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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06610/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo

2. parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito per la parte civile ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili; uditi per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riformava le pronunce di primo grado emesse dal Tribunale di Palermo in due distinti processi (riuniti nel giudizio di secondo grado) il 19 febbraio 2015 e il 15 febbraio 2016, assolvendo gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro rispettivamente ascritti, revocando le disposte confische, e confermando le ulteriori statuizioni.

In particolare, con la prima delle due sentenze di primo grado del 19 febbraio 2015, il Tribunale aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 e 319 -quater cod. pen., così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato, con due diversi capi, ai sensi degli artt. 61 n. 7, 110, 117 e 317 cod. pen., per avere, in Palermo l'11 marzo 2011, abusando della qualità di deputato e componente della commissione attività produttive dell'assemblea regionale siciliana - in concorso con [OSCURATO:PERSONA], direttori dei lavori per conto della società spagnola Gedesur s.l. nei cantieri fotovoltaici nei comuni di Roccannena e Francofonte, lavori subappaltati alla [OSCURATO:SOCIETA]. amministrata da [OSCURATO:PERSONA] - intimato al Correro che se non avesse consegnato la somma di 50.000 euro in contanti non avrebbe più lavorato nel settore del fotovoltaico, così inducendolo a consegnare indebitamente 10.000 euro in contanti quale anticipo sulla maggior somma pretesa; nonché per avere, in Palermo l'11 marzo 2011, sempre nella medesima qualità, in concorso con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], anch'essi deputati dell'assemblea regionale siciliana (e rispettivamente componenti della commissione ambiente e territorio e di quella attività produttive) minacciando l'[OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e direttore dei lavori per conto delle società estere Gasolar e Origis, che se non avesse ottemperato alle loro richieste non sarebbero stati completati i lavori per la realizzazione di parchi fotovoltaici autorizzati a Monreale, Francofonte e Roccamena, nonché imponendo i nominativi delle ditte che avrebbero dovuto espletare i relativi lavoro, indotto l'[OSCURATO:PERSONA] a promettere ovvero a dare indebitamente in più riprese somme di denaro: avendo l'[OSCURATO:PERSONA] consegnato in più occasioni circa 80.000 euro in contanti al [OSCURATO:PERSONA] tra l'aprile e il maggio 2010, e 25.000 euro in contanti a Lugano il 7 febbraio 2011; cagionando un danno patrimoniale di rilevante entità.Con la seconda di quelle pronunce di primo grado del 15 febbraio 2016, il Tribunale di Palermo aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 117 e 319-quater cod. pen., così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato ai sensi degli artt. 61 n. 7, 81, 110, 117 e 317 cod. pen., per avere concorso con il [OSCURATO:PERSONA] nella commissione delle condotte innanzi descritte con riferimento alle richieste formulate nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]: in dettaglio, il [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere della ricezione, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], di una percentuale della somma di 100.000 euro in contanti consegnata loro dall'[OSCURATO:PERSONA] tra l'aprile e il maggio 2010, e di altri 50.000 euro in contanti, divisi a metà tra i due concorrenti, consegnata sempre dall'[OSCURATO:PERSONA] a Lugano il 7 febbraio 2011; il Sannmatrice della ricezione di 190.000 euro, di cui parte con assegno e parte con bonifico, consegnati dall'[OSCURATO:PERSONA] a titolo di caparra in relazione ad un contratto preliminare simulato di compravendita di un immobile di Siracusa; e di altri 430.000 euro, di cui 400.000 con assegni circolari e 30.000 in contanti, consegnatigli a Lugano il 1° marzo 2011; con l'aggravante di aver cagionato un danno di rilevante entità.

In particolare, la Corte di appello riteneva di dover formulare la decisione assolutoria essenzialmente dopo aver constatato l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], risultato in una vicenda concorrente nel reato commesso unitamente al [OSCURATO:PERSONA], pubblico ufficiale induttore, in danno del legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], e, nell'altra vicenda, soggetto indotto dalle iniziative dei tre imputati, quindi concorrente necessario del reato bilaterale di induzione indebita a dare o promettere.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, il quale ha dedotto due motivi.

2.1. Vizio di motivazione, per mancanza, illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente riformato le due pronunce di condanna di primo grado, assolvendo gli imputati dai reati loro ascritti, benché il Tribunale, nelle due sentenze appellate, non avesse affatto aderito acriticamente alle dichiarazioni accusatorie rese dall'[OSCURATO:PERSONA], tanto da aver riqualificato in termini di induzione indebita gli addebiti originariamente formulati in termini di concussione, riconoscendo che il già menzionato dichiarante non fosse stato minacciato dagli imputati.

La Corte di appello aveva ingiustificatamente qualificate come lecite le dazioni di denaro che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva fatto ai due politici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], collegandole ad una ripartizione di utili derivanti alla vendita di quote di due società, spettanti ai destinatari in ragione della loro veste di 'soci occulti' di imprese solo formalmente facenti capo al solo [OSCURATO:PERSONA]: senza considerare che quel denaro doveva considerarsi, in ogni caso, profitto di una induzione indebita, perché rappresentava la ricompensa promessa ai due deputati regionali per il sistematico abuso delle loro qualità, per avere interferitb sui funzionari responsabili delle procedure, in favore delle anzidette società.

Ha aggiunto il ricorrente che la natura illecita dei rapporti tra l'[OSCURATO:PERSONA] da un lato, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] dall'altro, era stata comprovata dall'impiego che i prevenuti avevano fatto, per mantenere i loro rapporti, di schede per telefoni cellulari e di colloqui riservati; che era illogica l'affermazione della Corte di appello, secondo cui l'accertata esistenza della compagine societaria tra i tre prevenuti aveva fatto venir meno l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dall'[OSCURATO:PERSONA], posto che le pronunce di condanna di primo grado avevano solo in parte recepito l'originaria impostazione dell'accusa formulata dall'autorità requirente e che, in ogni caso, le indicazioni accusatorie dell'[OSCURATO:PERSONA] erano risultate riscontrate su circostanze oggettive essenziali, quali, in specie, le dazioni di cospicue somme di denaro che egli aveva fatto ai politici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ed ancora, che non era stata spiegata la natura della relazione tra l'[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], le ragioni delle somme promesse o consegnate dal primo ai secondi, non essendo stata fornita alcuna prova di una loro causa lecita, ed essendo, invece, le stesse ragionevolmente collegabili all'attività che questi ultimi, abusando della loro veste pubblicistica, avevano svolto per aiutare le società dell'[OSCURATO:PERSONA] ad ottenere le "agognate" autorizzazioni (come comprovato dalle dichiarazioni rese dai testi Marcenò, Guarino, Riccobono e Paladino - travisate dalla Corte di appello - che avevano rispettivamente riferito dei "favori", delle "anomale accelerazioni dei tempi di trattazione" e dei reiterati "interessamenti" del [OSCURATO:PERSONA] per la definizione della pratiche delle autorizzazioni richieste dalle società dell'[OSCURATO:PERSONA]; nonché dalla deposizione del teste Perpignano, che aveva riferito delle irregolarità dei trasferimenti di denaro che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva fatto, presso una banca svizzera, in favore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], nipote del [OSCURATO:PERSONA]).

Peraltro, dalle carte del processo era emerso che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto minacce dal [OSCURATO:PERSONA], come risultante da alcuni passi di conversazioni, oggetto di intercettazioni eseguite dagli inquirenti, che il primo aveva intrattenuto con la moglie durante i loro incontri in carcere, circostanza che era stata sottaciuta dai giudici di secondo grado.

2.2. Vizio di motivazione, per mancanza, illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova, per avere la Corte territoriale ricostruito in maniera del tutto irragionevole la vicenda della dazione della busta contenente la somma di 10.000 euro dall'[OSCURATO:PERSONA] direttamente al [OSCURATO:PERSONA]: asserendo che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse a conoscenza delle richieste 'concussive' che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva rivolto al Correro e giudicando plausibile la giustificazione data dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva sostenuto di essere stato convinto che quella somma fosse un anticipo di quanto dovutogli dall'[OSCURATO:PERSONA] per la vendita delle quote delle società.

Ciò senza, spiegare l'anomalia delle modalità clandestine della consegna di quella busta, che l'uomo politico si era fatto consegnare da uno 'sconosciuto' sol perché accompagnato dall'[OSCURATO:PERSONA]; senza chiarire perché la consegna fosse stata preceduta da un incontro nel corso del quale l'[OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente riferito al Correro che il denaro era destinato al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], "persone senza le quali" la società del richiesto "non avrebbe potuto lavorare", Correro dal quali entrambi (l'[OSCURATO:PERSONA] e il Correro) si sarebbero dovute recare per "consegnare" il denaro; e senza neppure spiegare come potesse considerarsi 'normale' il fatto che il denaro che il Correro si era impegnato a versare all'[OSCURATO:PERSONA] fosse stato dal primo 'recuperato' gonfiando le fatture emessa dalla sua società, dunque in danno dell'impresa appaltante i lavori.

3. Contro la medesima sentenza ha proposto ricorso anche la parte civile [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova, per avere la Corte di appello confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui era stata rigettata la richiesta di risarcimento del danno: in particolare, per avere i giudici di secondo grado omesso di confrontarsi con le specifiche doglianze che erano state formulate con l'atto di appello presentato dalla stessa parte civile, né per avere offerto una motivazione rafforzata rispetto a quella contenuta nelle sentenze di primo grado; per avere travisato il contenuto della sentenza adottata in via incidentale dalla Cassazione in sede cautelare; ed ancora, per avere erroneamente ritenuto sussistente una società di fatto tra l'[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'attività economica della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] 2010, e per avere sottovalutato una serie di elementi di dati idonei a comprovare le imposizioni che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] avevano rivolto all'[OSCURATO:PERSONA] in termini concussivi ovvero induttivi, dunque a riscontrare la versione accusatoria formulata dalla parte civile.

4. Con memorie trasmesse via pec l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto dichiararsi la inammissibilità o rigettarsi i due ricorsi: evidenziando, in particolare, come l'impugnazione del pubblico ministero avesse impropriamente valorizzato il contenuto di una sentenza della Cassazione adottata nella fase cautelare, con la quale erano state ipotizzate condotte a carattere corruttivo di cui, però, non vi era traccia nei capi d'imputazione contestati all'imputato; e come la compiuta ed esauriente motivazione della decisione di secondo grado fosse basata sul non superato giudizio di inattendibilità della ricostruzione dei fatti offerta dall'[OSCURATO:PERSONA], che entrambi i ricorsi avevano infruttuosamente certato di contrastare.

5. Con memoria trasmessa via pec l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, rigettarsi i due ricorsi: sottolineando come l'impugnazione del lebblico ministero fosse incentrata sull'affermazione della esistenza di un "mercimonio della funzione" dei pubblici ufficiali, "per interferire con le decisioni dei funzionari responsabili delle procedure autorizzative" che, però, non erano state contestate agli imputati; come non fosse stata contraddetta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine alla liceità delle dazioni di denaro ricevute dagli imputati; e come l'impugnazione della parte civile, oltre a travisare il contenuto di un documento sequestrato all'[OSCURATO:PERSONA], avesse impropriamente riferito alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova riguardanti l'episodio del Correro, dunque attribuibili alla posizione del solo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente rilevato come i reati contestati agli odierni imputati si siano estinti dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado per intervenuta maturazione del termine massimo di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data di consumazione degli illeciti dell'Il marzo 2011.

E ciò senza che possa condurre a differenti conclusioni il computo del periodo di 22 giorni di sospensione di decorrenza di quel termine dovuto al rinvio, richiesto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], di uno dei giudizi di primo grado dall'udienza del 29 gennaio 2015 a quella del 19 febbraio 2015; e del periodo di 64 giorni di sospensione ex lege per l'emergenza sanitaria legata all'epidemia da Covid-19, prevista dall'art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modifiche.

Tale circostanza rende inammissibile il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che vi è un difetto di interesse concreto e attuale ad impugnare, nel caso del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione qualora sia ormai maturata la prescrizione del reato: ciò salvo che emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile (così, tra le altre, Sez. 6, n. 34069 del 29/09/2020, Cozzolino, Rv. 279928; Sez. 6, n. 2025 del 12/12/2018, dep. 2019, Celsi, Rv. 274844; Sez. 5, n. 30939 del 24/06/2010, Mangiafico, Rv. 247971), ragione che nel caso di specie non è stata dedotta.

2. Il ricorso presentato dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto.

2.1. Va premesso che è del tutto privo di pregio il richiamo al principio della motivazione rafforzata, enunciato dalla giurisprudenza come applicabile anche nel caso di riforma in appello della sentenza di primo grado, in quanto nel caso di specie la Corte di appello di Palermo ha confermato e non ha riformato le statuizioni civili già contenute nelle due sentenze del Tribunale di Palermo.

2.2. Sono pienamente condivisibili le ragioni delle decisioni adottate dai giudici di merito in entrambi i gradi di giudizio, che hanno ritenuto comunque non fondata l'azione civile esercitata in via incidentale dall'[OSCURATO:PERSONA] nei riguardi dei tre imputati.

E ciò non tanto per l'intervenuta formale riqualificazione dei fatti operata dai giudici di merito ai sensi dell'art. 319 -quater cod. pen. - reato dal quale la Corte territoriale ha finito per mandare assolti gli imputati - dato che tale norma incriminatrice, introdotta con la legge 6 novembre 2012, n. 190, non può avere efficacia retroattiva e non può incidere sulla posizione di persona offesa del destinatario di una pretesa originariamente contestata come concussiva (in questo senso, tra le altre, Sez. 2, n. 29713 del 19/04/2017, Staffieri, Rv. 270666); quanto e soprattutto perché le prove acquisite avevano escluso che l'[OSCURATO:PERSONA] fosse stato vittima di un abuso induttivo per iniziativa del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] o del [OSCURATO:PERSONA], avendo egli agito sicuramente per conseguire indebiti vantaggi.

Al riguardo la Corte territoriale ha convincentemente evidenziato come le emergenze processuali avessero posto a raffronto due distinte e alternative ipotesi ricostruttive degli accadimenti: quella basata sulla versione offerta dall'[OSCURATO:PERSONA] il quale aveva asserito di essere stato vittima delle pretese costrittive ovvero induttive dei due uomini politici, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]; e quella fondata sulla differente versione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], i quali, non potendo disconoscere i ripetuti e cospicui passaggi di denaro che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato in loro favore, avevano sostenuto di essere stati soci occulti delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] 2010, formalmente facenti capo all'[OSCURATO:PERSONA], e che le somme che questi aveva consegnato altro non fossero che anticipi degli utili loro spettanti in ragione di una plusvalenza di circa 5.200.000 euro che, tra il 2010 e il 2011, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva percepito per la vendita delle quote di quelle due imprese collettive.

V r I giudici di secondo grado hanno, dunque, convincentemente spiegato come la versione dell'[OSCURATO:PERSONA] fosse stata smentita, oltre che dalle indicazioni provenienti da diversi testimoni, dal contenuto di due documenti acquisiti agli atti del processo: la copia di una mail del giugno 2010 riguardante il rapporto tra l'[OSCURATO:PERSONA] ed un consulente operante nel settore delle energie rinnovabili in Sicilia, tal [OSCURATO:PERSONA], che, per conto del [OSCURATO:PERSONA], si era confrontato su progetti di vendite aziendali e di acquisto di terreni con l'[OSCURATO:PERSONA], documento dal quale quest'ultimo aveva 'preso le distanze', negando di essere l'autore degli appunti vergati su quel foglio, venendo clamorosamente smentito dagli esiti di una perizia grafica; e un 'memorandum', rinvenuto dalla polizia giudiziaria nel portafoglio dell'[OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'arresto, manoscritto del cui tenore il prevenuto aveva fornito in giudizio pochi e contraddittori chiarimenti, che lo stesso aveva redatto in occasione di un incontro con il commercialista del [OSCURATO:PERSONA], apponendo notazioni ("[OSCURATO:SOCIETA] 33%; 33%; 33% ... assegni circolari 450.000,00 [OSCURATO:PERSONA]" ed ancora "valore circa 5.000.000,00 10% pagato a Samma 450.000") che accreditavano il racconto del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad una loro partecipazione societaria.

Non conducono a differenti conclusione le numerose ed evidenti incongruenze logiche presenti nella sentenza impugnata, nella parte in cui si è affermata la piena liceità delle pretese vantate dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] verso l'[OSCURATO:PERSONA]: non avendo i giudici di merito efficacemente chiarito quale fosse stato il contributo economico che gli imputati avevano fornito alle iniziative delle società dell'[OSCURATO:PERSONA], né perché quest'ultimo avesse effettuato in loro favore quelle ripetute e rilevanti rimesse di denaro (in un caso collegandole ad un preliminare di vendita risultato simulato, e, comunque, cercando infruttuosamente di farne transitare una larga parte su un conto corrente di un istituto di credito svizzero).

La Corte di appello non è riuscita neppure a fornire una spiegazione logicamente convincente sul perché una parte della somma di denaro che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al Correro, significativamente indicata in sentenza come oggetto delle intese che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva in precedenza raggiunto con lo [OSCURATO:PERSONA] e con un socio di questo, tal [OSCURATO:PERSONA], fosse materialmente finita proprio nelle mani del [OSCURATO:PERSONA]; né risulta chiarita la ragione per la quale la Corte territoriale abbia omesso di valutare le dichiarazioni dei testimoni Guarino, Riccobono e Paladino, funzionari regionali, che avevano riferito del reiterato e pressante interessamento del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] per far ottenere prontamente alle società dell'[OSCURATO:PERSONA] le autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione di vari parchi fotovoltaici.

Valutazioni che, senza poter più incidere sulle oramai immodificabili statuizioni penali contenute nella sentenza di secondo grado (per l'accertata inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero), confermano la piena correttezza delle statuizioni civili riguardanti il rigetto della domanda civile: in quanto proposta da un soggetto, l'[OSCURATO:PERSONA], risultato pienamente coinvolto in vicende di natura illecita nelle quali aveva avuto come scopo quello di perseguire e realizzare indebiti vantaggi personali con un grave nocumento per i preminenti interessi della pubblica amministrazione.

2.3. Segue la condanna della ricorrente parte civile al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo 2. parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito per la parte civile ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili; uditi per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riformava le pronunce di primo grado emesse dal Tribunale di Palermo in due distinti processi (riuniti nel giudizio di secondo grado) il 19 febbraio 2015 e il 15 febbraio 2016, assolvendo gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro rispettivamente ascritti, revocando le disposte confische, e confermando le ulteriori statuizioni. In particolare, con la prima delle due sentenze di primo grado del 19 febbraio 2015, il Tribunale aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 e 319 -quater cod. pen., così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato, con due diversi capi, ai sensi degli artt. 61 n. 7, 110, 117 e 317 cod. pen., per avere, in Palermo l'11 marzo 2011, abusando della qualità di deputato e componente della commissione attività produttive dell'assemblea regionale siciliana - in concorso con [OSCURATO:PERSONA], direttori dei lavori per conto della società spagnola Gedesur s.l. nei cantieri fotovoltaici nei comuni di Roccannena e Francofonte, lavori subappaltati alla [OSCURATO:SOCIETA]. amministrata da [OSCURATO:PERSONA] - intimato al Correro che se non avesse consegnato la somma di 50.000 euro in contanti non avrebbe più lavorato nel settore del fotovoltaico, così inducendolo a consegnare indebitamente 10.000 euro in contanti quale anticipo sulla maggior somma pretesa; nonché per avere, in Palermo l'11 marzo 2011, sempre nella medesima qualità, in concorso con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], anch'essi deputati dell'assemblea regionale siciliana (e rispettivamente componenti della commissione ambiente e territorio e di quella attività produttive) minacciando l'[OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e direttore dei lavori per conto delle società estere Gasolar e Origis, che se non avesse ottemperato alle loro richieste non sarebbero stati completati i lavori per la realizzazione di parchi fotovoltaici autorizzati a Monreale, Francofonte e Roccamena, nonché imponendo i nominativi delle ditte che avrebbero dovuto espletare i relativi lavoro, indotto l'[OSCURATO:PERSONA] a promettere ovvero a dare indebitamente in più riprese somme di denaro: avendo l'[OSCURATO:PERSONA] consegnato in più occasioni circa 80.000 euro in contanti al [OSCURATO:PERSONA] tra l'aprile e il maggio 2010, e 25.000 euro in contanti a Lugano il 7 febbraio 2011; cagionando un danno patrimoniale di rilevante entità.Con la seconda di quelle pronunce di primo grado del 15 febbraio 2016, il Tribunale di Palermo aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 117 e 319-quater cod. pen., così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato ai sensi degli artt. 61 n. 7, 81, 110, 117 e 317 cod. pen., per avere concorso con il [OSCURATO:PERSONA] nella commissione delle condotte innanzi descritte con riferimento alle richieste formulate nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]: in dettaglio, il [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere della ricezione, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], di una percentuale della somma di 100.000 euro in contanti consegnata loro dall'[OSCURATO:PERSONA] tra l'aprile e il maggio 2010, e di altri 50.000 euro in contanti, divisi a metà tra i due concorrenti, consegnata sempre dall'[OSCURATO:PERSONA] a Lugano il 7 febbraio 2011; il Sannmatrice della ricezione di 190.000 euro, di cui parte con assegno e parte con bonifico, consegnati dall'[OSCURATO:PERSONA] a titolo di caparra in relazione ad un contratto preliminare simulato di compravendita di un immobile di Siracusa; e di altri 430.000 euro, di cui 400.000 con assegni circolari e 30.000 in contanti, consegnatigli a Lugano il 1° marzo 2011; con l'aggravante di aver cagionato un danno di rilevante entità. In particolare, la Corte di appello riteneva di dover formulare la decisione assolutoria essenzialmente dopo aver constatato l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], risultato in una vicenda concorrente nel reato commesso unitamente al [OSCURATO:PERSONA], pubblico ufficiale induttore, in danno del legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], e, nell'altra vicenda, soggetto indotto dalle iniziative dei tre imputati, quindi concorrente necessario del reato bilaterale di induzione indebita a dare o promettere. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Vizio di motivazione, per mancanza, illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente riformato le due pronunce di condanna di primo grado, assolvendo gli imputati dai reati loro ascritti, benché il Tribunale, nelle due sentenze appellate, non avesse affatto aderito acriticamente alle dichiarazioni accusatorie rese dall'[OSCURATO:PERSONA], tanto da aver riqualificato in termini di induzione indebita gli addebiti originariamente formulati in termini di concussione, riconoscendo che il già menzionato dichiarante non fosse stato minacciato dagli imputati. La Corte di appello aveva ingiustificatamente qualificate come lecite le dazioni di denaro che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva fatto ai due politici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], collegandole ad una ripartizione di utili derivanti alla vendita di quote di due società, spettanti ai destinatari in ragione della loro veste di 'soci occulti' di imprese solo formalmente facenti capo al solo [OSCURATO:PERSONA]: senza considerare che quel denaro doveva considerarsi, in ogni caso, profitto di una induzione indebita, perché rappresentava la ricompensa promessa ai due deputati regionali per il sistematico abuso delle loro qualità, per avere interferitb sui funzionari responsabili delle procedure, in favore delle anzidette società. Ha aggiunto il ricorrente che la natura illecita dei rapporti tra l'[OSCURATO:PERSONA] da un lato, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] dall'altro, era stata comprovata dall'impiego che i prevenuti avevano fatto, per mantenere i loro rapporti, di schede per telefoni cellulari e di colloqui riservati; che era illogica l'affermazione della Corte di appello, secondo cui l'accertata esistenza della compagine societaria tra i tre prevenuti aveva fatto venir meno l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dall'[OSCURATO:PERSONA], posto che le pronunce di condanna di primo grado avevano solo in parte recepito l'originaria impostazione dell'accusa formulata dall'autorità requirente e che, in ogni caso, le indicazioni accusatorie dell'[OSCURATO:PERSONA] erano risultate riscontrate su circostanze oggettive essenziali, quali, in specie, le dazioni di cospicue somme di denaro che egli aveva fatto ai politici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ed ancora, che non era stata spiegata la natura della relazione tra l'[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], le ragioni delle somme promesse o consegnate dal primo ai secondi, non essendo stata fornita alcuna prova di una loro causa lecita, ed essendo, invece, le stesse ragionevolmente collegabili all'attività che questi ultimi, abusando della loro veste pubblicistica, avevano svolto per aiutare le società dell'[OSCURATO:PERSONA] ad ottenere le "agognate" autorizzazioni (come comprovato dalle dichiarazioni rese dai testi Marcenò, Guarino, Riccobono e Paladino - travisate dalla Corte di appello - che avevano rispettivamente riferito dei "favori", delle "anomale accelerazioni dei tempi di trattazione" e dei reiterati "interessamenti" del [OSCURATO:PERSONA] per la definizione della pratiche delle autorizzazioni richieste dalle società dell'[OSCURATO:PERSONA]; nonché dalla deposizione del teste Perpignano, che aveva riferito delle irregolarità dei trasferimenti di denaro che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva fatto, presso una banca svizzera, in favore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], nipote del [OSCURATO:PERSONA]). Peraltro, dalle carte del processo era emerso che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto minacce dal [OSCURATO:PERSONA], come risultante da alcuni passi di conversazioni, oggetto di intercettazioni eseguite dagli inquirenti, che il primo aveva intrattenuto con la moglie durante i loro incontri in carcere, circostanza che era stata sottaciuta dai giudici di secondo grado. 2.2. Vizio di motivazione, per mancanza, illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova, per avere la Corte territoriale ricostruito in maniera del tutto irragionevole la vicenda della dazione della busta contenente la somma di 10.000 euro dall'[OSCURATO:PERSONA] direttamente al [OSCURATO:PERSONA]: asserendo che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse a conoscenza delle richieste 'concussive' che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva rivolto al Correro e giudicando plausibile la giustificazione data dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva sostenuto di essere stato convinto che quella somma fosse un anticipo di quanto dovutogli dall'[OSCURATO:PERSONA] per la vendita delle quote delle società. Ciò senza, spiegare l'anomalia delle modalità clandestine della consegna di quella busta, che l'uomo politico si era fatto consegnare da uno 'sconosciuto' sol perché accompagnato dall'[OSCURATO:PERSONA]; senza chiarire perché la consegna fosse stata preceduta da un incontro nel corso del quale l'[OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente riferito al Correro che il denaro era destinato al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], "persone senza le quali" la società del richiesto "non avrebbe potuto lavorare", Correro dal quali entrambi (l'[OSCURATO:PERSONA] e il Correro) si sarebbero dovute recare per "consegnare" il denaro; e senza neppure spiegare come potesse considerarsi 'normale' il fatto che il denaro che il Correro si era impegnato a versare all'[OSCURATO:PERSONA] fosse stato dal primo 'recuperato' gonfiando le fatture emessa dalla sua società, dunque in danno dell'impresa appaltante i lavori. 3. Contro la medesima sentenza ha proposto ricorso anche la parte civile [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova, per avere la Corte di appello confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui era stata rigettata la richiesta di risarcimento del danno: in particolare, per avere i giudici di secondo grado omesso di confrontarsi con le specifiche doglianze che erano state formulate con l'atto di appello presentato dalla stessa parte civile, né per avere offerto una motivazione rafforzata rispetto a quella contenuta nelle sentenze di primo grado; per avere travisato il contenuto della sentenza adottata in via incidentale dalla Cassazione in sede cautelare; ed ancora, per avere erroneamente ritenuto sussistente una società di fatto tra l'[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'attività economica della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] 2010, e per avere sottovalutato una serie di elementi di dati idonei a comprovare le imposizioni che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] avevano rivolto all'[OSCURATO:PERSONA] in termini concussivi ovvero induttivi, dunque a riscontrare la versione accusatoria formulata dalla parte civile. 4. Con memorie trasmesse via pec l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto dichiararsi la inammissibilità o rigettarsi i due ricorsi: evidenziando, in particolare, come l'impugnazione del pubblico ministero avesse impropriamente valorizzato il contenuto di una sentenza della Cassazione adottata nella fase cautelare, con la quale erano state ipotizzate condotte a carattere corruttivo di cui, però, non vi era traccia nei capi d'imputazione contestati all'imputato; e come la compiuta ed esauriente motivazione della decisione di secondo grado fosse basata sul non superato giudizio di inattendibilità della ricostruzione dei fatti offerta dall'[OSCURATO:PERSONA], che entrambi i ricorsi avevano infruttuosamente certato di contrastare. 5. Con memoria trasmessa via pec l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, rigettarsi i due ricorsi: sottolineando come l'impugnazione del lebblico ministero fosse incentrata sull'affermazione della esistenza di un "mercimonio della funzione" dei pubblici ufficiali, "per interferire con le decisioni dei funzionari responsabili delle procedure autorizzative" che, però, non erano state contestate agli imputati; come non fosse stata contraddetta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine alla liceità delle dazioni di denaro ricevute dagli imputati; e come l'impugnazione della parte civile, oltre a travisare il contenuto di un documento sequestrato all'[OSCURATO:PERSONA], avesse impropriamente riferito alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova riguardanti l'episodio del Correro, dunque attribuibili alla posizione del solo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato come i reati contestati agli odierni imputati si siano estinti dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado per intervenuta maturazione del termine massimo di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data di consumazione degli illeciti dell'Il marzo 2011. E ciò senza che possa condurre a differenti conclusioni il computo del periodo di 22 giorni di sospensione di decorrenza di quel termine dovuto al rinvio, richiesto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], di uno dei giudizi di primo grado dall'udienza del 29 gennaio 2015 a quella del 19 febbraio 2015; e del periodo di 64 giorni di sospensione ex lege per l'emergenza sanitaria legata all'epidemia da Covid-19, prevista dall'art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modifiche. Tale circostanza rende inammissibile il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che vi è un difetto di interesse concreto e attuale ad impugnare, nel caso del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione qualora sia ormai maturata la prescrizione del reato: ciò salvo che emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile (così, tra le altre, Sez. 6, n. 34069 del 29/09/2020, Cozzolino, Rv. 279928; Sez. 6, n. 2025 del 12/12/2018, dep. 2019, Celsi, Rv. 274844; Sez. 5, n. 30939 del 24/06/2010, Mangiafico, Rv. 247971), ragione che nel caso di specie non è stata dedotta. 2. Il ricorso presentato dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto. 2.1. Va premesso che è del tutto privo di pregio il richiamo al principio della motivazione rafforzata, enunciato dalla giurisprudenza come applicabile anche nel caso di riforma in appello della sentenza di primo grado, in quanto nel caso di specie la Corte di appello di Palermo ha confermato e non ha riformato le statuizioni civili già contenute nelle due sentenze del Tribunale di Palermo. 2.2. Sono pienamente condivisibili le ragioni delle decisioni adottate dai giudici di merito in entrambi i gradi di giudizio, che hanno ritenuto comunque non fondata l'azione civile esercitata in via incidentale dall'[OSCURATO:PERSONA] nei riguardi dei tre imputati. E ciò non tanto per l'intervenuta formale riqualificazione dei fatti operata dai giudici di merito ai sensi dell'art. 319 -quater cod. pen. - reato dal quale la Corte territoriale ha finito per mandare assolti gli imputati - dato che tale norma incriminatrice, introdotta con la legge 6 novembre 2012, n. 190, non può avere efficacia retroattiva e non può incidere sulla posizione di persona offesa del destinatario di una pretesa originariamente contestata come concussiva (in questo senso, tra le altre, Sez. 2, n. 29713 del 19/04/2017, Staffieri, Rv. 270666); quanto e soprattutto perché le prove acquisite avevano escluso che l'[OSCURATO:PERSONA] fosse stato vittima di un abuso induttivo per iniziativa del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] o del [OSCURATO:PERSONA], avendo egli agito sicuramente per conseguire indebiti vantaggi. Al riguardo la Corte territoriale ha convincentemente evidenziato come le emergenze processuali avessero posto a raffronto due distinte e alternative ipotesi ricostruttive degli accadimenti: quella basata sulla versione offerta dall'[OSCURATO:PERSONA] il quale aveva asserito di essere stato vittima delle pretese costrittive ovvero induttive dei due uomini politici, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]; e quella fondata sulla differente versione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], i quali, non potendo disconoscere i ripetuti e cospicui passaggi di denaro che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato in loro favore, avevano sostenuto di essere stati soci occulti delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] 2010, formalmente facenti capo all'[OSCURATO:PERSONA], e che le somme che questi aveva consegnato altro non fossero che anticipi degli utili loro spettanti in ragione di una plusvalenza di circa 5.200.000 euro che, tra il 2010 e il 2011, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva percepito per la vendita delle quote di quelle due imprese collettive. V r I giudici di secondo grado hanno, dunque, convincentemente spiegato come la versione dell'[OSCURATO:PERSONA] fosse stata smentita, oltre che dalle indicazioni provenienti da diversi testimoni, dal contenuto di due documenti acquisiti agli atti del processo: la copia di una mail del giugno 2010 riguardante il rapporto tra l'[OSCURATO:PERSONA] ed un consulente operante nel settore delle energie rinnovabili in Sicilia, tal [OSCURATO:PERSONA], che, per conto del [OSCURATO:PERSONA], si era confrontato su progetti di vendite aziendali e di acquisto di terreni con l'[OSCURATO:PERSONA], documento dal quale quest'ultimo aveva 'preso le distanze', negando di essere l'autore degli appunti vergati su quel foglio, venendo clamorosamente smentito dagli esiti di una perizia grafica; e un 'memorandum', rinvenuto dalla polizia giudiziaria nel portafoglio dell'[OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'arresto, manoscritto del cui tenore il prevenuto aveva fornito in giudizio pochi e contraddittori chiarimenti, che lo stesso aveva redatto in occasione di un incontro con il commercialista del [OSCURATO:PERSONA], apponendo notazioni ("[OSCURATO:SOCIETA] 33%; 33%; 33% ... assegni circolari 450.000,00 [OSCURATO:PERSONA]" ed ancora "valore circa 5.000.000,00 10% pagato a Samma 450.000") che accreditavano il racconto del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad una loro partecipazione societaria. Non conducono a differenti conclusione le numerose ed evidenti incongruenze logiche presenti nella sentenza impugnata, nella parte in cui si è affermata la piena liceità delle pretese vantate dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] verso l'[OSCURATO:PERSONA]: non avendo i giudici di merito efficacemente chiarito quale fosse stato il contributo economico che gli imputati avevano fornito alle iniziative delle società dell'[OSCURATO:PERSONA], né perché quest'ultimo avesse effettuato in loro favore quelle ripetute e rilevanti rimesse di denaro (in un caso collegandole ad un preliminare di vendita risultato simulato, e, comunque, cercando infruttuosamente di farne transitare una larga parte su un conto corrente di un istituto di credito svizzero). La Corte di appello non è riuscita neppure a fornire una spiegazione logicamente convincente sul perché una parte della somma di denaro che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al Correro, significativamente indicata in sentenza come oggetto delle intese che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva in precedenza raggiunto con lo [OSCURATO:PERSONA] e con un socio di questo, tal [OSCURATO:PERSONA], fosse materialmente finita proprio nelle mani del [OSCURATO:PERSONA]; né risulta chiarita la ragione per la quale la Corte territoriale abbia omesso di valutare le dichiarazioni dei testimoni Guarino, Riccobono e Paladino, funzionari regionali, che avevano riferito del reiterato e pressante interessamento del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] per far ottenere prontamente alle società dell'[OSCURATO:PERSONA] le autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione di vari parchi fotovoltaici. Valutazioni che, senza poter più incidere sulle oramai immodificabili statuizioni penali contenute nella sentenza di secondo grado (per l'accertata inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero), confermano la piena correttezza delle statuizioni civili riguardanti il rigetto della domanda civile: in quanto proposta da un soggetto, l'[OSCURATO:PERSONA], risultato pienamente coinvolto in vicende di natura illecita nelle quali aveva avuto come scopo quello di perseguire e realizzare indebiti vantaggi personali con un grave nocumento per i preminenti interessi della pubblica amministrazione. 2.3. Segue la condanna della ricorrente parte civile al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i
Sentenza Cassazione n. 06610/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris