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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 37577/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di calunnia sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato, inoltre, che i primi due motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 6-7 in relazione a modalità di trasmissione e tempistica della revoca del difensore di fiducia, non nota al giudice, e alla rituale nomina di difensore di ufficio; pag. 4 in relazione all'insussistenza della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.); ritenuto che anche il terzo motivo, che contesta la sussistenza del dolo, replica una censura già disattesa in sentenza con motivazione lineare e logica (v. pag. 4-5), alla quale il ricorso contrappone una critica generica; analoga genericità e manifesta infondatezza si riscontra per il motivo relativo alla pena e al giudizio di bilanciamento, non più da effettuare una volta esclusa la recidiva e applicata la riduzione per le attenuanti generiche, già riconosciute dal primo giudice; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di calunnia sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato, inoltre, che i primi due motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 6-7 in relazione a modalità di trasmissione e tempistica della revoca del difensore di fiducia, non nota al giudice, e alla rituale nomina di difensore di ufficio; pag. 4 in relazione all'insussistenza della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.); ritenuto che anche il terzo motivo, che contesta la sussistenza del dolo, replica una censura già disattesa in sentenza con motivazione lineare e logica (v. pag. 4-5), alla quale il ricorso contrappone una critica generica; analoga genericità e manifesta infondatezza si riscontra per il motivo relativo alla pena e al giudizio di bilanciamento, non più da effettuare una volta esclusa la recidiva e applicata la riduzione per le attenuanti generiche, già riconosciute dal primo giudice; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37577/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris