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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 05660/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; Letta la memoria presentata dal difensore; Ritenuto che l'unico motivo sia generico e con contenuto di merito, in quanto si risolve nella manifestazione di dissenso rispetto al merito della decisione assunta; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese vokz processuali e della somma di euro tremilalailla Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2021.

Il consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; Letta la memoria presentata dal difensore; Ritenuto che l'unico motivo sia generico e con contenuto di merito, in quanto si risolve nella manifestazione di dissenso rispetto al merito della decisione assunta; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese vokz processuali e della somma di euro tremilalailla Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigl
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