CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 agosto 2018
Cassazione n. 10614/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28754-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, incorporante la [OSCURATO:PERSONA], a sua volta incorporante la TITANEDI, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 5400/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: con le ordinanze interlocutorie relative ai ricorsi RG nn. 8149 e 20381 del 2019, pubblicate - nelle more della redazione della presente 0.1. - con i nn. 6946 e 6947 del 2022, sono stati trasmessi gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente affinché valuti l'opportunità della rimessione, alle Sezioni Unite, stante le difformità tra gli orientamenti giurisprudenziali esaminati nelle 0.1. menzionate e in considerazione della evidente rilevanza di massima, della questione relativa alla specialità della procura nel giudizio di cassazione ed in particolare perché: 1. «a) in primo luogo, sia valutata l'attualità e l'effettiva portata del principio secondo cui la specialità della procura difensiva per il giudizio di legittimità può essere soddisfatta in virtù di un criterio non relativo al suo contenuto ma anche solo di carattere meramente "topografico"; 2. b) laddove si ritenesse di confermare il suddetto principio, siano chiaramente individuate le ipotesi in cui esso opera e, in particolare, se ad esso debba attribuirsi la medesima portata, sia in caso di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso cartaceo, sia in caso di procura su foglio o altro supporto autonomo, che sia materialmente, o mediante modalità informatiche, congiunto al ricorso stesso o, comunque, ad esso allegato secondo la disciplina anche regolamentare vigente in tema di atti telematici; 3. c) in ogni caso, siano precisamente definiti (anche eventualmente in relazione alle diverse ipotesi di "collocazione topografica" della procura, se a tale collocazione si intenda ancora attribuire rilevanza) i casi in cui, eventualmente, il contenuto testuale della Ric. 2019 n. 28754 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -2- procura per il giudizio di cassazione stessa debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall'art. 365 c.p.c.»; la questione rimessa all'esame delle S.U. ha indubbiamente rilevanza nel caso in scrutinio; appare, pertanto, necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo della presente causa in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla predetta questione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Si comunichi. Così deciso in Roma il 2 febbraio 2022. Il Presidente PMCELLEFV,A DEPOSINVOIPIC L og