CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16802/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16335 –2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Milano, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliatein Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti - Ric. 2019n. 16335 sez. S2 -ud. 30-11-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 4752/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO , pubblicatail 5/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle controricorrenti; rilevato che: -con atto di citazione per querela falso notificato in data 11 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano le società [OSCURATO:PERSONA] - Rappresentanza generale per l’Italia e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, premesso che la Compagnia era receduta dal rapporto di agenzia con lui intercorso addebitandogli gravi inadempimenti contrattuali e, in particolare, l’avvenuta falsificazione, da parte dei suoi subagenti sulla cui condotta egli avrebbedovuto vigilare, degliattestati di rischio relativi alla stipulazione di 600 polizze, oltre alla conclusione di contratti assicurativi al di fuori della zona dell’incarico agenziale, chiese fosse dichiarata la falsità del contratto di agenzia del verbale recante il risultato delle operazioni di rilascio dei documenti attestanti il suo incarico agenziale, compiute in data 10 gennaio 2000 e della sottoscrizione di 600 polizze( documenti tutti prodotti nel precedente giudizio in cui era stata accertata la giusta causa di recesso, con efficacia di giudicato); -con il deposito di una successiva «comparsa di intervento», quindi, [OSCURATO:PERSONA] chiese fosse dichiaratala falsità dei 600 attestati di rischio prodotti dalle convenute società nel procedimento precedentemente instaurato; - c on sentenza n. 168272016, il Tribunale di Milano rigettò tutte le domande; - c on sentenza n. 4752/2018, la Corte d’appello di Milano rigett ò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA],ritenendo inammissibile Ric. 2019n. 16335 sez. S2 -ud. 30-11-2023 - 3 - per sua formulazione il motivo di impugnazione relativo alla falsità del contratto di agenzia, nonché inammissibile per difetto di interesse la querela di falso proposta per le 600 polizze e, quanto della falsità dei relativi 600 attestati di rischio, l’ irritualità della proposizione della relativa domanda; -avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi , a cui [OSCURATO:PERSONA] -Rappresentanza generale per l’Italia e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno resistito con controricorso ; considerato che: - il primo motivo è rubricato quale denuncia di «nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui agli art. 100, 112, 161, 183, 184, 189, 221, 224 cod. proc. civ. cod. proc. civ., 1342, 1418cod. civ., i n relazione all’art. 360 comma I n. 4 cod. proc. civ. e, in via subordinata, violazione e falsa applicazione degli art.131(cod. proc. civ.) e 1342, 1414, 1414, 1421, 2724 cod. civ. in relazione all’art.360 n. 3»; - il secondo motivo è rubricato quale denuncia di «violazione e falsa applicazione degli art. 2702 cod. civ. e 221 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.»; - il terzo motivo è rubricato quale denuncia di «violazione e falsa applicazione degli art. 2702, 2712 e 2719 cod. civ. e degli art. 214, 215, 221 cod. proc. civ. e 24 Cost. nonché il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sufatto decisivo ex art. 360 n. 5»; - il quarto motivo è rubricato quale denuncia di «violazione e falsa applicazione degli art. 221, 244 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.»; - di là d i questa formulazione delle rubriche, in nessuno dei quattro motivi,tuttavia, è individua bile una censura conferente alla motivazione della sentenza impugnata, perchévi sono soltanto affastellati, in modo Ric. 2019n. 16335 sez. S2 -ud. 30-11-2023 - 4 - farraginoso e nonpertinente, più fatti relativi ai rapporti intercorsi con le Compagnie e aiprecedenti giudizi e vi sono richiamati in modo non conseguenziale più istituti e principi di diritto di cui non risulta intellegibile la rilevanzanella fattispecie; - le S.U. di questa Corte hanno chiarito (o rdinanza n. 37552 del 30/11/2021) che «il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudiceposti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod.proc. civ.»; l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione che si risolva , come proprio accade nella fattispecie,in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc.civ.; - i l ricorso deve essere, perciò, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore delle società controricorrenti , liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di valore indeterminabile; - la dichiarazione di inammissibilità del ricorso implica che il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia suscettibile di revoca, sicché deve comunque esseredato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, Ric. 2019n. 16335 sez. S2 -ud. 30-11-2023 - 5 - perché spetterà all'amministrazione giudiziaria competente verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento(Sez. U, Sentenza n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] - Rappresentanza generale per l’Italia e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto. Così deci