Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30591/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad ALTAMURA avverso la sentenza del 02/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per l'inammissibilità dell'appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 02/12/2021 della Corte di appello di Bari, che in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, lo ha condannato per il reato di ricettazione, così riformando la sentenza del 23/01/2018 del Tribunale di Bari che, invece, lo aveva assolto.

Deduce:

1.1. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione.

Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia l'inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero, perché proposto tardivamente.

1.2. Violazione dell'art. 350 cod.proc.pen..

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato alla Polizia giudiziaria, in assenza del difensore, in violazione dell'art. 63 cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Va preliminarmente dato atto di un'istanza inoltrata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], intesa a ottenere un rinvio dell'udienza di trattazione in Cassazione.

A tale proposito va osservato che in relazione al ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non è stata inoltrata alcuna richiesta di trattazione orale, con la sua conseguente celebrazione in forma scritta e a contraddittorio cartolare.

Da ciò discende che manca ogni presupposto idoneo a giustificare il vaglio di un'istanza di rinvio, dovendosi ribadire che: «in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale» (Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, Rv. 283415 - 01.

1.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Dall'esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale della questione- emerge che la sentenza di primo grado è stata pronunciata con motivazione contestuale, letta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell'art. 544, comma 1, cod.proc.pen..

Da ciò discende che il termine per la sua impugnazione è pari a quindici giorni, per come previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod.proc.pen..

Tale termine -per il Procuratore generale- decorre dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, così come stabilito dall'art. 585, comma 2, lett.

D), cod.proc.pen..

Tale avviso è stato comunicato al Procuratore generale il 29/01/2018, per come risulta dal biglietto di cancelleria versato in atti.

Ciò premesso, l'appello del Procuratore generale è stato tempestivamente depositato in data 08/02/2018, quando non era ancora spirato il termine per l'impugnazione.

Da ciò discende la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.

1.3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese da [OSCURATO:PERSONA] alla Polizia giudiziaria (e da questa verbalizzate).

A tal proposito il ricorrente segnala che il verbale della Polizia giudiziaria è stato acquisito al fascicolo del dibattimento con l'accordo delle parti, ma rimane tuttavia affetto da inutilizzabilità patologica, perché le dichiarazioni venivano acquisite senza l'assistenza del difensore, in violazione dell'art. 63 cod.proc.pen..

L'assunto difensivo non coglie nel segno, in quanto menziona una disciplina non conferente al caso in esame.

Bisogna ribadire, infatti, che «alle dichiarazioni spontanee rese ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. dal soggetto indagato non si applicano le disposizioni dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 64, stesso codice, giacché la prima concerne l'esame di persona non imputata o non sottoposta ad indagini, mentre la seconda attiene all'interrogatorio, atto diverso dalle spontanee dichiarazioni», (Sez. 3, Sentenza n. 29641 del 14/03/2018, Ermo, Rv. 273209 - 01).

E' stato ulteriormente precisato che: «alle dichiarazioni spontanee non si applica la disciplina di cui all'art. 63 cod. proc. pen., la quale concerne l'esame di persone non imputate e non sottoposte ad indagini, mentre le dichiarazioni spontanee provengono precisamente dalla persona nei confronti della quale vengono svolte indagini (art. 350, comma settimo, cod. proc. pen.) e sono utilizzabili se il relativo verbale è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti; nemmeno è applicabile alle dichiarazioni spontanee la disciplina di cui all'art. 64 cod. proc. pen. perché concerne l'interrogatorio, che è atto diverso», (Sez. 5, Sentenza n. 12445 del 23/02/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231689 - 01; più di recente, nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 26209 del 23/02/2017, Panetta, Rv. 270314 - 01).

Peraltro, va ricordato che l'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", costituisce un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato.

Evenienza, questa, che non si rinviene nel caso in esame, dove non neanche viene mossa alcuna censura con riguardo alle modalità di acquisizione e di verbalizzazione delle dichiarazioni spontanee in questione, così che non si ha spazio per ritenere che esse siano state raccolte con connotati riconducibili alla nozione di inutilizzabilità patologica.

1.4. A ciò deve aggiungersi che il motivo si mostra aspecifico, in quanto il ricorrente non illustra la concreta incidenza delle dichiarazioni spontanee sulla struttura argomentativa che ha portato alla condanna dell'imputato.

Infatti, "Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto 3 ..2),IN..)n .._,„, elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento", (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud., dep. il 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01).

Precisazione tanto necessaria in quanto la riconducibilità della detenzione dell'autovettura all'indagato è stata tratta dalla sua disponibilità del garage dove quella veniva custodita.

Disponibilità del garage dimostrata dal possesso delle relative chiavi.

Da tutto ciò discende l'inammissibilità del ricorso.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad ALTAMURA avverso la sentenza del 02/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per l'inammissibilità dell'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 02/12/2021 della Corte di appello di Bari, che in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, lo ha condannato per il reato di ricettazione, così riformando la sentenza del 23/01/2018 del Tribunale di Bari che, invece, lo aveva assolto. Deduce: 1.1. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia l'inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero, perché proposto tardivamente. 1.2. Violazione dell'art. 350 cod.proc.pen.. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato alla Polizia giudiziaria, in assenza del difensore, in violazione dell'art. 63 cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Va preliminarmente dato atto di un'istanza inoltrata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], intesa a ottenere un rinvio dell'udienza di trattazione in Cassazione. A tale proposito va osservato che in relazione al ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non è stata inoltrata alcuna richiesta di trattazione orale, con la sua conseguente celebrazione in forma scritta e a contraddittorio cartolare. Da ciò discende che manca ogni presupposto idoneo a giustificare il vaglio di un'istanza di rinvio, dovendosi ribadire che: «in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale» (Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, Rv. 283415 - 01. 1.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dall'esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale della questione- emerge che la sentenza di primo grado è stata pronunciata con motivazione contestuale, letta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell'art. 544, comma 1, cod.proc.pen.. Da ciò discende che il termine per la sua impugnazione è pari a quindici giorni, per come previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod.proc.pen.. Tale termine -per il Procuratore generale- decorre dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, così come stabilito dall'art. 585, comma 2, lett. D), cod.proc.pen.. Tale avviso è stato comunicato al Procuratore generale il 29/01/2018, per come risulta dal biglietto di cancelleria versato in atti. Ciò premesso, l'appello del Procuratore generale è stato tempestivamente depositato in data 08/02/2018, quando non era ancora spirato il termine per l'impugnazione. Da ciò discende la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. 1.3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese da [OSCURATO:PERSONA] alla Polizia giudiziaria (e da questa verbalizzate). A tal proposito il ricorrente segnala che il verbale della Polizia giudiziaria è stato acquisito al fascicolo del dibattimento con l'accordo delle parti, ma rimane tuttavia affetto da inutilizzabilità patologica, perché le dichiarazioni venivano acquisite senza l'assistenza del difensore, in violazione dell'art. 63 cod.proc.pen.. L'assunto difensivo non coglie nel segno, in quanto menziona una disciplina non conferente al caso in esame. Bisogna ribadire, infatti, che «alle dichiarazioni spontanee rese ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. dal soggetto indagato non si applicano le disposizioni dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 64, stesso codice, giacché la prima concerne l'esame di persona non imputata o non sottoposta ad indagini, mentre la seconda attiene all'interrogatorio, atto diverso dalle spontanee dichiarazioni», (Sez. 3, Sentenza n. 29641 del 14/03/2018, Ermo, Rv. 273209 - 01). E' stato ulteriormente precisato che: «alle dichiarazioni spontanee non si applica la disciplina di cui all'art. 63 cod. proc. pen., la quale concerne l'esame di persone non imputate e non sottoposte ad indagini, mentre le dichiarazioni spontanee provengono precisamente dalla persona nei confronti della quale vengono svolte indagini (art. 350, comma settimo, cod. proc. pen.) e sono utilizzabili se il relativo verbale è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti; nemmeno è applicabile alle dichiarazioni spontanee la disciplina di cui all'art. 64 cod. proc. pen. perché concerne l'interrogatorio, che è atto diverso», (Sez. 5, Sentenza n. 12445 del 23/02/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231689 - 01; più di recente, nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 26209 del 23/02/2017, Panetta, Rv. 270314 - 01). Peraltro, va ricordato che l'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", costituisce un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato. Evenienza, questa, che non si rinviene nel caso in esame, dove non neanche viene mossa alcuna censura con riguardo alle modalità di acquisizione e di verbalizzazione delle dichiarazioni spontanee in questione, così che non si ha spazio per ritenere che esse siano state raccolte con connotati riconducibili alla nozione di inutilizzabilità patologica. 1.4. A ciò deve aggiungersi che il motivo si mostra aspecifico, in quanto il ricorrente non illustra la concreta incidenza delle dichiarazioni spontanee sulla struttura argomentativa che ha portato alla condanna dell'imputato. Infatti, "Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto 3 ..2),IN..)n .._,„, elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento", (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud., dep. il 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01). Precisazione tanto necessaria in quanto la riconducibilità della detenzione dell'autovettura all'indagato è stata tratta dalla sua disponibilità del garage dove quella veniva custodita. Disponibilità del garage dimostrata dal possesso delle relative chiavi. Da tutto ciò discende l'inammissibilità del ricorso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
Sentenza Cassazione n. 30591/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris