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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29020/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che aveva confermato la pronuncia della sentenza del Tribunale palermitano in ordine alla penale responsabilità dell'imputato quanto al delitto previsto dall'art. 615 ter, commi secondo e quarto (rectius terzo), cod. pen.; letta le conclusioni depositata dalla parte civile; considerato che, in ragione della fondatezza dell'unico motivo di ricorso, va emessa sentenza di annullamento senza rinvio quanto agli effetti penali, perché il reato contestato è estinto per intervenuta prescrizione.

Ai fini della individuazione della pena per la prescrizione, deve osservarsi come ratione temporis la stessa risultava nel massimo essere pari ad anni otto di reclusione.

Pertanto, dalla data dell'ultima condotta di reato, consumata il 4 aprile 2013, il termine andava a scadere il 4 aprile 2023, a seguito di aumento per interruzione, cosicché alla data della sentenza di appello andava dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione.

Non risultano cause di sospensione del menzionato termine; Rilevato che non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato.

Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza in primo grado condannava l'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili, statuizioni che restano ferme, ai sensi dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., risultando il motivo di ricorso incentrato solo sulla estinzione del reato; [OSCURATO:PERSONA] anche che la sentenza di annullamento senza rinvio può essere emessa dalla Settima Sezione (par. 63.2 delle Tabelle); Rilevato che nulla deve disposto quanto alle spese di costituzione e giudizio della parte civile, in applicazione di tale condiviso principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, per il quale la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez.

U, n. 877 ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino, par. 20.3; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.); considerato, per altro, che l'unico motivo di ricorso riguardava la richiesta di estinzione per prescrizione, cosicché la parte civile non aveva comunque interesse a costituirsi in merito; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perche' i reati sono estinti per prescrizione.

Nulla sulle spese di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che aveva confermato la pronuncia della sentenza del Tribunale palermitano in ordine alla penale responsabilità dell'imputato quanto al delitto previsto dall'art. 615 ter, commi secondo e quarto (rectius terzo), cod. pen.; letta le conclusioni depositata dalla parte civile; considerato che, in ragione della fondatezza dell'unico motivo di ricorso, va emessa sentenza di annullamento senza rinvio quanto agli effetti penali, perché il reato contestato è estinto per intervenuta prescrizione. Ai fini della individuazione della pena per la prescrizione, deve osservarsi come ratione temporis la stessa risultava nel massimo essere pari ad anni otto di reclusione. Pertanto, dalla data dell'ultima condotta di reato, consumata il 4 aprile 2013, il termine andava a scadere il 4 aprile 2023, a seguito di aumento per interruzione, cosicché alla data della sentenza di appello andava dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione. Non risultano cause di sospensione del menzionato termine; Rilevato che non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza in primo grado condannava l'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili, statuizioni che restano ferme, ai sensi dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., risultando il motivo di ricorso incentrato solo sulla estinzione del reato; [OSCURATO:PERSONA] anche che la sentenza di annullamento senza rinvio può essere emessa dalla Settima Sezione (par. 63.2 delle Tabelle); Rilevato che nulla deve disposto quanto alle spese di costituzione e giudizio della parte civile, in applicazione di tale condiviso principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, per il quale la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. U, n. 877 ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino, par. 20.3; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.); considerato, per altro, che l'unico motivo di ricorso riguardava la richiesta di estinzione per prescrizione, cosicché la parte civile non aveva comunque interesse a costituirsi in merito; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perche' i reati sono estinti per prescrizione. Nulla sulle spese di
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