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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 16143/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato in concorso; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, dissimula, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti (in particolare quelli ostesi alla pag. 3, penultimo capoverso della sentenza impugnata) che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è affatto confrontato; - che il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione di legge per quel che riguarda l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta né dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, né dallo steso atto di appello a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 25 ottobre 2019, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato in concorso; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, dissimula, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti (in particolare quelli ostesi alla pag. 3, penultimo capoverso della sentenza impugnata) che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è affatto confrontato; - che il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione di legge per quel che riguarda l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta né dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, né dallo steso atto di appello a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 25 ottobre 2019, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]
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