CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 32025/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila con decisione del 30 settembre 2021 ha confermato la sentenza Tribunale di Pescara del 27 novembre 2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di reclusione relativamente al reato di cui all'art. 10 ter d. Igs. 74 del 2000, per omesso versamento della somma di euro 260.632,00 per l'anno di imposta 2013. 2. Ricorre in cassazione l'imputato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicabilità della particolare tenuità del fatto. La soglia di punibilità risulta superata di poco, solo 10.630,00 euro, il 4,24 % dell'importo (e non il 5 % come ritenuto nella sentenza). Conseguentemente la soglia di punibilil:à di euro 250.000,00 è stata sfiorata in maniera molto bassa e, quindi, doveva trovare applicazione la causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen. L'asserita presenza di precedenti penali non può ritenersi sintomatica di una abitualità nel delitto. I precedenti sono riferiti a fatti non recenti depenalizzati. 2. 2. Violazione di legge (art. 163 cod. pen.) per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di appello ha rigettato l'istanza di sospensione condizionale della pena in quanto l'imputato avrebbe beneficiato della stessa altre due volte. Tuttavia, dopo l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 95 del 1976) la sospensione può essere concessa se la pena non supera i due anni. Le precedenti concessioni della sospensione condizionale sono per fatti datati e depenalizzati, con pena di pochi giorni di detenzione che uniti alla condanna in oggetto non supera, complessivamente, i due anni di pena detentiva. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile. 4. Relativamente alla particolare tenuità del fatto la Corte di appello richiama i precedenti specifici (stessa indole) a carico dell'imputato (quattro), che escludono l'occasionalità della condotta e la sua particolare tenuità. Infatti, "Il diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sulla sola presenza di precedenti penali non giustifica ex se la mancata applicazione della causa cli esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all'art. 131-bis cod., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole" (Sez. 6 - , Sentenza n. 605 del 03/12/2019 Ud., dep. 10/01/2020, Rv. 278095 - 01). Nel caso in giudizio la Corte di appello specificamente rileva la presenza di quattro precedenti penali della stessa indole, di quello in accertamento. Sul punto il ricorso è generico limitandosi a sostenere che i fatti sono stati commessi dieci anni prima e la depenalizzazione dei reati. 5. Anche il motivo sulla sospensione condizionale della pena risulta generico e manifestamente infondato. La Corte di appello evidenzia che l'imputato ha beneficiato per due volte della \14£/tM4P'&«-NL-• i sospensione condizionale della pena e non può ottenere una nuova sospensione. La sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 28 aprile 1976 si riferisce ad una seconda condanna a pena detentiva, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 13494 del 05/11/1999 Ud. (dep. 25/11/1999) Rv. 214663 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6573 del 22/06/2016 Ud., dep. 13/02/2017, Rv. 268947). Il ricorrente poi prospetta in modo alquanto generico la depenalizzazione di alcuni reati con pena sospesa ma non indica nessun elemento concreto, reato per reato, non prospettando, quindi, a questa Corte di Cassazione elementi concreti utili per la valutazione del motivo di ricorso. Del resto, già nell'appello il ricorrente aveva semplicemente richiesto la sospensione condizionale della pena, senza ulteriori specificazioni. 5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d