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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 21063/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna, in relazione al reato di cui all'art. 13 1.18 aprile 2017, in quanto destinatario di un divieto di accesso nei locali di pubblico intrattenimento, deducendo con un unico motivo di ricorso l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'atteggiamento di indifferenza tenuto dal ricorrente verso i provvedimenti dell'autorità, posto che, appena qualche giorno prima gli era stato notificato il divieto di accesso nei locali pubblici, ove era stato sorpreso nella flagranza del reato di cessione di sostanze stupefacenti appena pochi giorni prima della contestata violazione del c.d. daspo urbano emesso dal questore di Prato, con il quale al ricorrente veniva fatto divieto di accesso in locali di pubblico intrattenimento, esprimendo in tale modo un giudizio di disvalore della condotta non tenue.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B [OSCURATO:PERSONA] k L" ir [OSCURATO:PERSONA] thl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna, in relazione al reato di cui all'art. 13 1.18 aprile 2017, in quanto destinatario di un divieto di accesso nei locali di pubblico intrattenimento, deducendo con un unico motivo di ricorso l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'atteggiamento di indifferenza tenuto dal ricorrente verso i provvedimenti dell'autorità, posto che, appena qualche giorno prima gli era stato notificato il divieto di accesso nei locali pubblici, ove era stato sorpreso nella flagranza del reato di cessione di sostanze stupefacenti appena pochi giorni prima della contestata violazione del c.d. daspo urbano emesso dal questore di Prato, con il quale al ricorrente veniva fatto divieto di accesso in locali di pubblico intrattenimento, esprimendo in tale modo un giudizio di disvalore della condotta non tenue. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B [OSCURATO:PERSONA] k L" ir [OSCURATO:PERSONA] thl
Sentenza Cassazione n. 21063/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris