Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 31005/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 18 maggio 2023 la Corte di appello di Ancona confermava la precedente sentenza del giorno 1 marzo 2021 con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione ed C 1.200 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ad alla dosimetria della pena inflitta.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso il fatto che la Corte territoriale ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche e parametrato la misura finale della penale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, dando rilievo alla personalità dell'imputato proclive alla delinquenza come attestato dai plurimi precedenti penali gravanti su di esso; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere e tensore il Pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 18 maggio 2023 la Corte di appello di Ancona confermava la precedente sentenza del giorno 1 marzo 2021 con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione ed C 1.200 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ad alla dosimetria della pena inflitta. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso il fatto che la Corte territoriale ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche e parametrato la misura finale della penale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, dando rilievo alla personalità dell'imputato proclive alla delinquenza come attestato dai plurimi precedenti penali gravanti su di esso; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere e tensore il Pr
Sentenza Cassazione n. 31005/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris