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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07554/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto, oltre a non essere stato formulato nell'atto di appello (ove si chiedeva solo la concessione delle attenuanti generiche), è espresso in modo del tutto generico e senza alcun riferimento specifico alla sentenza impugnata, invocandosi il "proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in quanto allo stato degli atti non risultano elementi sufficienti e idonei a giustificare un giudizio di addebitabilità degli episodi contestati"; esso, quindi, non è idoneo a introdurre nel giudizio di legittimità una critica ragionata alla motivazione della Corte di appello, non permettendo alla Corte di cassazione di percepire con esattezza l'oggetto delle censure.

Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto, oltre a non essere stato formulato nell'atto di appello (ove si chiedeva solo la concessione delle attenuanti generiche), è espresso in modo del tutto generico e senza alcun riferimento specifico alla sentenza impugnata, invocandosi il "proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in quanto allo stato degli atti non risultano elementi sufficienti e idonei a giustificare un giudizio di addebitabilità degli episodi contestati"; esso, quindi, non è idoneo a introdurre nel giudizio di legittimità una critica ragionata alla motivazione della Corte di appello, non permettendo alla Corte di cassazione di percepire con esattezza l'oggetto delle censure. Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 07554/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris