Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 09953/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10418-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata nel suo studio, in Livorno, [OSCURATO:PERSONA] n.2; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata nel suo studio, in Pisa, Via L. Coccapani n. 14; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1889/2020 della Corte d'appello di Firenze, depositata il 07/10/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10418/2021 Numero sezionale 1602/2022 Numero di raccolta generale 9953/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che -[OSCURATO:PERSONA] chiede con ricorso notificato in data 6/04/2021 la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze che ha respinto il di lei gravame; -con atto di citazione ritualmente notificato, la Serra aveva convenuto in giudizio la Risecchi innanzi al Tribunale di Pisa, per sentir accertare la risoluzione del contratto con quest’ultima sottoscritto, stante l’avverarsi della condizione risolutiva in esso contenuta e per l’effetto, pronunciare la condanna della convenuta alla restituzione di euro 15.000,00 quale caparra confirmatoria già incamerata; -costituitasi in giudizio la Risecchi, l’adito Tribunale con sentenza n. 1301/2016, pubblicata il 20/10/2016, in accoglimento della domanda attorea, ha accertato la risoluzione del preliminare inter partes, condannando la convenuta alla restituzione della somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria; -avverso la richiamata sentenza ha spiegato gravame la Risecchi, al quale ha resistito l’appellata, costituitasi in giudizio; -la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1889/2020, depositata il 7/10/2020, ha rigettato l’impugnazione proposta, confermando la sentenza di primo grado e condannando la Risecchi a rimborsare a controparte le spese processuali; -la Risecchi impugna detta sentenza, con ricorso notificato il 6/04/2021 affidato ad un unico motivo, cui resiste la Serra con controricorso notificato in data 28/04/2021 ed illustrato da memoria; considerato che F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10418/2021 Numero sezionale 1602/2022 Numero di raccolta generale 9953/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 -il motivo proposto denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.1354 cod. civ. e dell’art. 360 del D.P.R. n. 380/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.; -la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale qualificato la condizione risolutiva accessoria al preliminare come impossibile ab origine, laddove essa doveva essere considerata tale, con la conseguenza che la domanda di risoluzione per avveramento della condizione de qua non avrebbe dovuto trovare accoglimento; -ciò premesso, la controricorrente eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso perché tardivo, essendo stata la decisione impugnata notificata dalla Serra all’odierna ricorrente in data 21/10/2021; -l’eccezione è fondata; - poiché è stata fornita la prova della notifica della decisione, effettuata via PEC dall’odierna resistente in data 21/10/2021, come da ricevuta di accettazione riprodotta nel controricorso, ed essendo stato il ricorso notificato in data 6/04/2021, ne consegue la tardività; -il ricorso, ancorché procedibile per essere la copia della sentenza notificata prodotta nel fascicolo della controricorrente (cfr. Cass. Sez.

Un. 10648/2017), è tuttavia inammissibile per tardività e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di lite alla controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10418/2021 Numero sezionale 1602/2022 Numero di raccolta generale 9953/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, l’11 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10418-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata nel suo studio, in Livorno, [OSCURATO:PERSONA] n.2; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata nel suo studio, in Pisa, Via L. Coccapani n. 14; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1889/2020 della Corte d'appello di Firenze, depositata il 07/10/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10418/2021 Numero sezionale 1602/2022 Numero di raccolta generale 9953/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che -[OSCURATO:PERSONA] chiede con ricorso notificato in data 6/04/2021 la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze che ha respinto il di lei gravame; -con atto di citazione ritualmente notificato, la Serra aveva convenuto in giudizio la Risecchi innanzi al Tribunale di Pisa, per sentir accertare la risoluzione del contratto con quest’ultima sottoscritto, stante l’avverarsi della condizione risolutiva in esso contenuta e per l’effetto, pronunciare la condanna della convenuta alla restituzione di euro 15.000,00 quale caparra confirmatoria già incamerata; -costituitasi in giudizio la Risecchi, l’adito Tribunale con sentenza n. 1301/2016, pubblicata il 20/10/2016, in accoglimento della domanda attorea, ha accertato la risoluzione del preliminare inter partes, condannando la convenuta alla restituzione della somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria; -avverso la richiamata sentenza ha spiegato gravame la Risecchi, al quale ha resistito l’appellata, costituitasi in giudizio; -la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1889/2020, depositata il 7/10/2020, ha rigettato l’impugnazione proposta, confermando la sentenza di primo grado e condannando la Risecchi a rimborsare a controparte le spese processuali; -la Risecchi impugna detta sentenza, con ricorso notificato il 6/04/2021 affidato ad un unico motivo, cui resiste la Serra con controricorso notificato in data 28/04/2021 ed illustrato da memoria; considerato che F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10418/2021 Numero sezionale 1602/2022 Numero di raccolta generale 9953/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 -il motivo proposto denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.1354 cod. civ. e dell’art. 360 del D.P.R. n. 380/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.; -la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale qualificato la condizione risolutiva accessoria al preliminare come impossibile ab origine, laddove essa doveva essere considerata tale, con la conseguenza che la domanda di risoluzione per avveramento della condizione de qua non avrebbe dovuto trovare accoglimento; -ciò premesso, la controricorrente eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso perché tardivo, essendo stata la decisione impugnata notificata dalla Serra all’odierna ricorrente in data 21/10/2021; -l’eccezione è fondata; - poiché è stata fornita la prova della notifica della decisione, effettuata via PEC dall’odierna resistente in data 21/10/2021, come da ricevuta di accettazione riprodotta nel controricorso, ed essendo stato il ricorso notificato in data 6/04/2021, ne consegue la tardività; -il ricorso, ancorché procedibile per essere la copia della sentenza notificata prodotta nel fascicolo della controricorrente (cfr. Cass. Sez. Un. 10648/2017), è tuttavia inammissibile per tardività e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di lite alla controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10418/2021 Numero sezionale 1602/2022 Numero di raccolta generale 9953/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, l’11 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G
Sentenza Cassazione n. 09953/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris