Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 23522/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte di appello di L'Aquila deciso con sentenza n. 16271/2026 pronunciata da questa Corte in data 05/03/2026 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] premesso che con sentenza n. 16271/2026, pronunciata il 5 marzo 2026 nel procedimento R.G.N. 40597/2025, questa Sezione della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 13 giugno 2025 limitatamente al reato di cui al capo a e a quello di cui al capo b per le condotte commesse fino al 31/12/2021 perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato e con rinvio alla Corte d'appello di Perugia limitatamente al reato di cui al capo b) per le condotte successive al 1/1/2022 e, inoltre, hadisposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara; rilevato che nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del 5 marzo 2026 relativo al suindicato ricorso R.G.N. 40597/2025, per mero errore materiale, è stato scritto "con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di L'Aquila" in luogo di "con rinvio alla Corte di appello di Perugia"; ritenuto, pertanto, che deve disporsi, d'ufficio, la correzione dell'errore materiale sopra indicato; P.Q.M.

Dispone la c P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte di appello di L'Aquila deciso con sentenza n. 16271/2026 pronunciata da questa Corte in data 05/03/2026 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] premesso che con sentenza n. 16271/2026, pronunciata il 5 marzo 2026 nel procedimento R.G.N. 40597/2025, questa Sezione della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 13 giugno 2025 limitatamente al reato di cui al capo a e a quello di cui al capo b per le condotte commesse fino al 31/12/2021 perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato e con rinvio alla Corte d'appello di Perugia limitatamente al reato di cui al capo b) per le condotte successive al 1/1/2022 e, inoltre, hadisposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara; rilevato che nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del 5 marzo 2026 relativo al suindicato ricorso R.G.N. 40597/2025, per mero errore materiale, è stato scritto "con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di L'Aquila" in luogo di "con rinvio alla Corte di appello di Perugia"; ritenuto, pertanto, che deve disporsi, d'ufficio, la correzione dell'errore materiale sopra indicato; P.Q.M. Dispone la c P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23522/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris