CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2026
Cassazione n. 25951/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o;– ricorrenti –controACO [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso;Numero registro generale 1299/2021Numero sezionale 1830/2026Numero di raccolta generale 25951/2026Data pubblicazione 29/09/2026SPV PROJECT 1713 SRL, rappresentata e difesa dall’avvocatoANTONIO TESTA, giusta procura in calce al controricorso;[OSCURATO:PERSONA], in persona dellamandataria J-[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocatocostituzione in sostituzione del precedente difensore;[OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in calce al controricorso;– controricorrenti –nonché controLEVITICUS [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];– intimati –avverso la sentenza della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n.5394/2020 depositata il 23 ottobre 2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10settembre 2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del primo motivo di ricorso, l’assorbimentodell’ottavo ed il rigetto dei restanti motivi;uditi l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti e l’avvocatoANTONIO TESTA e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], perdelega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per i controricorrenti.Ric. 2021 n. 1299 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -2-Numero registro generale 1299/2021Numero sezionale 1830/2026Numero di raccolta generale 25951/2026Data pubblicazione 29/09/20261. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità dieredi con beneficio d’inventario del padre [OSCURATO:PERSONA],impugnarono le ipoteche giudiziali iscritte, prima della chiusuradelle operazioni d’inventario, sui beni dell’asse ereditario da partedi [OSCURATO:PERSONA] di Novara S.c.r.l., Banco di Sicilia S.p.a., BancaNazionale del Lavoro S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] di RagusaS.c.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.Gli attori convennero, innanzi al Tribunale di Roma, i creditoriiscritti, e precisamente le società a favore delle quali operavanole garanzie ipotecarie, e precisamente [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l.,[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] del LavoroS.p.a., [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa S.c.r.l. e Vesta FinanceS.p.a., chiedendo la dichiarazione di nullità o, in subordine,l’inefficacia assoluta di detti vincoli ex artt. 2830 c.c. (se in dannodirettamente di essi attori) e 2829 c.c. (se in danno, invece, deldefunto).Si costituì [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità diprocuratrice della convenuta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., eccependo latotale estraneità della propria rappresentata ai rapporti per i qualierano state iscritte le ipoteche contestate, chiedendo, perciò,anche la condanna degli attori per responsabilità processualeaggravata.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., costituitasi in nome e per contodella convenuta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., eccepì lacarenza di interesse degli attori, per non aver fatto valerel’accettazione beneficiata con apposita opposizione al decretoingiuntivo richiesto e ottenuto contro di loro anche nella qualità diRic. 2021 n. 1299 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -3-Numero registro generale 1299/2021Numero sezionale 1830/2026Numero di raccolta generale 25951/2026Data pubblicazione 29/09/2026successori del defunto debitore [OSCURATO:PERSONA] e, in ognicaso, la mera inopponibilità dell’iscrizione agli altri creditori checoncorrono al soddisfacimento dei loro diritti sui beni ereditari,chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento della decadenzadegli attori dal beneficio d’inventario per non aver gli stessitempestivamente promosso o, comunque, completato la relativaprocedura.Si costituì anche la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro S.p.a., in nome eper conto di BNP Paribas S. A. (propria cessionaria pro soluto),chiedendo che venisse dichiarata l’inidoneità della vis expansivadell’accettazione beneficiata della sorella, Finocchiaro MariaGrazia a favore del fratello Antonio, il quale doveva essereconsiderato erede puro e semplice.Si costituirono anche la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro S.p.a., innome e per conto di BNP Paribas S.A. (propria cessionaria prosoluto), chiedendo che venisse dichiarata l’inidoneità della visexpansiva dell’accettazione beneficiata della sorella, FinocchiaroMaria Grazia, a favore del fratello Antonio, il quale doveva essereconsiderato erede puro e semplice.Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6839 del 1° aprile 2019,respinse le domande dei germani Finocchiaro, dichiarandoli eredipuri e semplici del defunto [OSCURATO:PERSONA] e condannandolial pagamento delle spese di lite.2. Avverso tale sentenza gli attori hanno interposto appello,chiedendo non solo di accertare e dichiarare la nullità ol’inefficacia assoluta delle ipoteche e, per l’effetto, ordinare alConservatore dei registri immobiliari di Roma la loroRic. 2021 n. 1299 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -4-Numero registro generale 1299/2021Numero sezionale 1830/2026Numero di raccolta generale 25951/2026Data pubblicazione 29/09/2026cancellazione, ma anche dichiarare ed accertare la loro qualità dieredi con beneficio d’inventario.Si sono costituite la Leviticus SPV S.r.l., con appello incidentalesubordinato, la SPV Project 1713 S.r.l., NPL Securitisation EuropeSPV S.r.l., queste prime tre società quali successori a titoloparticolare delle società convenute in giudizio in primo grado, e laBanca [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa S.C.P.A., chiedendo il rigettodell’appello.La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 5210 del 23 ottobredel 2020, ha rigettato l’appello principale condannando gliappellanti, in solido tra loro, a rimborsare alle parti appellate lespese di lite.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso in cassazione sulla base di otto motivi.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. P.A.,[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (in qualità di cessionaria del credito vantato dallaLeviticus SPV S.r.l.), SPV Project 1713 S.r.l. e J-Invest S.p.A. (inqualità di mandataria di NPL [OSCURATO:PERSONA] SPV S.r.l.) condistinti controricorsi.Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.I ricorrenti, in particolare, dopo aver richiamato le decisioni diquesta Corte nn.19016/2023 e 14287/2026 che li hannodichiarati decaduti dal beneficio di inventario, rispettivamente,riguardo alla successione paterna e materna, hanno dichiarato dirinunciare ai motivi dal secondo all’ottavo.Ric. 2021 n. 1299 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -5-Numero registro generale 1299/2021Numero sezionale 1830/2026Numero di raccolta generale 25951/2026Data pubblicazione 29/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve reputarsi ammissibile il controricorsodepositato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nella qualità di cessionaria delcredito vantato in appello da Leviticus SPV S.r.l., dovendosireputare che la successione nella titolarità del credito tra le duesocietà sia stata peraltro oggetto di accertamento con precedentesentenza di questa Corte n. 14287/2026, emessa tra le stesseparti, sebbene in relazione alla diversa successione della madredei germani Finocchiaro, e ciò avuto riguardo alla comune genesi,rispetto alle due successioni, del credito ceduto.Per l’effetto, ed in assenza di difese spiegate dalla societàcedente, va richiamato il principio per cui il successore a titoloparticolare nel diritto controverso, sebbene non possa intervenirenel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsionenormativa che consenta al terzo di parteciparvi esplicando leproprie difese, è ammesso a depositare controricorso, perresistere al ricorso proposto contro il proprio dante causa, nelcaso in cui quest'ultimo sia rimasto inerte, altrimentideterminandosi un'irrimediabile lesione del suo diritto di difesa(Cass. Sez. 3, 13/06/2024, n. 16526).2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 58 D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.), 2697 c.c. e81, 111, 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.,nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 111, 115,116 e 209 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.,nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corteterritoriale erroneamente reso la sentenza nei confronti delleRic. 2021 n. 1299 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -6-Numero registro generale 1299/2021Numero sezionale 1830/2026Numero di raccolta generale 25951/2026Data pubblicazione 29/09/2026società di cartolarizzazione ancorché le stesse non avesserodimostrato la titolarità del credito.In particolare, la Leviticus SPV, la SPV Project 1713 S.r.l. e la NPLSecuritisation Europe SPV S.r.l. si sarebbero limitate ad allegarele pagine delle [OSCURATO:PERSONA] nelle quali si dava pubblicità, inmodo generico, delle avvenute operazioni di acquisto in bloccodei crediti e, nonostante il termine concesso dal giudice disecondo grado per controdedurre sul punto, non avrebberodedotto nulla neanche in sede di precisazione delle conclusioni,limitandosi a depositare, in allegato alle comparse conclusionali,documentazione inammissibile e inconferente.I ricorrenti, nel richiamare la giurisprudenza di legittimità asostegno della propria censura, evidenziano che la società dicartolarizzazione, che in sede giudiziale dichiara di esseresuccessore a titolo particolare, deve dimostrare la proprialegittimazione allegando e dimostrando il proprio titolo d’acquistoin relazione ai crediti che si assumono essere stati acquistati inblocco e che sono oggetto del giudizio, a nulla valendo, a tal fine,il deposito della copia della pubblicazione della cessione nellaGazzetta Ufficiale.2.1. Il motivo è infondato.La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, in tema dicessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993,stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il creditooggetto del contendere è questione che compete al giudice dimerito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero divalorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritienepersuasivi (Cass. n. 33966/2025).Ric. 2021 n. 1299 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -7-Numero registro generale 1299/2021Numero sezionale 1830/2026Numero di raccolta generale 25951/2026Data pubblicazione 29/09/2026Peraltro, si è precisato (cfr. Cass. n. 4277/2023) che, in caso dicessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazionesulla [OSCURATO:PERSONA] - che rechi l'indicazione per categorie deirapporti ceduti "in blocco" - è sufficiente a dimostrare la titolaritàdel credito in capo al cessionario, senza che occorra una specificaenumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione,allorché gli elementi che accomunano le singole categorieconsentano di individuarli senza incertezze, restando comunquedevoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneitàasseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, allastregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede dilegittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c.Inoltre, la prova del trasferimento del credito - ove ne siacontestata la sussistenza in quanto tale - può essere data ancheper presunzioni, attraverso la dimostrazione della sua inclusionenella categoria di quelli assegnati alla società beneficiaria, le cuicaratteristiche siano individuate attraverso la pubblicazione sullaGazzetta Ufficiale dell'atto, oppure mediante altri elementiindiziari dotati dei requisiti di precisione, gravità e concordanza(Cass. n. 31457/2025; Cass. n. 31188/2017).A tale giurisprudenza la presente decisione intende dare ulteriorecontinuità.Nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto che la provadella titolarità del credito fosse stata offerta dalle societàintervenute in appello, alla luce delle indicazioni circa le categoriedi crediti interessati dalla cessione in blocco, quali ricavabili dallaRic. 2021 n. 1299 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -8-Numero registro generale 1299/2021Numero sezionale 1830/2026Numero di raccolta generale 25951/2026Data pubblicazione 29/09/2026Gazzetta Ufficiale, ed avuto riguardo alla tipologia dei creditivantati, che evidentemente sono stati reputati rientrare nelnovero di quelli oggetto delle cessioni richiamate.3. I motivi di ricorso dal secondo all’ottavo, come detto, sonostati oggetto di rinuncia; riguardo ad essi, pertanto, si devedichiarare la cessazione della materia del contendere.4. Al rigetto dell’unico motivo non rinunciato consegue lacondanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spesedel presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.5. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annualee pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che haaggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui ald.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo diversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione. P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara cessata lamateria del contendere sugli altri motivi;condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spesedel presente giudizio che liquida, per [OSCURATO:PERSONA] e SPV Project1713 in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, edaccessori di legge, se dovuti; per [OSCURATO:PERSONA] in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi,oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori dilegge, se dovuti, e per la [OSCURATO:PERSONA] DIRic. 2021 n. 1299 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -9-Numero registro generale 1299/2021Numero sezionale 1830/2026Numero di raccolta generale 25951/2026Data pubblicazione 29/09/2026RAGUSA SCPA in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, edaccessori di legge, se dovuti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/12, dichiara lasussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte dei ricorrenti dell’ulteriore contributo unificato a normadell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 10settembre 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) (Francesco M. Cirillo)Ric. 2021 n. 1299 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -10-