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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 aprile 2023

Cassazione n. 10388/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 8620/2016 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.88; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e del socio [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Ro ma, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso il decreto n. 21/2016 del Tribunale di Genova del 16/2/2016; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,15 aprile 2023 La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 8620/2016 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.88; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e del socio [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Ro ma, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso il decreto n. 21/2016 del Tribunale di Genova del 16/2/2016; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,15 aprile 2023 La
Decreto Cassazione n. 10388/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris