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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31662/2026

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rale presso la Corte d'appello di Firenze nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 aprile 1960, avverso la sentenza del 3 marzo 2026 del Tribunale di Arezzo; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 marzo 2026 il Tribunale di Arezzo ha assolto [OSCURATO:PERSONA] 1 dal reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada.

1.1. Più in particolare, si contesta all'imputato di essersi posto alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza, in orario notturno, così causando un incidente stradale.

La sentenza impugnata ha escluso l'affermazione di responsabilità in quanto l'apparecchio utilizzato per la misurazione del tasso alcolemico era stato sottoposto all'ultimo controllo periodico nel 2009.

A fronte di tale considerazione, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi sintomatici rilevati nell'immediatezza non fossero sufficienti per'stabilire in maniera oggettiva se la quantità di alccfi nel sangue fosse o meno superiore alla soglia di rilevanza penale.

12. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il 'italtp, Procuratore generale, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge, sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente equiparato l'assenza dei controlli annuali al malfunzionamento dell'apparecchio, che invece è rimasto indimostrato.

2.2. Con il secondo motivo il Pubblico Ministero deduce violazione della legge processuale, poiché il Tribunale, prima di assolvere l'imputato, avrebbe dovuto esercitare i poteri di integrazione istruttoria previsti dall'art. 507 cod. proc. pen., al fine di verificare il funzionamento dell'apparecchio utilizzato per la misurazione del tasso alcolemico. 3.

Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

4.1. Tenuto conto della tipologia dei motivi proposti, al loro scrutinio è utile premettere che tra le decisioni inappellabili per il pubblico ministero rientrano le sentenze di assoluzione per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., se pronunciate, come nel caso in esame, dopo il 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che con l'art. 2, comma 1, lett. p), ha modificato l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen.

Pertanto, avverso tali sentenze è esperibile il solo ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. anche per i casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), stesso codice (cfr., nello stesso senso, Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029 - 01); non trovano infatti applicazione le limitazioni previste dall'art. 569 cod. proc. pen. che si riferiscono al ricorso per cassazione proposto avverso le sentenze appellabili di primo grado (c.d. ricorso per saltum).

4.2. Costituisce ormai ius receptum il principio per cui l'indicazione in sede normativa del metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolemico mediante il ricorso al cosiddetto alcoltest non ha introdotto una prova legale, ma si giustifica in relazione alla necessità di dotare il giudice di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività ed arbitrarietà (cfr. Sez. 4, n. 2195 del 10/12/2014, dep. 2015, Bosso, Rv. 261777 - 01).

Da ciò consegue che, in un sistema che non ammette prove legali, ma che invece si fonda sul principio del libero convincimento - il che già porta ad escludere 2la violazione di legge dedotta con il ricorso - il mancato rispetto delle modalità di cui all'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada non comporta di per sé alcuna nullità dell'accertamento compiuto, ma può incidere sull'Affidabilità del risultato.

Come noto, tale ultima disposizione distingue il controllo sul tipo di apparecchio, effettuato mediante omologazione, dalle verifiche periodiche riguardanti il singolo strumento, dirette ad accertarne la perdurante efficienza.

Gli esiti dei controlli sono documentati nel libretto metrologicoe l'attestazione dell'avvenuto controllo, quanto più prossima alla data dell'accertamento, tende a dimostrare il regolare funzionamento dello strumento e quindi l'affidabilità della misurazione.

Proprio valorizzando tale funzione del sistema di verifica, questa Corte ha escluso che possa dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro sul mero rilievo formale che l'apparecchio non è stato verificato con il rispetto della cadenza annuale (Sez. 4, n. 31843 del 17 maggio 2023, Nadal, Rv. 285065 - 01, in un caso, evidentemente diverso da quello per cui si procede, in cui l'etilometro era stato verificato due anni prima del fatto, nel corso dello stesso anno di commissione del reato ed in un momento successivo; cfr., anche Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024, Sacchetti, Rv. 286500 - 01, in un caso in cui l'ultima revisione risaliva a oltre due anni prima del controllo).

4.3. Spetta quindi al giudice di merito valutare l'attendibilità dell'esito dell'accertamento strumentale che si discosta dal modello normativizzato, il cui apprezzamento, ove sostenuto da una motivazione logica ed esauriente, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 4, n. 76 del 19/11/2025, dep. 2026, Lucci, Rv. 289111 - 01, in relazione a misurazioni che non rispettano la scansione temporale prevista dall'art. 379 del Reg. esec. cod. strada).

Nel compiere tale valutazione il giudice può trarre ragioni di convincimento da ogni evidenza disponibile (ad es., il risultato del pretest, eventuali sintomi di ebbrezza, i comportamenti serbati alla guida, eventuali indicazioni testimoniali, l'assunzione di bevande alcoliche in un momento prossimo alla condotta di guida ecc.).

4.4. Nel caso in esame, in presenza di una specifica contestazione difensiva, il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica (vizio neppure dedotto), ha ritenuto che \--'s-ostanziale omissione di ogni verifica sulla funzionalità dell'apparecchio, a partire dal 2009, avesse introdotto quantomeno il dubbio circa il regolare funzionamento dell'etilometro nel momento in cui, dopo ben 15 anni, è stata effettuata la misurazione nei confronti dell'imputato, sottolineando altresì l'insufficienza dei fattori sintomatici genericamente rilevati.

34.5. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 507 cod. proc. pen., è sufficiente ricordare che la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita, che trova fondamento nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, quando questa evidenzi la sussistenza degli elementi già sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità (sul mancato esercizio del potere ufficioso, in relazione all'art. 507 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 7948 del 03/10/2013, Fappiano, Rv. 259272 - 01; Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 2021, Atilem, Rv. 280301 - 01).

5. Poiché il ricorso non è stato proposto da una parte privata, al suo rigetto non seguono le statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rale presso la Corte d'appello di Firenze nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 aprile 1960, avverso la sentenza del 3 marzo 2026 del Tribunale di Arezzo; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 marzo 2026 il Tribunale di Arezzo ha assolto [OSCURATO:PERSONA] 1 dal reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. 1.1. Più in particolare, si contesta all'imputato di essersi posto alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza, in orario notturno, così causando un incidente stradale. La sentenza impugnata ha escluso l'affermazione di responsabilità in quanto l'apparecchio utilizzato per la misurazione del tasso alcolemico era stato sottoposto all'ultimo controllo periodico nel 2009. A fronte di tale considerazione, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi sintomatici rilevati nell'immediatezza non fossero sufficienti per'stabilire in maniera oggettiva se la quantità di alccfi nel sangue fosse o meno superiore alla soglia di rilevanza penale. 12. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il 'italtp, Procuratore generale, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge, sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente equiparato l'assenza dei controlli annuali al malfunzionamento dell'apparecchio, che invece è rimasto indimostrato. 2.2. Con il secondo motivo il Pubblico Ministero deduce violazione della legge processuale, poiché il Tribunale, prima di assolvere l'imputato, avrebbe dovuto esercitare i poteri di integrazione istruttoria previsti dall'art. 507 cod. proc. pen., al fine di verificare il funzionamento dell'apparecchio utilizzato per la misurazione del tasso alcolemico. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. 4.1. Tenuto conto della tipologia dei motivi proposti, al loro scrutinio è utile premettere che tra le decisioni inappellabili per il pubblico ministero rientrano le sentenze di assoluzione per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., se pronunciate, come nel caso in esame, dopo il 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che con l'art. 2, comma 1, lett. p), ha modificato l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. Pertanto, avverso tali sentenze è esperibile il solo ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. anche per i casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), stesso codice (cfr., nello stesso senso, Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029 - 01); non trovano infatti applicazione le limitazioni previste dall'art. 569 cod. proc. pen. che si riferiscono al ricorso per cassazione proposto avverso le sentenze appellabili di primo grado (c.d. ricorso per saltum). 4.2. Costituisce ormai ius receptum il principio per cui l'indicazione in sede normativa del metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolemico mediante il ricorso al cosiddetto alcoltest non ha introdotto una prova legale, ma si giustifica in relazione alla necessità di dotare il giudice di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività ed arbitrarietà (cfr. Sez. 4, n. 2195 del 10/12/2014, dep. 2015, Bosso, Rv. 261777 - 01). Da ciò consegue che, in un sistema che non ammette prove legali, ma che invece si fonda sul principio del libero convincimento - il che già porta ad escludere 2la violazione di legge dedotta con il ricorso - il mancato rispetto delle modalità di cui all'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada non comporta di per sé alcuna nullità dell'accertamento compiuto, ma può incidere sull'Affidabilità del risultato. Come noto, tale ultima disposizione distingue il controllo sul tipo di apparecchio, effettuato mediante omologazione, dalle verifiche periodiche riguardanti il singolo strumento, dirette ad accertarne la perdurante efficienza. Gli esiti dei controlli sono documentati nel libretto metrologicoe l'attestazione dell'avvenuto controllo, quanto più prossima alla data dell'accertamento, tende a dimostrare il regolare funzionamento dello strumento e quindi l'affidabilità della misurazione. Proprio valorizzando tale funzione del sistema di verifica, questa Corte ha escluso che possa dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro sul mero rilievo formale che l'apparecchio non è stato verificato con il rispetto della cadenza annuale (Sez. 4, n. 31843 del 17 maggio 2023, Nadal, Rv. 285065 - 01, in un caso, evidentemente diverso da quello per cui si procede, in cui l'etilometro era stato verificato due anni prima del fatto, nel corso dello stesso anno di commissione del reato ed in un momento successivo; cfr., anche Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024, Sacchetti, Rv. 286500 - 01, in un caso in cui l'ultima revisione risaliva a oltre due anni prima del controllo). 4.3. Spetta quindi al giudice di merito valutare l'attendibilità dell'esito dell'accertamento strumentale che si discosta dal modello normativizzato, il cui apprezzamento, ove sostenuto da una motivazione logica ed esauriente, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 4, n. 76 del 19/11/2025, dep. 2026, Lucci, Rv. 289111 - 01, in relazione a misurazioni che non rispettano la scansione temporale prevista dall'art. 379 del Reg. esec. cod. strada). Nel compiere tale valutazione il giudice può trarre ragioni di convincimento da ogni evidenza disponibile (ad es., il risultato del pretest, eventuali sintomi di ebbrezza, i comportamenti serbati alla guida, eventuali indicazioni testimoniali, l'assunzione di bevande alcoliche in un momento prossimo alla condotta di guida ecc.). 4.4. Nel caso in esame, in presenza di una specifica contestazione difensiva, il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica (vizio neppure dedotto), ha ritenuto che \--'s-ostanziale omissione di ogni verifica sulla funzionalità dell'apparecchio, a partire dal 2009, avesse introdotto quantomeno il dubbio circa il regolare funzionamento dell'etilometro nel momento in cui, dopo ben 15 anni, è stata effettuata la misurazione nei confronti dell'imputato, sottolineando altresì l'insufficienza dei fattori sintomatici genericamente rilevati. 34.5. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 507 cod. proc. pen., è sufficiente ricordare che la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita, che trova fondamento nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, quando questa evidenzi la sussistenza degli elementi già sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità (sul mancato esercizio del potere ufficioso, in relazione all'art. 507 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 7948 del 03/10/2013, Fappiano, Rv. 259272 - 01; Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 2021, Atilem, Rv. 280301 - 01). 5. Poiché il ricorso non è stato proposto da una parte privata, al suo rigetto non seguono le statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
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