogo il dato del ruolo marginale rivestito da Riccio nella vicenda, essendosi preoccupato esclusivamente del supporto logistico; in secondo luogo sono stati ignorati molteplici elementi la cui valutazione avrebbe senz'altro portato a riconoscimento del beneficio e, segnatamente, «il corretto comportamento processuale e la confessione del reato, la dissociazione dal sodalizio criminale, il cambiamento di vita, la resipiscenza e la condotta post delictum». Pertanto, se già il solo elemento della confessione avrebbe potuto orientare il giudice del merito in favore del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, d'altra parte la presenza di precedenti penali non ne impedisce il riconoscimento, in presenza di elementi positivi. 4.2. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 157 cod. pen. e vizio di motivazione, con riferimento ai reati di cui al capo B) dell'imputazione. La sentenza impugnata, ad avviso della difesa, merita censura avendo la Corte di secondo grado omesso di considerare che, una volta esclusa la recidiva (non applicata dal giudice di primo grado), risultava già decorso il termine massimo di prescrizione di otto anni e quattro mesi, secondo la disciplina più favorevole, ovverosia quella attualmente in vigore. 5. Ricorre avverso la sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], con un primo atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce i seguenti cinque motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 5.1. Con il primo deduce violazione degli artt. 62-bis, 81, 132, 133 cod. pen. e 27 Cost., in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di omessa motivazione sugli aumenti per ciascun reato satellite. Sotto il primo profilo, la difesa censura la motivazione utilizzata dalla Corte territoriale per negare il beneficio, siccome ancorata alla gravità del reato (inferita illogicamente dal movente) e alla particolare intensità del dolo (apoditticamente affermata). E, tuttavia, non può attribuirsi al ricorrente - come invece è stato fatto - la circostanza che il gruppo di fuoco non avesse esitato a sparare indistintamente sui presenti, poiché tale circostanza è ascritta, dalla stessa ricostruzione contenuta in sentenza, a un'azione estemporanea e non programmata di cui si rese improvvisamente protagonista il solo Notturno. Neppure è corretto attribuire rilievo ostativo al riconoscimento del beneficio alle condanne indicate nel casellario giudiziale e, tra queste, il precedente per associazione mafiosa. Piuttosto la Corte avrebbe dovuto valorizzare l'intervenuta confessione che ha "blindato" le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e che, pertanto, è stata immotivatamente ridimensionata sol perché intervenuta nel corso del giudizio di appello e solo formalmente enunciata. La natura utilitaristica della confessione del ricorrente è mera congettura, laddove invece la stessa denota un comportamento processuale che integra una condotta susseguente al reato certamente da valorizzare al fine del riconoscimento del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen.Sotto il secondo profilo, censura la mancata motivazione sugli aumenti per ciascun reato satellite, ai sensi del principio espresso da Sez. U. n. 47127 del 24/12/2021, Pizzone, Rv. 282269. 5.2. Con il secondo motivo è lamentata violazione di legge e vizio di motivazione in punto d'affermazione di responsabilità del ricorrente con riferimento al reato in materia di armi perché, per un verso non vi è alcun atto che dimostri la disponibilità materiale in capo a costui di alcuna delle armi utilizzate per l'azione di fuoco, per altro verso è stata completamente negletta la motivazione sulla condotta concorsuale in detto reato. La difesa evidenzia l'interesse a un annullamento sul punto, sebbene la pena complessivamente inflitta per detti reati sia pari a soli sei mesi di reclusione, posto che l'assoluzione determinerebbe una rivalutazione complessiva della sanzione irrogata a titolo di continuazione nell'eventuale giudizio di rinvio. 5.3. Con il terzo e il quarto motivo la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di recidiva, sotto plurimi profili. In primo luogo, rappresenta che con il quarto motivo dell'appello redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la difesa aveva chiesto l'esclusione della operatività della recidiva, richiesta ribadita altresì nella memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 8 maggio 2020, che trovava, tra le altre, la sua ragione nella confessione resa dal ricorrente in apertura del giudizio di appello. La sentenza di primo grado non aveva motivato sulla necessità di applicare l'aumento per la recidiva, circostanza contestata e non esclusa. Nonostante la sollecitazione contenuta nell'appello, i giudici di secondo grado, nell'affrontare il tema, si sono limitati a valutare le censure svolte da computato Caiazza, omettendo ogni vaglio su quelle mosse dalla difesa del ricorrente. Sotto altro profilo la difesa lamenta che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto sussistente la recidiva reiterata specifica, laddove, poiché il fatto per cui si procede era stato commesso il 6 novembre 2004, ai fini della valutazione della recidiva rilevavano soltanto le prime quattro iscrizioni di cui al certificato del casellario giudiziale, aventi ad oggetto reati commessi in data antecedente a quella dell'omicidio per cui è processo, diversamente non potendo rilevare le iscrizioni ulteriori, per fatti commessi successivamente a quello per cui si procede. Ebbene è stata ritenuta sussistente la recidiva reiterata specifica nonostante il ricorrente non sia mai stato dichiarato recidivo nelle iscrizioni di cui alle sentenze che rilevano e che si sono appena indicate. Infine, erroneamente è stata ritenuta la recidiva specifica, laddove il casellario non registra reati della stessa indole di quelli per cui si procede. Evidenzia la difesa come l'esclusione della recidiva o, comunque, l'esclusione della sua operatività influenzerebbe il giudizio di gravità dei reati, con conseguente necessità di una rivisitazione complessiva della dosimetria della pena nell'eventuale giudizio di rinvio. 5.5. Con l'ultimo motivo la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante della premeditazione. La sentenza impugnata, a fronte di una ricostruzione da parte del giudice di primo grado dell'elemento soggettivo del reato di omicidio e dei reati di tentato omicidio in termini di dolo eventuale, ha ritenuto configurabile l'aggravante della premeditazione, invece incompatibile con tale atteggiamento psicologico. In ogni caso, l'aggravante è stata applicata al ricorrente in violazione dell'art. 118 cod. pen., affermando che questi fosse già consapevole del progetto omicidiario e delle mansioni di autista a lui assegnate, contraddicendo l'affermazione contenuta nella medesima sentenza secondo la quale egli avrebbe fatto parte del gruppo di fuoco in sostituzione di un altro soggetto. A fronte di tale dato, i giudici di merito avrebbero dovuto motivare in maniera specifica, con riferimento al ricorrente, la sussistenza dei due elementi, quello cronologico e quello ideologico. 5.6. Con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], Francescone deduce due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 5.6.1. Con il primo, sostanzialmente coincidente con il primo motivo del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Dopo avere richiamato ampia giurisprudenza di legittimità in materia, la difesa censura la motivazione posta a fondamento del mancato riconoscimento del beneficio, fondata su una natura strumentale e utilitaristica della confessione meramente congetturale, sol perché la stessa è intervenuta dopo la condanna in primo grado. Al contrario la confessione, quale parametro da collocarsi nell'accertamento della condotta susseguente al reato sotto il profilo della condotta processuale, dev'essere valutata come preciso indicatore di una riconsiderazione critica da parte dell'imputato del proprio operato che pone una cesura con il proprio precedente modus agendi. Né in senso contrario può essere ritenuta sufficiente la pur evocata gravità del fatto che non può costituire, di per sé, elemento ostativo al riconoscimento del beneficio. 5.6.2. Con il secondo motivo, che coincide con il quinto del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è censurata l'erronea applicazione dell'aggravante della premeditazione nei riguardi del ricorrente, la cui partecipazione all'agguato è stato accertato aver avuto natura estemporanea e non essendo emerso un apprezzabile lasso temporale tra la conoscenza del proposito delittuoso e la partecipazione del ricorrente.6. Ricorre per cassazione Caiazza e deduce due motivi di ricorso. 6.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], Paolo e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di assise d'appello ha ritenuto che le dichiarazioni dei predetti collaboratori di giustizia si riscontrino reciprocamente, ma ciò ha affermato con motivazione apparente in quanto, reiterando l'errore del primo giudice, pur se denunciato con l'atto di appello, è incorsa in un «catastrofico corto circuito» determinato dal fatto che l'informazione probatoria ricavabile dalle singole dichiarazioni di ciascuno dei collaboratori non è controllabile, essendo unilaterale l'affermazione di conoscenza. Nell'architettura probatoria della sentenza impugnata la chiamata in correità di Notturno troverebbe riscontro nelle chiamate in reità dei figli del ricorrente. E, tuttavia, così non è poiché - con riferimento alla consegna delle armi dal ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] - quest'ultimo riferisce che i fatti si svolsero alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia che, invece, ha affermato di avere appreso dell'accaduto la sera stessa, successivamente alla realizzazione dell'agguato, senza dunque confermare la sua presenza al momento della consegna. Tutt'altro che convergente altresì la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che ha affermato di avere presenziato alla consegna delle armi dal padre a Notturno, ma che quest'ultimo non indica tra i presenti. Né è di qualche ausilio quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ammesso di avere appreso dell'agguato solo in seguito allo stesso. La Corte territoriale, pur se sollecitata a confrontarsi con tali discrasie, ha sostanzialmente ritenuto di superarle con affermazioni congetturali, ipotizzando arbitrariamente che Notturno avesse confuso i fratelli, indicando Antonio in luogo di Paolo. 5.6.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge vizio di motivazione in punto di riconoscimento della circostanza aggravante della premeditazione. Il motivo lamenta l'estensione immotivata di una circostanza aggravante attinente alla persona del colpevole al ricorrente, eventualmente correo, ma certamente non premeditante, atteso il ruolo specifico assegnatogli, ossia quello di mero fornitore delle armi. 7. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di Francescone e Caiazza e la declaratoria d'inammissibilità di quelli di Riccio ed Esposito. 9 I [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure contenute nei ricorsi di Esposito, Riccio e Caiazza non superano il vaglio di ammissibilità, mentre il ricorso di Francescone è fondato limitatamente alla dedotta carenza di motivazione in punto di esclusione dell'operatività della recidiva. 2. Per l'adeguata disamina dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] si evidenzia quanto segue. 2.1. Quanto al primo motivo, lo stesso è inammissibile, in quanto si risolve in un'alternanza di parti espositive di doglianze, estratti di atti del giudizio di merito e parziali ripetizioni dei motivi di appello, con la conseguenza che il motivo, così articolato, non si sostanzia in una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata. Le censure sono inammissibili anche sotto altro profilo, perché meramente reiterative dei motivi d'appello, adeguatamente valutati e superati dal giudice di secondo grado (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 6 n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425) che - come si dirà di seguito - ha mostrato di essere pervenuto al medesimo esito del giudice di primo grado attraverso un'autonoma valutazione del materiale di prova, dando puntualmente conto delle ragioni di condivisione della motivazione della sentenza di primo grado. E, infatti, quanto alla lamentata inidoneità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a superare il giudicato cautelare, va qui evidenziato come già il Giudice per le indagini preliminari, a p. 38 della sentenza di primo grado, dopo aver dato atto dell'annullamento da parte del Tribunale del riesame dell'ordinanza cautelare a carico del ricorrente per mancanza dei gravi indizi, costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, aveva indicato le ragioni per le quali il successivo pentimento di [OSCURATO:PERSONA] e le sue dichiarazioni avevano consentito, unitamente a tutti gli altri elementi di prova, l'affermazione di responsabilità penale. La Corte di appello, a sua volta, a p. 19 della sentenza impugnata, non solo ha ribadito le ragioni dell'irrilevanza del precedente giudicato cautelare (ponendo in risalto come le dichiarazioni di Notturno, siccome intervenute successivamente all'annullamento del giudice della cautela, costituissero un novum), ma - nel confermare l'affermazione di responsabilità di Esposito - ha altresì mostrato di discostarsi parzialmente dalla motivazione del giudice di primo grado, escludendo dal proprio percorso argomentativo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia diversi da Notturno, Riccio, Piana, e dei fratelli Paolo e [OSCURATO:PERSONA], così escludendo sostanzialmente quelle di coloro che avevano riferito circostanze apprese de relato. L'affermazione di responsabilità è stata, dunque, fondata dal giudice di secondo grado sulle dichiarazioni, reputate univoche e convergenti, di coloro che presero parte all'agguato ovvero che presenziarono alla consegna delle armi o che si trovavano nella villetta dove Notturno, ferito al polso, si recò dopo la commissione del fatto. Il giudice di secondo grado si è fatto altresì carico di avversare le censure in punto di discrasia tra le dichiarazioni di Notturno e Riccio e di "progressivo allineamento" dei racconti dei due collaboratori e, nelle pagine da p. 41 a 43 della sentenza, ha motivato con argomentazioni non manifestamente illogiche come la finale convergenza tra i due narrati fosse assolutamente fisiologica e che le pur esistenti discrasie non fossero suscettibili di incidere sul nucleo essenziale del racconto (componenti del gruppo di fuoco e dotazione delle armi), con particolare riferimento alla specifica posizione di Esposito. Analoghe considerazioni valgono quanto alla congrua valutazione operata dalla Corte di secondo grado delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che (vedi p. 41- 43 della sentenza) - con motivazione scevra da fratture logiche - nel dichiarare di essersi recato, dopo la commissione dell'omicidio, presso l'abitazione di Carputo dove si erano recati anche i componenti del gruppo di fuoco, ha confermato la narrazione di Riccio, reputando, a ragione, secondo il criterio della c.d. convergenza del molteplice, marginale la circostanza che Notturno non ricordasse la presenza di Piana. Conclusivamente, ritiene il Collegio che l'analisi compiuta dalla Corte territoriale si è attenuta al principio di diritto secondo cui «le dichiarazioni accusatorie rese da soggetti che siano imputati di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che siano dotate ciascuna d'intrinseca attendibilità, soggettiva e oggettiva, e - in assenza di specifici elementi atti a far ragionevolmente sospettare accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - risultino concordanti sul nucleo essenziale del narrato, mentre non nuocciono alla positiva valutazione delle stesse le eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, salvo che esse, per le loro specifiche connotazioni, siano tali da far concludere che il dichiarante ne abbia dovuto inventare o alterare il contenuto al riconoscibile fine di sostenere un'accusa che, altrimenti, sarebbe stata insostenibile» (fra molte, Sez. 1, n. 10561 del 28/01/2020, dep. 2021, Scicchitano, Rv. 280741; Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260936; Sez. 1, n. 19683 del 19/03/2003, Vitale, Rv. 223848). 11 k Di conseguenza, quando - come nel caso di specie - con la sentenza di merito sia stata affermata la responsabilità dell'imputato anche sulla base della ritenuta sussistenza di una prova del genere anzidetto, non può utilmente prospettarsi in sede di legittimità, come motivo di censura, il solo fatto che le dichiarazioni accusatorie ritenute concordanti presentino in realtà fra loro divergenze e discrasie, quando queste attengano a elementi di natura circostanziale e non siano indicate, né siano enucleabili ictu °culi le ragioni per le quali, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuta attribuire loro una specifica e decisiva rilevanza nel senso sopra illustrato. 2.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, perché in contrasto con consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in questa sede, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Inoltre, ai fini del loro diniego «non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena d'illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato» (Sez. 3, n. 2223 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693). Ciò premesso, la Corte di assise di appello, al pari del giudice di primo grado, ha motivato in modo esauriente (p. 54 e 55 della sentenza oggetto di ricorso) il diniego del beneficio, valorizzando «l'estrema gravità del fatto», avuto riguardo al movente e alle modalità di organizzazione che aveva coinvolto un notevole numero di persone e mezzi, la «personalità negativa» dell'imputato, gravato da numerosi precedenti puntualmente richiamati in nota, il «il ruolo di spicco rivestito all'interno del clan Abbinante», infine l'assenza di elementi - allegati dalla difesa ovvero emergenti dagli atti - suscettibili di positiva valutazione. 3. Passando all'esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è inammissibile. 3.1. Esso, invero, riproduce il pedissequo motivo di appello teso a ribadire l'autonomia tra la valutazione in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante della collaborazione, al fine di censurare il ribadito diniego del primo beneficio. E, tuttavia, si osserva che il giudice di secondo grado, nelle pagine 60 e 61, al fine di escludere il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. 12 t pen., ha valorizzato «l'estrema gravità del fatto e l'allarmante personalità dell'imputato», avuto riguardo allo stabile inserimento, con ruolo di spicco, nell'associazione criminale di stampo camorristico, alle plurime precedenti condanne per il reato di cui all'art. 74 D.pr. n. 309 del 1990, nonché per i reati di ricettazione e omicidio aggravato dalla premeditazione e dall'art 7 legge n. 203 del 1991, infine l'assenza di condotte riparatorie in favore delle vittime. Si tratta di motivazione affatto rispettosa dei principi espressi in sede di legittimità secondo cui le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti: mentre l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta post delictum, ecc.), quegli elementi che possono suggerire l'opportunità di attenuare la pena edittale, l'attenuante di cui all'art. 8 legge 12 luglio 1991 n. 203 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini e dell'attività da questi svolta allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze di quella delittuosa (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111; Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271099; Sez. 1, n. 14527 del 03/02/2006, Cariolo, Rv. 233938). Nel caso di specie, in coerenza con tali linee ermeneutiche, i giudici di merito hanno riconosciuto i benefici sanzionatori conseguenti alla scelta di collaborare con la giustizia, mentre non hanno ritenuto esistenti gli elementi per la concessione delle attenuanti generiche, cui ostavano il cennato ruolo di rilievo svolto in ambito associativo dal ricorrente e i numerosi e gravi precedenti vantati. 3.2. Anche la doglianza prospettata con il secondo motivo - secondo la quale, una volta esclusa la recidiva (siccome non applicata dal giudice di primo grado), con riferimento ai reati di detenzione e porto illegale di armi contestati al capo b), alla data della pronuncia della sentenza di appello risultava già decorso il termine massimo di prescrizione di otto anni e quattro mesi, secondo la disciplina più favorevole, ovverosia quella attualmente in vigore - è manifestamente infondata sotto più profili. Giova premettere che il fatto, commesso il 6 novembre 2004, è aggravato tanto dall'art. 7 legge n. 203 del 1991, quanto dalla recidiva e dette aggravanti - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - sono state ritenute sussistenti dai giudici di merito (e non escluse), sebbene non si sia fatto luogo al relativo aumento di pena.E, invero, il Giudice per le indagini preliminari nel dispositivo della sentenza, ha menzionato espressamente l'aggravante mafiosa, che ritiene sussistente «in relazione al più grave reato di omicidio sub a)», nonché ha applicato «la recidiva rispettivamente contestata agli imputati». Parimenti, il Giudice di appello, a p. 59, sebbene in occasione dell'esame della posizione processuale di Caiazza (che aveva fatto questione in punto di recidiva) ha chiarito che il Giudice per le indagini preliminari aveva «ritenuto la recidiva in dispositivo», sicché era ininfluente che non avesse praticato alcun aumento di pena. Va, dunque, qui richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui, la recidiva, se non esclusa, incide sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere, mentre essa resta ininfluente ad ogni ulteriore effetto, anche ai fini del calcolo della prescrizione, ove il giudice ritenga di escluderla, pur se legittimamente contestata. Ai fini del computo del termine di prescrizione, invero, «occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che detta interpretazione corrisponde al dettato dell'art. 157, comma terzo, cod. pen. che espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen.)» (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899). Inoltre va detto che, poiché la contestazione dei fatti di cui al capo b) è antecedente all'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 che ha inciso sulla disciplina della prescrizione, deve individuarsi quale sia la disciplina più favorevole che - diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente - è quella previgente, posto che in seguito alla novella del 2005, per i reati aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo di prescrizione. Ne consegue che in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall'art. 157, cod. pen., e, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271164). A ciò si aggiunga che, ai fini dell'individuazione, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, L. 5 dicembre 2005 n. 251, di quale sia la disciplina più favorevole, si deve tenere conto anche del raddoppio dei termini previsto dall'art. 157, comma sesto, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della cit. Legge n. 251 del 2005, per il caso di delitti compresi tra quelli di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 34915 del 06/06/2007, Benzi, Rv. 237193). 14 k Conclusivamente, l'applicazione nel caso di specie del più favorevole regime previgente, determina la prescrizione di entrambi i reati di detenzione e porto di arma comune da sparo (puniti con pena non inferiore a dieci anni, avuto riguardo anche all'aumento per la sussistente e ritenuta recidiva) nel termine di quindici anni e, con l'ulteriore aumento della metà ex art. 161 co. proc. pen., il termine di prescrizione del reato non spirerà prima del 6 maggio 2027. 4. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] deducono censure complessivamente infondate, fatta eccezione di quelle di cui al terzo e quarto motivo dell'impugnazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che vanno pertanto accolti entro i limiti e per gli effetti qui di seguito espositi e precisati. 4.1. Il primo motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], coincidente con il primo motivo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è privo di pregio. Come già rilevato in occasione della disamina del ricorso di Esposito, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 3, n. 2223 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Al riguardo, la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi (la straordinaria gravità della condotta e l'efferatezza delle relative modalità esecutive) e soggettivi (i precedenti penali puntualmente richiamati in nota, tra i quali spiccano le condanne per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per quello di rapina, lo stabile inserimento nella compagine camorristica) e al carattere al cospetto recessivo di ogni altro pur prospettato elemento. A fronte di tale articolata motivazione, non manifestamente illogica, la difesa si limita a evidenziare un aspetto favorevole a Francescone (l'intervenuta confessione) non adeguatamente valorizzato dalla Corte territoriale. Osserva, di contro, il Collegio, che il giudice di secondo grado non ha per nulla trascurato di considerare la confessione resa dal ricorrente in occasione del giudizio di appello, ma l'ha ritenuta non espressiva di reale resipiscenza. Non è superfluo ricordare, sul punto, che in tema di rapporti tra l'ammissione di colpevolezza e circostanze attenuanti generiche, le linee-guida della «gravità del reato» e della «capacità a delinquere del colpevole» (art. 133, commi 1 e 2, cod. pen.) restano gli indicatori essenziali cui ancorare la particolare valutazione postulata dall'art. 62-bis cod. pen. e ciò conduce a ritenere il «fatto» della confessione processuale come possibile fattore di attenuazione della sanzione, ai sensi dell'art. 133 co. 2 n. 3, cod. pen., sub specie di condotta susseguente al reato e di sua possibile incidenza sulla valutazione della capacità a delinquere. Pur a fronte della commissione di un fatto-reato di elevata gravità, non vi è dubbio che l'apporto confessorio può legittimamente fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sempre che - ed è questo il tema che viene qui in rilievo - lo stesso non sia un semplice fattore di agevolazione nella ricostruzione del fatto controverso, ma un preciso «indicatore» di riconsiderazione critica del proprio operato e discontinuità con il precedente modus agendi (tra le molte Sez. 6, n. 3018, del 11/10/1990, Rv. 186592; Sez. 6, n. 11732, del 27/1/2012, Rv. 252229). Va pertanto ribadita, alla luce di quanto sinora detto, la linea interpretativa che esclude l'accesso alla attenuante favorevole atipica, in presenza di confessione, lì dove quest'ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza, ma da intento utilitaristico (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454; Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224; Sez. 6, n.11732, del 27/1/2012, Rv. 252229). Neppure giova al ricorrente, in punto di trattamento sanzionatorio, il richiamo svolto nel ricorso alle Sezioni Unite Pizzone poiché, se è vero che «il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite», è altrettanto vero - come la stessa Corte ha precisato - che «il grado d'impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene» (Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 2822690). E, nel caso che ci occupa, già il Giudice per le indagini preliminari, dopo avere indicato l'omicidio di cui al capo a) quale reato più grave, aveva quantificato gli aumenti ex art. 81 cod. pen. facendo, per ciascun reato, espresso riferimento alla gravità dei reati e delle circostanze per ciascuno di essi ritenute sussistenti. Inoltre, il giudice di secondo grado (p. 60), constatato che l'aumento per i cinque tentati omicidi e quello per i due reati contestati al capo b) era stato calcolato dal primo Giudice cumulativamente, ha provveduto alla specifica indicazione del quantum di pena per ognuno di essi, reputando i tentati omicidi di pari gravità e differenziando la pena per i reati di detenzione e porto delle armi.4.2. Anche il secondo motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. In linea di principio, va ribadito che, ai fini della configurabilità della penale responsabilità, a titolo di concorso, in ordine ai reati di detenzione e porto illegale di un'arma, è necessaria la coscienza e la volontà di contribuire con il proprio operato alla perpetrazione dell'illecito: secondo un risalente, ma condivisibile, insegnamento di questa Corte, la disciplina del concorso di persone nel reato esige, in ciascuno degli agenti, l'elemento psichico del reato che si commette e la coscienza della partecipazione altrui, ma non il compimento, da parte di ognuno, dell'attività materiale in cui si estrinseca l'azione, sicché il concorso nella detenzione o nel porto di armi non richiede affatto che ciascuno dei partecipanti sia in materiale contatto con la cosa (Sez. 1, n. 8389 del 07/07/1992, Rv. 191456). Il concorso di persone nel reato può, invero, avvenire in qualsiasi forma, mediante un contributo volontario o un apporto causale anche ad alcune soltanto delle fasi d'ideazione, organizzazione ed esecuzione della condotta criminosa, anche sotto il profilo della determinazione o del rafforzamento del proposito criminoso. Il concorso di più persone nel porto di un'arma non è, dunque, escluso dall'appartenenza di questa a uno dei concorrenti, ma si realizza quando l'arma si trovi nella disponibilità di costoro, o l'uso di essa sia stato previsto dai concorrenti per commettere un reato, ed anche quando si partecipi consapevolmente al porto dell'arma, accogliendo il possessore di questa sulla propria autovettura, perché una tale condotta realizza un apporto all'azione criminosa. Nella fattispecie, la Corte di assise di appello ha fatto buon governo dei suindicati principi, inferendo la responsabilità di Francescone per i reati di cui al capo b) dalla complessiva ricostruzione dell'agguato, secondo la quale egli faceva certamente parte del gruppo di fuoco (conducendo l'autovettura) costituto da soggetti che, in piena faida tra clan, avevano ricevuto il mandato di eliminare alcuni appartenenti al gruppo avverso. Il ricorrente che ha aderito a un'impresa criminosa comportante l'impiego, nel luogo programmato, delle armi di cui i compartecipi avevano la disponibilità ha, così, concorso nella commissione dei suddetti reati. 4.3. Può essere agevolmente superato l'ulteriore profilo, posto in discussione nel quinto motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (coincidente con il secondo motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), ossia quello della ascrivibilità dell'aggravante della premeditazione all'imputato, sia sotto il profilo della compatibilità di detta aggravante con l'atteggiamento psicologico del dolo eventuale, sia sotto quello dell'estensione al concorrente non premeditante 4.3.1. Va in primo luogo sgombrato il campo da un equivoco in punto di ricostruzione fattuale degli eventi in cui pare essere incorsa la difesa di Francescone, laddove adduce l'irrisolta contraddizione tra l'affermazione di responsabilità dell'omicidio e la ricorrenza dell'aggravante della premeditazione. E, infatti, dell'atteggiamento psicologico con cui gli imputati agirono si occupa il solo Giudice per le indagini preliminari (non essendo stato devoluto tale tema con i motivi di appello) che, a p. 131 della sentenza, afferma con specifico riferimento all'ipotesi dell'omicidio consumato, che «non può nutrirsi alcun dubbio sulla sussistenza del dolo dell'azione, quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale», posto che «le modalità dell'azione diretta con le modalità descritte (ovvero con mitraglietta e pistole con cui i materiali esecutori spararono all'impazzata) consentono di ritenere provato che gli imputati abbiano agito accettando il rischio di colpire altre persone rispetto al reale obiettivo. Ciò che nel caso di specie è avvenuto». Tanto premesso appare perfino superfluo ribadire che, in una situazione quale quella scaturente dalle emergenze processuali passate in rassegna dalle sentenze di merito, Francescone e, con lui, tutti gli altri componenti il gruppo di fuoco, partecipi dell'organizzazione di un attentato contro due componenti della cosca avversa, per il quale era stato necessario reperire l'autovettura e più armi per ottenere un elevato volume di fuoco (almeno tre pistole ed una mitraglietta di devastante offensività), tutti materiali esecutori del progetto (a ben poco rilevando, sotto l'aspetto della previa totale adesione morale al progetto e rafforzativa dell'altrui concorrente determinazione criminosa il fatto che Francescone fosse alla guida dell'auto al posto di altro soggetto originariamente designato), debbano essere ritenuti responsabili dell'omicidio a titolo di dolo diretto e di premeditazione, nei medesimi termini in cui, secondo i principi del concorso criminoso ex art. 110 cod. pen., avrebbero risposto se l'esecuzione del reato fosse stata rivolta contro le vittime preordinate. L'art. 82 cod. pen., invero, non costituisce altro che una specificazione del principio generale in tema di imputazione dolosa, dal momento che l'error in persona non è idoneo a escludere il dolo avuto di mira dall'agente; donde l'inciso contenuto nella norma appena citata - per cui, in caso di offesa a persona diversa da quella prefissata dall'agente, questi ne risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva effettivamente offendere - altro non presuppone se non l'unicità e unitarietà, volitiva ed esecutiva, del reato in concreto commesso e, dunque, una ipotesi di reato doloso anche in rapporto al realizzato reato aberrante. Evenienza di rilievo nel caso di specie, ove agli imputati è contestato di avere agito con premeditazione, pienamente compatibile con il reato commesso in danno di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta (Sez. 1, n. 16711 del 17/01/2014, Troia, Rv. 259521; Sez. 6, n. 43275 del 23/06/2009, Trubia, Rv. 244942). 4.3.2. Va altresì osservato che, anche a ritenere che la ricostruzione del fatto più grave operata dalle pronunce del merito sia in termini (quam minime) di dolo eventuale anziché il dolo alternativo diretto, ritiene il Collegio, in adesione a un arresto di questa Sezione (Sez. 1, n. 48047 del 12/07/2016, Mortarini, non mass.), che anche detta forma di dolo, presupponendo la volontà di pianificazione, non sarebbe comunque incompatibile con la premeditazione. Invero, seppure tale aggravante in passato è stata ritenuta non conciliabile con il dolo eventuale, definito «situazione psicologica piuttosto "vaga" caratterizzata dall'accettazione, da parte dell'agente, del rischio del prodursi dell'evento» e quindi incompatibile con la «intensa volizione del risultato della condotta» (Sez. 1, n. 5073 del 24/03/1986, Fioravanti, Rv. 17300401), nell'arresto sopra citato si è valorizzata l'evoluzione giurisprudenziale imposta dalla pronuncia di questa Corte a Sezioni unite, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 26110401, nota come Thyssen. Secondo le citate Sezioni Unite il dolo eventuale ricorre quando l'agente si è chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si è determinato ad agire comunque, anche a costo di causare detto evento, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi (diversamente dalla colpa cosciente che ricorre quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo). Si è dunque osservato nella sentenza Sez. 1, Mortarini, citata che nella motivazione della pronuncia delle Sezioni Unite, che rappresenta la massima espressione dell'approccio volontaristico della giurisprudenza di questa Corte alla configurazione del dolo eventuale, si specifica che in detta forma di dolo non vi è la semplice accettazione di una situazione rischiosa (che caratterizza anche l'elemento soggettivo della colpa), ma l'accettazione di un definito evento, che trova il suo presupposto in una valutazione che mette in conto, dopo appropriata ponderazione, l'evento medesimo come eventuale prezzo da pagare; e inoltre che l'agente, accettando «l'eventualità della causazione dell'offesa», esprime «una scelta razionale», il più possibile «assimilabile alla volontà»; ed infine che l'evento collaterale, in considerazione proprio della consapevole adesione allo stesso, appare all'agente "secondo l'intenzione". Il dolo eventuale è, quindi, 19 k secondo tale prospettazione, ritenuta dal Collegio pienamente condivisibile, anch'esso espressione di una volontà pianificatrice e non risulta in opposizione con l'immagine del delitto doloso fornita dall'art. 43 cod. pen. Ne consegue che, alla luce della corretta interpretazione offerta dalla sentenza sopra riportata di detto atteggiamento psicologico, come accettazione dell'evento collaterale e/o adesione allo stesso nell'ipotesi di sua realizzazione e quindi programmazione e volizione anche del medesimo come prezzo da pagare per un fine da perseguire, lo stesso non risulta inconciliabile con la persistenza del proposito criminoso per un congruo lasso temporale propria della premeditazione e ravvisabile anche per l'imputata alla luce degli elementi evidenziati dai Giudici del merito. Del resto - si è osservato nella sentenza Mortarini - già la giurisprudenza di questa Corte ha fissato il principio di diritto della piena compatibilità del dolo condizionato con l'aggravante della premeditazione, ricorrente pur quando «l'attuazione del proposito criminoso sia condizionata al verificarsi o no di un determinato evento» (Sez. 1, 12 maggio 1967, n. 696, Manfito, Rv.105811; Sez. 1, 14 novembre 1977, n. 2853, Messina, Rv.138292; Sez. 2, 18 gennaio 1993, n. 2611, Bergamaschi, Rv.193578; Sez. 1, 30 gennaio 2008, n. 7766, Dettori, Rv. 23923201), e della piena compatibilità con detta aggravante soggettiva del dolo alternativo (Sez. 1, n. 29013 del 10(06/2021 Sardina, Rv. 281643; Sez. 1, n. 16711 del 17/01/2014, Troia, Rv. 259522). Evidenziando, quanto al primo profilo, come non vada confusa la persistenza del proposito criminoso con l'occasionalità dell'esecuzione del proposito già maturato e, quanto al secondo, come l'equivalenza di conseguenze dell'azione, previste e perseguite con indifferenza da parte dell'autore del reato, per poter essere compatibile con la premeditazione debba «risalire al momento dell'ideazione del progetto criminoso ed essere mantenuta costante per uno spazio temporale apprezzabile e tale da consentire una differente determinazione senza che mai nel frattempo la volontà del soggetto attivo abbia risolto l'alternativa con una risoluzione definitiva per l'evento meno grave». Mutatis mutandis l'accettazione dell'evento collaterale, in una ponderata valutazione degli interessi in gioco, come prezzo da pagare per un fine da perseguire, propria del dolo eventuale, per poter essere compatibile con la premeditazione, deve risalire all'ideazione del progetto criminoso ed essere mantenuta costante per uno spazio temporale apprezzabile nei termini sopra indicati. Come nel caso di specie, in cui la ricostruzione del fatto operata dai Giudici del merito rivela la persistenza in capo all'odierno ricorrente del proposito criminoso.4.3.3. Sotto tale ultimo profilo, va osservato che - contrariamente a quanto lamentato nel ricorso - i giudici di merito hanno congruamente motivato sulla sussistenza di detta circostanza, sia sotto il profilo cronologico, sia sotto quello ideologico, nonché sull'estensione della medesima a Francescone. Con motivazione scevra da fratture logiche, in particolare, il Giudice di secondo grado ha osservato che l'obiettivo dell'eliminazione dei fratelli Meola, per come rivelato dai collaboratori di giustizia, rientrava nella più vasta strategia del clan Amato-Pagano-Notturno di contrasto dell'avverso gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. L'azione di fuoco, pertanto, lungi dall'essere il frutto di un'azione estemporanea, era stata preordinata in esecuzione di una precedente deliberazione omicida assunta da [OSCURATO:PERSONA], vertice del gruppo, e attuata dopo un congruo periodo di tempo, necessario per la sua organizzazione. Notturno, ricevuto l'incarico, aveva chiesto l'appoggio del clan Abbinante grazie al contatto di [OSCURATO:PERSONA], aveva ricevuto le armi da [OSCURATO:PERSONA], infine si era unito al commando che si trovava già allocato sotto l'abitazione della madre di Riccio, a bordo dell'autovettura rubata utilizzata per la commissione del delitto. Quanto alla specifica posizione di Francescone, la Corte (p. 50 della sentenza impugnata) ha valorizzato la circostanza - emergente dalla credibile parola di Riccio - che al momento del suo arrivo presso l'abitazione di quest'ultimo, egli era già al corrente tanto dell'azione criminosa da compiersi, quanto il ruolo di autista assegnatogli, tant'è che «pretese di guidare l'autovettura, secondo le indicazioni date dallo zio», mantenendo fermo il proposito criminoso per tutto il tempo che fu necessario per recarsi a prelevare Notturno, oltre a quello trascorso, insieme ai killer, nella casa di via Monterosa, in attesa dell'occasione propizia per l'azione. Ebbene, si tratta di una motivazione coerente con i principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte secondo cui la circostanza aggravante della premeditazione è estesa al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato qualora lo stesso abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto volontario alla realizzazione dell'evento criminoso, l'effettiva conoscenza dell'altrui premeditazione, cosicché egli faccia propria la particolare intensità dell'altrui dolo (Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, C., Rv. 262383; Sez. 5, n. 4977 del 08/10/2009, dep. 2010, Finocchiaro, Rv. 245581). La premeditazione, dunque, può essere estesa al coimputato - che non abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva - se egli ne abbia acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori (Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, Argentieri, Rv. 271952; Sez. 5, n. 8346 del 26/06/1997, Morelli, Rv. 208704). 4.4. Fondato e assorbente, rispetto alle plurime censure concernenti la recidiva, è il motivo con cui è dedotta l'assenza di motivazione in punto di esclusione dell'operatività della recidiva. Come risulta dall'atto di appello in data 13 febbraio 2019 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], allegato al ricorso ai fini dell'autosufficienza, investita, della censura relativa alla esclusione della operatività della recidiva ritenuta dal giudice di primo grado (ma non oggetto di specifica motivazione), la Corte distrettuale ne ha, a sua volta, confermato la sussistenza trascurando la doverosa indagine sul se la reiterazione dell'illecito fosse effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. Preliminarmente si osserva che, poiché la recidiva era stata semplicemente ritenuta sussistente dal Giudice per le indagini preliminari, senza che la statuizione fosse accompagnata dalla relativa motivazione, la pur non articolata relativa doglianza difensiva in appello è, comunque, da ritenersi ammissibile, poiché l'onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Inoltre, sempre in via di premessa, il Collegio aderisce all'orientamento di questa Corte, che si condivide e ribadisce, secondo cui vi è interesse a impugnare la sentenza che abbia riconosciuto l'esistenza della recidiva, anche nel caso in cui non ne sia conseguito alcun aumento di pena, ad esempio in ragione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti (Sez. 5, n. 24622 del 09/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283259). Pur nella consapevolezza dell'esistenza di altro indirizzo ermeneutico, secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta sub-valente rispetto alle riconosciute attenuanti (Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019 Rv. 277144; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 38697 del 24/06/2015, Ndiaye, Rv. 264803; Sez. 3, n. 16717 del 09/03/2011, Khadim, Rv. 250000), il Collegio ritiene preferibile il primo, maggiormente rigoroso. Ciò in quanto, se è vero che l'interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato (Sez. U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez. U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976), è altrettanto innegabile le stesse Sezioni Unite non hanno mancato di riconoscere detto interesse in «presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante»: lesione senz'altro ravvisabile nel riconoscimento di una circostanza aggravante che modifica in peius il disvalore del fatto o, come nel caso della recidiva, associa alla reiterazione dell'illecito un giudizio di effettiva sintomaticità di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). 4.5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente all'aggravante della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di assise d'appello di Napoli che, nel giudizio di rinvio, valuterà anche le altre censure dedotte dalla difesa in punto di recidiva, assorbite ma non precluse, uniformandosi al principio di diritto espresso da Sez. U. del 30 marzo 2023, Sabbatini, secondo la cui informazione provvisoria «ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per i reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto specifica e adeguata motivazione». Nel resto il ricorso di Francescone dev'essere rigettato. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché deduce censure complessivamente generiche e manifestamente infondate, limitandosi il ricorrente a ripercorrere gli stessi motivi di doglianza già proposti in sede di appello e ivi adeguatamente superati. Si deve qui ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). 5.1. Specificamente, il primo motivo che deduce violazione dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], Paolo e [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile perché erroneamente strutturato. L'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non è deducibile in termini di violazione di legge: si tratta infatti di una disposizione non assimilabile ad una norma di diritto penale o ad altra norma giuridica di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, come indicato nell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e nemmeno ad una norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248). La dedotta violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. rileva solo come vizio di motivazione nei limiti indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo gestioni s.p.a., Rv. 278196). In particolare, poiché la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza quando sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F, Rv. 253567). In ogni caso, anche a voler ritenere che sia stato dedotto il vizio di motivazione, valgono per Caiazza le medesime considerazioni svolte al paragrafo 2.1. a proposito della posizione processuale di Esposito. Le doglianze mosse dal ricorrente si risolvono, invero, in una riproposizione di valutazioni in fatto delle propalazioni dei collaboratori senza attingere effettivamente a vizi della motivazione della Corte di assise di appello che, invece, si è posta nell'alveo della giurisprudenza di legittimità allorquando, dopo la congrua valutazione di attendibilità dei dichiaranti, ha mostrato di averne esaminato le relative dichiarazioni, individuandone specifici e rilevanti punti di convergenza in ordine al ruolo svolto da Caiazza, quale fornitore delle numerose e micidiali armi che, a ragione, dunque è stata ritenuta una condotta costituente «tassello essenziale e indefettibile» dell'azione omicidiaria. 5.2. Tali considerazioni consentono - alla luce della già richiamata giurisprudenza in tema di estensione dell'aggravante della premeditazione al coimputato che non abbia direttamente premeditato il reato qualora questi abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto volontario alla realizzazione dell'evento criminoso, l'effettiva conoscenza dell'altrui premeditazione - di superare anche l'ultimo motivo di ricorso.E', difatti, incontestato - secondo la parola di Notturno e di [OSCURATO:PERSONA] della cui credibilità si è già detto in occasione dell'analisi delle censure sul punto degli altri ricorrenti - che Caiazza, al momento della consegna delle armi, fosse pienamente consapevole tanto dell'esistenza del mandato a uccidere, quanto della sua pianificazione. 6. Per le considerazioni sin qui svolte, i ricorsi di esposito Giovanni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili. Alla pronuncia d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione dell'insieme delle questioni dedotte e valutato il contenuto dei motivi, si stima equo determinare in euro tremila ciascuno. La sentenza impugnata dev'essere invece annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'aggravante della recidiva, con rinvio per nuovo giu