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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 25311/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale F.R.

Pirrelli, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione, promosso dai ricorrenti volto a rilevare questioni sull'esecuzione del decreto di sequestro preventivo, emesso dal medesimo Giudice, con il quale, nell'ambito di indagini svolte in relazione ai delitti di cui all'art. 2 , 3, 4 e 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, con cui era stato disposto, ai sensi dell'art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, il sequestro delle somme di denaro della società [OSCURATO:SOCIETA] fino alla somma di C 2.855.453; di quelle della società [OSCURATO:PERSONA] srl fino alla somma di C 246.446; e in subordine del sequestro dei beni mobili e immobili e delle liquidità nella disponibilità degli indagati per gli importi meglio indicati nel decreto di sequestro. [OSCURATO:PERSONA], all'esito dell'udienza ex art. 666 cod.proc.pen., ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza perché meramente riproduttiva di altra istanza di incidente di esecuzione volto a rilevare questioni attinenti all'esecuzione del decreto di sequestro preventivo, respinta con provvedimento in data 18 maggio 2021, oggetto di ricorso per cassazione, e, rilevando che a seguito della correzione del decreto di sequestro preventivo da parte del Giudice, in data 18 maggio 2021, con la quale disponeva il sequestro di beni mobili e immobili delle società, rigettava nel merito l'istanza posto che dalla nota della G.di F. non risultava che le società fossero proprietari di beni immobili.

2. Avverso l'ordinanza gli indagati hanno proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione.

2.1. Con un primo motivo deducono la violazione di cui all'art. 666 cod.proc.pen.

Secondo i ricorrenti il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto il ricorso per incidente di esecuzione inammissibile perché meramente riproduttivo di altro incidente di esecuzione già dichiarato inammissibile da altro Giudice.

Tale pronuncia sarebbe illegittima in quanto il Giudice che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione, in data 18 maggio 2021, perché funzionalmente incompetente, non avrebbe valutato i motivi posti a fondamento del ricorso per incidente di esecuzione e, pertanto, non si sarebbe formata la preclusione del giudicato esecutivo.

Ed ancora, il Giudice nel nuovo incidente di esecuzione, definito con il provvedimento impugnato, non si sarebbe avveduto della proposizione di ulteriore motivo (quinto motivo) volto a rilevare l'illegittimità del provvedimento con cui, in data 18 maggio 2021 nel contesto della pronuncia di inammissibilità, il Giudice aveva disposto il sequestro preventivo di beni mobili ed immobili delle due società che non era stato disposto con il provvedimento genetico.

Quindi, secondo i ricorrenti, l'istanza di incidente di esecuzione presentata in data 25 maggio 2021 non costituiva una mera riproposizione di altra istanza già decisa.

2.2. Con il secondo motivo deducono la violazione di cui all'art. 240 cod.pen., 321 cod.proc.pen. e 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

Vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe respinto nel merito l'incidente di esecuzione ritenendo legittima l'esecuzione del sequestro preventivo per equivalente sui beni degli indagati nonostante risultasse, dalla nota della G.di F. del 13/10/2021, che le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl risultavano proprietari di vari veicoli per valore complessivo di C 72.000,00 e che, trattandosi di beni direttamente riconducibili al profitto del reato, avrebbero dovuto essere sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato in luogo di quella per equivalente nei confronti degli indagati.

E ciò in quanto è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta nei confronti della persona giuridica del denaro o di altri beni riconducibili direttamente al profitto del reato che si trovino nella disponibilità della medesima persona giuridica.

Al contrario, il Giudice avrebbe omesso di valutare l'istanza e segnatamente la valutazione della riconducibilità al profitto del reato dei beni di proprietà delle società e di conseguenza avrebbe dovuto rilevare l'illegittimità del disposto sequestro preventivo in funzione della confisca per equivalente nei confronti degli imputati legali rappresentanti delle persone giuridiche.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Ha rilevato la contraddittorietà della pronuncia di inammissibilità dell'incidente di esecuzione e del contestuale esame del merito del ricorso e, comunque, ha chiesto il rigetto del ricorso non essendo fondato nel merito. [OSCURATO:PERSONA]

4. I ricorsi sono inammissibili sulla base delle seguenti ragioni.

Per la decisione occorre premettere brevemente l'excursus della vicenda cautelare in oggetto nell'ambito della quale è stato emesso il provvedimento impugnato.

Con decreto in data 8 ottobre 2020, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara aveva disposto il sequestro preventivo, ex art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in funzione della confisca, delle liquidità della società [OSCURATO:SOCIETA] fino alla concorrenza di C 2.855.453; di quelle della società [OSCURATO:PERSONA] srl fino alla somma di C 246.446; e, in subordine, del sequestro dei beni mobili e immobili e delle liquidità nella disponibilità degli indagati per gli importi meglio indicati nel decreto di sequestro.

Il decreto era stato eseguito in parte sulla liquidità giacenti sui conti correnti della società [OSCURATO:SOCIETA] per C 158.521,94 e sui conti correnti degli indagati per le somme meglio indicate in atti.

Con provvedimento del 07/04/2021, il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice cautelare, ha rigettato l'istanza di riesame confermando il decreto di sequestro.

Con provvedimento del 18/05/2021, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara, adito a seguito di incidente di esecuzione con cui si contestavano le modalità esecutiva del decreto di sequestro preventivo per essere stati sequestrati beni degli indagati in presenza di beni delle società, dichiarava de plano, l'inammissibilità dell'istanza per incompetenza funzionale e, ad integrazione del proprio decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], disponeva il sequestro preventivo dei beni mobili e immobili e delle liquidità della società [OSCURATO:SOCIETA] fino all'importo di C 2.855.453, nonché dei beni mobili e immobili e delle liquidità della società [OSCURATO:PERSONA] srl fino alla somma di C

246.446. A seguito di nuovo ricorso, in data 25/05/21, per incidente di esecuzione, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in data 04/11/2021, nel contraddittorio delle parti lo dichiarava inammissibile e comunque rigettava nel merito l'istanza.

Tale ultimo provvedimento è oggetto di ricorso per cassazione.

2. Il primo motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 666 cod.proc.pen. in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso perché meramente riproduttivo di analoga istanza già decisa è inammissibile poiché, secondo la stessa prospettazione difensiva, l'ulteriore istanza era, per un verso, volta a riproporre le stesse questioni sulle modalità dell'esecuzione del sequestro (i ricorrenti hanno da sempre lamentato l'esecuzione sui propri beni nonostante l'esistenza di beni su cui operare il sequestro in capo alle due società in funzione della confisca diretta del profitto del reato) e come tale è inammissibile perché ripropone le medesime questioni sollevate nel precedente incidente di esecuzione e oggetto di pronuncia del 18 maggio 2021, provvedimento tempestivamente impugnato con ricorso per cassazione (vedi r.g. 43583/2021).

Per altro verso, i ricorsi sono inammissibili nella parte in cui censurano il provvedimento, del 18 maggio 2021, in cui il Giudice aveva integrato il decreto di sequestro disponendo nei confronti delle due società il sequestro dei beni mobili e immobili delle medesime.

Le questioni inerenti tale pronuncia dovevano essere sollevate con il ricorso ex art. 309 cod.proc.pen., non potendo essere le stesse qualificate quale nuovo elemento di valutazione.

Le ragioni della rilevata inammissibilità si estendono anche al secondo motivo di ricorso con cui i ricorrenti sviluppano gli argomenti sull'esecuzione dei sequestri nei confronti delle persone fisiche in luogo della società, questioni che costituiscono oggetto del primo incidente di esecuzione e sono coperte dal provvedimento di inammissibilità del 18 maggio 2021, oggetto di ricorso per cassazione e, quanto alle questioni derivanti dall'integrazione del decreto di sequestro preventivo originario sono parimenti inammissibili perché doveva essere sollevate con il ricorso ex art. 309 cod.proc.pen. 3. - I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannat4 al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano state( presentatp senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versi% somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale F.R. Pirrelli, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione, promosso dai ricorrenti volto a rilevare questioni sull'esecuzione del decreto di sequestro preventivo, emesso dal medesimo Giudice, con il quale, nell'ambito di indagini svolte in relazione ai delitti di cui all'art. 2 , 3, 4 e 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, con cui era stato disposto, ai sensi dell'art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, il sequestro delle somme di denaro della società [OSCURATO:SOCIETA] fino alla somma di C 2.855.453; di quelle della società [OSCURATO:PERSONA] srl fino alla somma di C 246.446; e in subordine del sequestro dei beni mobili e immobili e delle liquidità nella disponibilità degli indagati per gli importi meglio indicati nel decreto di sequestro. [OSCURATO:PERSONA], all'esito dell'udienza ex art. 666 cod.proc.pen., ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza perché meramente riproduttiva di altra istanza di incidente di esecuzione volto a rilevare questioni attinenti all'esecuzione del decreto di sequestro preventivo, respinta con provvedimento in data 18 maggio 2021, oggetto di ricorso per cassazione, e, rilevando che a seguito della correzione del decreto di sequestro preventivo da parte del Giudice, in data 18 maggio 2021, con la quale disponeva il sequestro di beni mobili e immobili delle società, rigettava nel merito l'istanza posto che dalla nota della G.di F. non risultava che le società fossero proprietari di beni immobili. 2. Avverso l'ordinanza gli indagati hanno proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo deducono la violazione di cui all'art. 666 cod.proc.pen. Secondo i ricorrenti il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto il ricorso per incidente di esecuzione inammissibile perché meramente riproduttivo di altro incidente di esecuzione già dichiarato inammissibile da altro Giudice. Tale pronuncia sarebbe illegittima in quanto il Giudice che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione, in data 18 maggio 2021, perché funzionalmente incompetente, non avrebbe valutato i motivi posti a fondamento del ricorso per incidente di esecuzione e, pertanto, non si sarebbe formata la preclusione del giudicato esecutivo. Ed ancora, il Giudice nel nuovo incidente di esecuzione, definito con il provvedimento impugnato, non si sarebbe avveduto della proposizione di ulteriore motivo (quinto motivo) volto a rilevare l'illegittimità del provvedimento con cui, in data 18 maggio 2021 nel contesto della pronuncia di inammissibilità, il Giudice aveva disposto il sequestro preventivo di beni mobili ed immobili delle due società che non era stato disposto con il provvedimento genetico. Quindi, secondo i ricorrenti, l'istanza di incidente di esecuzione presentata in data 25 maggio 2021 non costituiva una mera riproposizione di altra istanza già decisa. 2.2. Con il secondo motivo deducono la violazione di cui all'art. 240 cod.pen., 321 cod.proc.pen. e 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. Vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe respinto nel merito l'incidente di esecuzione ritenendo legittima l'esecuzione del sequestro preventivo per equivalente sui beni degli indagati nonostante risultasse, dalla nota della G.di F. del 13/10/2021, che le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl risultavano proprietari di vari veicoli per valore complessivo di C 72.000,00 e che, trattandosi di beni direttamente riconducibili al profitto del reato, avrebbero dovuto essere sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato in luogo di quella per equivalente nei confronti degli indagati. E ciò in quanto è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta nei confronti della persona giuridica del denaro o di altri beni riconducibili direttamente al profitto del reato che si trovino nella disponibilità della medesima persona giuridica. Al contrario, il Giudice avrebbe omesso di valutare l'istanza e segnatamente la valutazione della riconducibilità al profitto del reato dei beni di proprietà delle società e di conseguenza avrebbe dovuto rilevare l'illegittimità del disposto sequestro preventivo in funzione della confisca per equivalente nei confronti degli imputati legali rappresentanti delle persone giuridiche. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ha rilevato la contraddittorietà della pronuncia di inammissibilità dell'incidente di esecuzione e del contestuale esame del merito del ricorso e, comunque, ha chiesto il rigetto del ricorso non essendo fondato nel merito. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi sono inammissibili sulla base delle seguenti ragioni. Per la decisione occorre premettere brevemente l'excursus della vicenda cautelare in oggetto nell'ambito della quale è stato emesso il provvedimento impugnato. Con decreto in data 8 ottobre 2020, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara aveva disposto il sequestro preventivo, ex art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in funzione della confisca, delle liquidità della società [OSCURATO:SOCIETA] fino alla concorrenza di C 2.855.453; di quelle della società [OSCURATO:PERSONA] srl fino alla somma di C 246.446; e, in subordine, del sequestro dei beni mobili e immobili e delle liquidità nella disponibilità degli indagati per gli importi meglio indicati nel decreto di sequestro. Il decreto era stato eseguito in parte sulla liquidità giacenti sui conti correnti della società [OSCURATO:SOCIETA] per C 158.521,94 e sui conti correnti degli indagati per le somme meglio indicate in atti. Con provvedimento del 07/04/2021, il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice cautelare, ha rigettato l'istanza di riesame confermando il decreto di sequestro. Con provvedimento del 18/05/2021, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara, adito a seguito di incidente di esecuzione con cui si contestavano le modalità esecutiva del decreto di sequestro preventivo per essere stati sequestrati beni degli indagati in presenza di beni delle società, dichiarava de plano, l'inammissibilità dell'istanza per incompetenza funzionale e, ad integrazione del proprio decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], disponeva il sequestro preventivo dei beni mobili e immobili e delle liquidità della società [OSCURATO:SOCIETA] fino all'importo di C 2.855.453, nonché dei beni mobili e immobili e delle liquidità della società [OSCURATO:PERSONA] srl fino alla somma di C 246.446. A seguito di nuovo ricorso, in data 25/05/21, per incidente di esecuzione, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in data 04/11/2021, nel contraddittorio delle parti lo dichiarava inammissibile e comunque rigettava nel merito l'istanza. Tale ultimo provvedimento è oggetto di ricorso per cassazione. 2. Il primo motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 666 cod.proc.pen. in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso perché meramente riproduttivo di analoga istanza già decisa è inammissibile poiché, secondo la stessa prospettazione difensiva, l'ulteriore istanza era, per un verso, volta a riproporre le stesse questioni sulle modalità dell'esecuzione del sequestro (i ricorrenti hanno da sempre lamentato l'esecuzione sui propri beni nonostante l'esistenza di beni su cui operare il sequestro in capo alle due società in funzione della confisca diretta del profitto del reato) e come tale è inammissibile perché ripropone le medesime questioni sollevate nel precedente incidente di esecuzione e oggetto di pronuncia del 18 maggio 2021, provvedimento tempestivamente impugnato con ricorso per cassazione (vedi r.g. 43583/2021). Per altro verso, i ricorsi sono inammissibili nella parte in cui censurano il provvedimento, del 18 maggio 2021, in cui il Giudice aveva integrato il decreto di sequestro disponendo nei confronti delle due società il sequestro dei beni mobili e immobili delle medesime. Le questioni inerenti tale pronuncia dovevano essere sollevate con il ricorso ex art. 309 cod.proc.pen., non potendo essere le stesse qualificate quale nuovo elemento di valutazione. Le ragioni della rilevata inammissibilità si estendono anche al secondo motivo di ricorso con cui i ricorrenti sviluppano gli argomenti sull'esecuzione dei sequestri nei confronti delle persone fisiche in luogo della società, questioni che costituiscono oggetto del primo incidente di esecuzione e sono coperte dal provvedimento di inammissibilità del 18 maggio 2021, oggetto di ricorso per cassazione e, quanto alle questioni derivanti dall'integrazione del decreto di sequestro preventivo originario sono parimenti inammissibili perché doveva essere sollevate con il ricorso ex art. 309 cod.proc.pen. 3. - I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannat4 al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano state( presentatp senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versi% somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamen
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