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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:82
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0612_RES

Causa C‑612/23 [OSCURATO:PERSONA] eV contro

[OSCURATO:PERSONA]H,

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 febbraio 2025 «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – Tutela dei consumatori – Contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica – Agevolazione del cambiamento di fornitore – Articolo 30, paragrafo 5 – Primo periodo di impegno iniziale – Nozione» Ravvicinamento delle legislazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – Direttiva 2002/22 – Tutela dei consumatori – Contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica – Agevolazione del cambiamento di fornitore – Primo periodo di impegno iniziale – Nozione – Durata del primo contratto – Durata di un contratto successivo tra le stesse parti – Inclusione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22, art. 30, § 5) (v. punti 32, 38 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), la Corte si pronuncia sulla questione se, in sostanza, la nozione di «primo periodo di impegno iniziale» della direttiva servizio universale ( 1 ) si riferisca sia alla durata del primo contratto concluso tra un consumatore e un fornitore di servizi di comunicazione elettronica sia a quella di un contratto successivo concluso tra le stesse parti, cosicché tale contratto successivo non può imporre un periodo di impegno superiore a 24 mesi, anche qualora esso sia stato firmato e vi sia stata data esecuzione prima della scadenza del primo contratto.

La controversia principale oppone la [OSCURATO:PERSONA] eV, un’associazione per la tutela dei consumatori, alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH, un fornitore di servizi di telecomunicazioni, anche nel settore della telefonia mobile, in merito ad una pratica commerciale posta in essere da tale fornitore nei confronti dei consumatori.

Nel caso di specie, due clienti esistenti avevano ciascuno stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] un primo contratto a tempo determinato.

Nel corso del 2018, prima della scadenza dei loro contratti, ciascuno di questi due clienti aveva inteso cambiare la formula del proprio abbonamento, al fine di accedere, mediante una tariffa mensile più elevata, all’acquisto, a prezzo ridotto, di un nuovo telefono cellulare.

A tal fine, il cliente n. 1 aveva firmato un addendum al suo primo contratto nel quale era indicato che si trattava di un «nuovo contratto», concluso «prima della fine del periodo di impegno» e che un nuovo periodo di 24 mesi avrebbe iniziato a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo di impegno del primo contratto.

Tale cliente ha immediatamente ricevuto il telefono cellulare convenuto e la [OSCURATO:PERSONA] ha immediatamente applicato la nuova tariffa prevista da tale addendum .

Dal canto suo, il cliente n. 2 aveva firmato un documento intitolato «Proroga contrattuale» nel quale era fissato un periodo di impegno di 26 mesi.

A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato a tale cliente che il periodo residuo del primo contratto che aveva firmato e che non aveva ancora raggiunto il suo termine avrebbe dovuto essere aggiunto al periodo contrattuale minimo di 24 mesi.

Investito della controversia principale, il giudice del rinvio ha ritenuto che l’ addendum e il documento firmati, rispettivamente, dai clienti n. 1 e n. 2 dovessero entrare in vigore ed essere eseguiti a partire dalla data della loro sottoscrizione.

Ciò nonostante, tale giudice si interroga sull’interpretazione della nozione di «primo periodo di impegno iniziale», la cui portata sarebbe controversa in Germania.

Da un primo punto di vista, tale nozione riguarderebbe unicamente i primi contratti conclusi tra un cliente e un fornitore di servizi di comunicazione e non le loro proroghe.

Da un secondo punto di vista, per «primo periodo di impegno iniziale» si dovrebbe intendere qualsiasi periodo di impegno, fermo restando che il consumatore deve in ogni caso avere la possibilità di porre fine al contratto alla scadenza del periodo contrattuale non superiore a 24 mesi.

Giudizio della Corte Secondo la Corte, un’interpretazione dell’articolo 30 della direttiva servizio universale nel senso che l’espressione «primo periodo di impegno iniziale» riguarderebbe solo il periodo dei primi contratti conclusi tra le parti interessate e non quello dei contratti successivi conclusi tra le stesse parti avrebbe la conseguenza di rendere più difficile, potenzialmente per lunghi periodi, il cambiamento di fornitore da parte di detti consumatori e, eventualmente, di privarli della possibilità di trarre pienamente vantaggio dal gioco della concorrenza nel settore interessato.

Per contro, esso rileva che un’interpretazione della nozione di «primo periodo di impegno iniziale» secondo la quale non può esservi distinzione tra il primo contratto e il contratto successivo concluso tra le stesse parti è conforme all’obiettivo principale dell’articolo 30 della direttiva servizio universale, vale a dire quello di facilitare ai consumatori il cambiamento consapevole di fornitore, ove ciò sia nel loro interesse, al fine di consentire loro di trarre pienamente vantaggio dall’ambiente concorrenziale.

In particolare, da un lato, se è vero che, decidendo di impegnarsi nuovamente con lo stesso fornitore, il consumatore dà prova di fiducia nei confronti di quest’ultimo, ciò non dovrebbe tuttavia, alla luce di tale obiettivo, avere la conseguenza di impedirgli di cambiare fornitore se gli si presenta un’offerta più interessante.

Dall’altro lato, la tutela dei consumatori costituisce uno degli obiettivi perseguiti da tale direttiva.

Orbene, se è vero che il consumatore, quando decide di impegnarsi nuovamente con lo stesso fornitore al termine di un primo periodo contrattuale, ha di sicuro una certa esperienza delle pratiche commerciali della sua controparte contrattuale, ciò non toglie che tale esperienza può risultare irrilevante se il nuovo impegno assunto implica, da un lato e dall’altro, prestazioni di natura diversa da quelle oggetto del primo contratto.

Pertanto, il livello di tutela di cui deve beneficiare il consumatore non può essere meno elevato quando quest’ultimo acconsente a modifiche di un contratto che lo vincola ad un fornitore rispetto al momento in cui si impegna mediante un siffatto contratto per la prima volta con un nuovo fornitore.

Ciò vale a fortiori in una situazione in cui il successivo contratto concluso tra le parti interessate contiene modifiche riguardanti clausole essenziali rispetto al primo contratto concluso tra tali parti, come quelle vertenti sulla tariffazione, sul contenuto o sulla natura delle prestazioni di cui trattasi.

È vero che l’eliminazione di qualsiasi ostacolo giuridico, tecnico o pratico che possa rendere difficile per i consumatori cambiare fornitore non si spinge fino ad impedire l’imposizione di periodi contrattuali minimi ragionevoli nei contratti conclusi con questi ultimi.

Tuttavia, un’interpretazione dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva servizio universale che consenta a un fornitore di imporre, per un nuovo impegno assunto con uno dei suoi abbonati, una durata più lunga del periodo di impegno massimo imposta da tale disposizione non può essere considerata conforme agli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione che ha fissato, con tale disposizione, una limitazione temporale da non superare.

Pertanto, la Corte dichiara che la nozione di «primo periodo di impegno iniziale» di cui all’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva servizio universale si riferisce sia alla durata del primo contratto concluso tra un consumatore e un fornitore di servizi di comunicazione elettronica sia a quella di un contratto successivo concluso tra le stesse parti, cosicché tale contratto successivo non può imporre un periodo di impegno superiore a 24 mesi, anche qualora esso sia stato firmato e vi sia stata data esecuzione prima della scadenza del primo contratto. ( 1 ) Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) ( GU 2002, L 108, pag. 51 ), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 ( GU 2009, L 337, pag. 11 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0612_RES Causa C‑612/23 [OSCURATO:PERSONA] eV contro [OSCURATO:PERSONA]H, (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 febbraio 2025 «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – Tutela dei consumatori – Contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica – Agevolazione del cambiamento di fornitore – Articolo 30, paragrafo 5 – Primo periodo di impegno iniziale – Nozione» Ravvicinamento delle legislazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – Direttiva 2002/22 – Tutela dei consumatori – Contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica – Agevolazione del cambiamento di fornitore – Primo periodo di impegno iniziale – Nozione – Durata del primo contratto – Durata di un contratto successivo tra le stesse parti – Inclusione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22, art. 30, § 5) (v. punti 32, 38 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), la Corte si pronuncia sulla questione se, in sostanza, la nozione di «primo periodo di impegno iniziale» della direttiva servizio universale ( 1 ) si riferisca sia alla durata del primo contratto concluso tra un consumatore e un fornitore di servizi di comunicazione elettronica sia a quella di un contratto successivo concluso tra le stesse parti, cosicché tale contratto successivo non può imporre un periodo di impegno superiore a 24 mesi, anche qualora esso sia stato firmato e vi sia stata data esecuzione prima della scadenza del primo contratto. La controversia principale oppone la [OSCURATO:PERSONA] eV, un’associazione per la tutela dei consumatori, alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH, un fornitore di servizi di telecomunicazioni, anche nel settore della telefonia mobile, in merito ad una pratica commerciale posta in essere da tale fornitore nei confronti dei consumatori. Nel caso di specie, due clienti esistenti avevano ciascuno stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] un primo contratto a tempo determinato. Nel corso del 2018, prima della scadenza dei loro contratti, ciascuno di questi due clienti aveva inteso cambiare la formula del proprio abbonamento, al fine di accedere, mediante una tariffa mensile più elevata, all’acquisto, a prezzo ridotto, di un nuovo telefono cellulare. A tal fine, il cliente n. 1 aveva firmato un addendum al suo primo contratto nel quale era indicato che si trattava di un «nuovo contratto», concluso «prima della fine del periodo di impegno» e che un nuovo periodo di 24 mesi avrebbe iniziato a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo di impegno del primo contratto. Tale cliente ha immediatamente ricevuto il telefono cellulare convenuto e la [OSCURATO:PERSONA] ha immediatamente applicato la nuova tariffa prevista da tale addendum . Dal canto suo, il cliente n. 2 aveva firmato un documento intitolato «Proroga contrattuale» nel quale era fissato un periodo di impegno di 26 mesi. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato a tale cliente che il periodo residuo del primo contratto che aveva firmato e che non aveva ancora raggiunto il suo termine avrebbe dovuto essere aggiunto al periodo contrattuale minimo di 24 mesi. Investito della controversia principale, il giudice del rinvio ha ritenuto che l’ addendum e il documento firmati, rispettivamente, dai clienti n. 1 e n. 2 dovessero entrare in vigore ed essere eseguiti a partire dalla data della loro sottoscrizione. Ciò nonostante, tale giudice si interroga sull’interpretazione della nozione di «primo periodo di impegno iniziale», la cui portata sarebbe controversa in Germania. Da un primo punto di vista, tale nozione riguarderebbe unicamente i primi contratti conclusi tra un cliente e un fornitore di servizi di comunicazione e non le loro proroghe. Da un secondo punto di vista, per «primo periodo di impegno iniziale» si dovrebbe intendere qualsiasi periodo di impegno, fermo restando che il consumatore deve in ogni caso avere la possibilità di porre fine al contratto alla scadenza del periodo contrattuale non superiore a 24 mesi. Giudizio della Corte Secondo la Corte, un’interpretazione dell’articolo 30 della direttiva servizio universale nel senso che l’espressione «primo periodo di impegno iniziale» riguarderebbe solo il periodo dei primi contratti conclusi tra le parti interessate e non quello dei contratti successivi conclusi tra le stesse parti avrebbe la conseguenza di rendere più difficile, potenzialmente per lunghi periodi, il cambiamento di fornitore da parte di detti consumatori e, eventualmente, di privarli della possibilità di trarre pienamente vantaggio dal gioco della concorrenza nel settore interessato. Per contro, esso rileva che un’interpretazione della nozione di «primo periodo di impegno iniziale» secondo la quale non può esservi distinzione tra il primo contratto e il contratto successivo concluso tra le stesse parti è conforme all’obiettivo principale dell’articolo 30 della direttiva servizio universale, vale a dire quello di facilitare ai consumatori il cambiamento consapevole di fornitore, ove ciò sia nel loro interesse, al fine di consentire loro di trarre pienamente vantaggio dall’ambiente concorrenziale. In particolare, da un lato, se è vero che, decidendo di impegnarsi nuovamente con lo stesso fornitore, il consumatore dà prova di fiducia nei confronti di quest’ultimo, ciò non dovrebbe tuttavia, alla luce di tale obiettivo, avere la conseguenza di impedirgli di cambiare fornitore se gli si presenta un’offerta più interessante. Dall’altro lato, la tutela dei consumatori costituisce uno degli obiettivi perseguiti da tale direttiva. Orbene, se è vero che il consumatore, quando decide di impegnarsi nuovamente con lo stesso fornitore al termine di un primo periodo contrattuale, ha di sicuro una certa esperienza delle pratiche commerciali della sua controparte contrattuale, ciò non toglie che tale esperienza può risultare irrilevante se il nuovo impegno assunto implica, da un lato e dall’altro, prestazioni di natura diversa da quelle oggetto del primo contratto. Pertanto, il livello di tutela di cui deve beneficiare il consumatore non può essere meno elevato quando quest’ultimo acconsente a modifiche di un contratto che lo vincola ad un fornitore rispetto al momento in cui si impegna mediante un siffatto contratto per la prima volta con un nuovo fornitore. Ciò vale a fortiori in una situazione in cui il successivo contratto concluso tra le parti interessate contiene modifiche riguardanti clausole essenziali rispetto al primo contratto concluso tra tali parti, come quelle vertenti sulla tariffazione, sul contenuto o sulla natura delle prestazioni di cui trattasi. È vero che l’eliminazione di qualsiasi ostacolo giuridico, tecnico o pratico che possa rendere difficile per i consumatori cambiare fornitore non si spinge fino ad impedire l’imposizione di periodi contrattuali minimi ragionevoli nei contratti conclusi con questi ultimi. Tuttavia, un’interpretazione dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva servizio universale che consenta a un fornitore di imporre, per un nuovo impegno assunto con uno dei suoi abbonati, una durata più lunga del periodo di impegno massimo imposta da tale disposizione non può essere considerata conforme agli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione che ha fissato, con tale disposizione, una limitazione temporale da non superare. Pertanto, la Corte dichiara che la nozione di «primo periodo di impegno iniziale» di cui all’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva servizio universale si riferisce sia alla durata del primo contratto concluso tra un consumatore e un fornitore di servizi di comunicazione elettronica sia a quella di un contratto successivo concluso tra le stesse parti, cosicché tale contratto successivo non può imporre un periodo di impegno superiore a 24 mesi, anche qualora esso sia stato firmato e vi sia stata data esecuzione prima della scadenza del primo contratto. ( 1 ) Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) ( GU 2002, L 108, pag. 51 ), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 ( GU 2009, L 337, pag. 11 ).
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