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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 13932/2026

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rovvedimentoemesso dal Tribunale di Benevento in data 23 luglio 2025 con cui è stata respinta ladomanda di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva.Con unico motivo si deduce vizio di motivazione in ragione della omessaconsiderazione della tossicodipendenza, intesa quale fattore unificante del percorsodelinquenziale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto deidiversi giudizi, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra lediverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentitain sede di legittimità.

Inoltre va precisato che il giudice dell’esecuzione ha considerato lacondizione di tossicodipendenza, ritenendola non decisiva a fronte di una manifesta assenzadi una programmazione unitaria delle diverse violazioni.

Si tratta di valutazione in fatto chetrova conforto nella sequenza delle condotte (anche per la distanza temporale intercorsa trale medesime) e che pertanto va ritenuta insindacabile in questa sede.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rovvedimentoemesso dal Tribunale di Benevento in data 23 luglio 2025 con cui è stata respinta ladomanda di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva.Con unico motivo si deduce vizio di motivazione in ragione della omessaconsiderazione della tossicodipendenza, intesa quale fattore unificante del percorsodelinquenziale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto deidiversi giudizi, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra lediverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentitain sede di legittimità. Inoltre va precisato che il giudice dell’esecuzione ha considerato lacondizione di tossicodipendenza, ritenendola non decisiva a fronte di una manifesta assenzadi una programmazione unitaria delle diverse violazioni. Si tratta di valutazione in fatto chetrova conforto nella sequenza delle condotte (anche per la distanza temporale intercorsa trale medesime) e che pertanto va ritenuta insindacabile in questa sede. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 13932/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris