CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15522/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DFNC62H08I263P, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 322/2017, pronunciata dalla Commissione tributariaregionale dell’Umbria, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 28 aprile2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],All’esito della verifica fiscale condotta dalla GdF nei confronti delcontroricorrente, l’Agenzia delle entrate notificò al contribuente l’avvisod’accertamento con cui contestò un maggior imponibile, ai fini Irpef ed Iva,RGN 9770/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 9770/2018Numero sezionale 3522 4/2026Numero di raccolta generale 15522/2026Data pubblicazione 21/05/2026relativo all’anno d’imposta 2009, con conseguente richiesta di pagamentodelle maggiori imposte.Il ricorso, proposto dal contribuente dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Perugia, fu accolto con sentenza n. 239/2016.L’appello, con cui l’ufficio instava nelle sue pretese, fu dichiaratoinammissibile dalla Commissione tributaria regionale con sentenza n.322/2017.Il giudice regionale, preliminarmente esaminando l’eccepita tardivitàdella costituzione in giudizio dell’appellante, per mancato deposito presso lasegreteria del ricorso entro trenta giorni dalla notifica dell’atto d’appello, haritenuto il ricorso intempestivo.Per la cassazione della sentenza l’Amministrazione finanziaria haproposto ricorso, affidato ad un motivo, cui ha resistito il contribuente concontroricorso.Nell’adunanza camerale del 28 aprile 2026 la causa è stata trattata edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso l’ufficio ha denunciato la violazione e falsaapplicazione dell’art. 49, d.l. n. 189/2016, degli artt. 22 e 53 d.lgv. n.546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.Il giudice regionale erroneamente avrebbe dichiarato inammissibilel’appello erariale, per tardivo deposito del ricorso presso la segreteriadell’ufficio giudiziario.Il motivo è fondato.L’Agenzia sostiene che la tardività era giustificata dalla sospensione deitermini processuali, disposta con l’art. 49 del d.l. 189/2016, a seguito deglieventi sismici che avevano colpito, tra le altre Regioni, l’Umbria, nel cuiComune di Spoleto aveva residenza il contribuente appellato.Con la sua difesa il contribuente rileva l’irrilevanza della disciplina,indirizzata ai soggetti coinvolti nel sisma e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] allegati 1 e 2 della predetta legge, ciò che escludeva l’Agenzia delleentrate, con sede in Perugia. Rimarcando, inoltre che in origine il Comune diSpoleto non fosse neppure compreso nell’elenco, presso cui risiedeva ilmedesimo contribuente, ha rilevato che della sospensione poteva fruire ilresidente in uno dei suddetti Comuni, quale soggetto esclusivo interessatoRGN 9770/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 9737 0/2018Numero sezionale 3524/2026Numero di raccolta generale 15522/2026quale parte terremotata, e sempre a sua richiesta, laddove il Sig. LucidiData pubblicazione 21/05/2026aveva anche dichiarato nei termini di rinunciare alla sospensione.Deve intanto chiarirsi che, a fronte della notifica dell’atto d’appello,perfezionatasi nelle mani del difensore il 7.11.2016, il deposito presso lasegreteria della Commissione regionale è avvenuto il 9.01.2017.Ciò premesso, secondo il testo normativo ratione temporis vigente, ilcomma 4 dell’art. 49 d.l. n. 189 del 2016, convertito in l. n. 229 del 2016,recita: «Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti,avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa,produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso dei terminiperentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportantiprescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonchédei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24 agosto 2016fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo disospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lostesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi aiprocessi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché itermini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento inmisura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione diricorsi amministrativi e giurisdizionali».Il comma 9-ter, nel testo aggiunto in sede di legge di conversione, condecorrenza dal 18 dicembre 2016, recitava: «Le disposizioni di cui ai commi3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016,a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche inrelazione ai Comuni di cui all'allegato 2». Il medesimo comma, comemodificato dall'art. 17, comma 1, d.l. n. 8 del 2017, conv. in l. n. 45 del2017, con decorrenza dal 10 febbraio 2017, recita: «Le disposizioni di cui aicommi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017,anche in relazione ai Comuni di cui all'allegato 2. Per i soggetti che, alla datadegli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sedenei Comuni di Teramo, Rieti, [OSCURATO:PERSONA], Macerata, Fabriano e Spoleto, ilrinvio d'ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensionedei termini processuali di cui al comma 4, nonché il rinvio e la sospensioneRGN 9770/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 9747 0/2018Numero sezionale 3524/2026Numero di raccolta generale 15522/2026dei termini previsti dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti eData pubblicazione 21/05/2026facoltà delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operanodalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano soloquando i predetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarinoall'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità del fabbricato, della casadi abitazione, dello studio professionale o dell'azienda (comma aggiuntodall'art. 1, comma 1, l. n. 229 del 2019 in sede di conversione esuccessivamente modificato dall'art. 17, comma 1, d.l. n. 8 del 2017, conv.in l. n. 45 del 2017)».Sebbene ai sensi della formulazione del comma 9 ter, le disposizioni dicui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano solo quando i soggetti interessatiabbiano effettuato la prescritta dichiarazione sostitutiva di atto notorio,tuttavia, il comma 2 dell’art. 17 d.l. n. 8 del 2017, come modificato in sededi conversione, statuisce che, «se la dichiarazione di cui all'articolo 49,comma 9-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, non èpresentata nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predettotermine, gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del medesimocomma 9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31 marzo 2017».Dunque, dalla lettura complessiva della disciplina, se ne deduce checomunque, a prescindere dalla volontà di fruire o meno della sospensione,questa almeno sino al 31 marzo 2017 produceva i suoi effetti.La suddetta sospensione non poteva però produrre effetti solo per laparte privata, ma necessariamente anche nei confronti dell’Agenzia delleentrate, essendo peraltro del tutto inutile che questa continuasse a doverrispettare il termine ordinario, privo di sospensione, mentre la contropartesi riservava o meno di optare per la fruizione o meno del termine sospensivo.D’altronde, sulla estensione anche alla parte pubblica del terminesospensivo, la giurisprudenza, con riguardo a qualunque interventolegislativo similare in tema di eventi sismici, o con riguardo alle numerosediscipline in materia di definizione agevolata del contenzioso, ha semprecostantemente riconosciuto l’ambivalente efficacia sospensiva delladisciplina (cfr. Cass., 14642/2025; 13270/2024).Il giudice regionale, nel ritenere invece che per l’ufficio non potessetrovare applicazione il termine di sospensione, non ha fatto correttaRGN 9770/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 9770/2018Numero sezionale 352 4/2026Numero di raccolta generale 15522/2026Data pubblicazione 21/05/2026applicazione dei principi dispensati in materia dalla giurisprudenza dilegittimità.La sentenza deve essere pertanto cassata e la causa va rinviata allaCorte di giustizia tributaria di II grado dell’Umbria, che in diversacomposizione, oltre che liquidare le spese del giudizio di legittimità,provvederà ad esaminare i motivi d’appello erariali. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di II grado dell’Umbria, cui demanda, in diversacomposizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026La PresidenteTania HMELJAKRGN 9770/2018Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA]