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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 28534/2026

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LERMO il 19/10/1990 avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Palermo di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, decreto legislativo 285/1992 e del reato di cui all'art 10, comma tre, D.L. 14/2017, per avere esercitato senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore abusivo e per aver violato il divieto di accesso in una determinata area urbana, quale destinatario del provvedimento di daspo urbano emesso dal Questore di Palermo.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, l'illegittimità del provvedimento questorile di divieto di accesso alle aree urbane, contestandone la valutazione di pericolosità.

Con il secondo motivo, evidenzia di aver supportato le operazioni di parcheggio senza ricevere alcun pagamento di corrispettivo da parte del conducente dell'auto.

La prima censura tende a confutare sul piano sostanzialmente fattuale e di lettura alternativa degli elementi di prova le affermazioni, puntuali, esaustive e logiche della sentenza impugnata (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, RG. in proc.

Vignaroli, Rv. 236893).

Nel caso in disamina il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente si trovava presso il parcheggio in prossimità del capolinea della fermata bus - amat, mentre esercitava l'attività di parcheggiatori abusivo, ossia in un'area il cui accesso era stato inibito con provvedimento del questore di Palermo, trattandosi di area pertinenza delle infrastrutture pubbliche di trasporto locale.

Quanto ai lamentati profili di illegittimità del provvedimento del questore, si evidenzia che essi non sono deducibili in questa sede, trattandosi di materia che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Quanto alla seconda doglianza, si ricorda che ai fini dell'integrazione della contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è sufficiente che il soggetto agente, già sanzionato in sede amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività, privo della necessaria autorizzazione, non rilevando, quale elemento costitutivo della fattispecie, la ricezione di una somma di denaro o di altra utilità, come corrispettivo della prestazione svolta (Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025, Rv. 288441).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]aiTATA [OSCURATO:PERSONA].L.''''':gnifk Sezione 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LERMO il 19/10/1990 avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Palermo di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, decreto legislativo 285/1992 e del reato di cui all'art 10, comma tre, D.L. 14/2017, per avere esercitato senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore abusivo e per aver violato il divieto di accesso in una determinata area urbana, quale destinatario del provvedimento di daspo urbano emesso dal Questore di Palermo. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, l'illegittimità del provvedimento questorile di divieto di accesso alle aree urbane, contestandone la valutazione di pericolosità. Con il secondo motivo, evidenzia di aver supportato le operazioni di parcheggio senza ricevere alcun pagamento di corrispettivo da parte del conducente dell'auto. La prima censura tende a confutare sul piano sostanzialmente fattuale e di lettura alternativa degli elementi di prova le affermazioni, puntuali, esaustive e logiche della sentenza impugnata (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, RG. in proc. Vignaroli, Rv. 236893). Nel caso in disamina il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente si trovava presso il parcheggio in prossimità del capolinea della fermata bus - amat, mentre esercitava l'attività di parcheggiatori abusivo, ossia in un'area il cui accesso era stato inibito con provvedimento del questore di Palermo, trattandosi di area pertinenza delle infrastrutture pubbliche di trasporto locale. Quanto ai lamentati profili di illegittimità del provvedimento del questore, si evidenzia che essi non sono deducibili in questa sede, trattandosi di materia che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Quanto alla seconda doglianza, si ricorda che ai fini dell'integrazione della contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è sufficiente che il soggetto agente, già sanzionato in sede amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività, privo della necessaria autorizzazione, non rilevando, quale elemento costitutivo della fattispecie, la ricezione di una somma di denaro o di altra utilità, come corrispettivo della prestazione svolta (Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025, Rv. 288441). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]aiTATA [OSCURATO:PERSONA].L.''''':gnifk Sezione 2
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