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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16036/2026

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udio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, ha elettodomicilio;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro – tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso gli uffici della sua Avvocatura;- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6417/2022,pubblicata il 28 aprile 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 3 marzo 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse delricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.Numero registro generale 24939/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 16036/2026Data pubblicazione 25/05/20261.– Con ricorso depositato il 10 febbraio 2021, ClaudioCasolini proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace diRoma, avverso la sanzione amministrativa irrogata con verbale diaccertamento n. 13201050092 del 1° dicembre 2020, perl’importo di euro 98,40, notificato il 19 gennaio 2021, in ordinealla contravvenzione di cui all’art. 7, primo e quattordicesimocomma, del codice della strada, chiedendo che il verbale fossedichiarato nullo perché erroneamente elevato nei confronti dipersona disabile, regolarmente munita di permesso di accessonella zona ZTL e nelle corsie riservate ai mezzi pubblici delComune di Roma, come da contrassegno per parcheggio invalidin. 306503R, senza data di scadenza.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale chiedeva chefosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché– successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizioin data 12 aprile 2021 – aveva provveduto ad annullare il verbalein autotutela, con ordinanza di archiviazione che si esibiva.Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 19636/2021,depositata l’11 novembre 2021, dichiarava la cessazione dellamateria del contendere e disponeva l’integrale compensazionedelle spese di lite.2.– Con atto di citazione notificato il 13 dicembre 2021,[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronuncia di primecure, lamentando che erroneamente il giudice di primo gradoaveva compensato le spese di lite, in violazione del principio disoccombenza e del diritto di difesa.Numero registro generale 24939/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 16036/2026Data pubblicazione 25/05/2026Si costituiva nel giudizio d’impugnazione [OSCURATO:PERSONA], laquale instava per la declaratoria di inammissibilità ovvero per ilrigetto dell’appello, con la conseguente conferma della sentenzaimpugnata.Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Roma, conla sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione e, perl’effetto, confermava la pronuncia appellata.A sostegno dell’adottata pronuncia il Tribunale rilevava perquanto di interesse in questa sede: a) che – pur avendo la P.A.annullato il verbale in autotutela, in ragione della sussistenza diun tagliando autorizzatorio per disabili rilasciato al destinatariosulla scorta della sua autocertificazione di disabilità non inibitoriadell’utilizzo di uno scooter, come nel caso di specie (in base allefotografie prodotte) – la parte non aveva provato, ma sologenericamente allegato, l’esposizione in maniera visibile di dettocontrassegno di invalidità sul motociclo al momento del transitonella zona ZTL; b) che, d’altra parte, essendo il Casolini a bordo diun motociclo e la sua infrazione ripresa con il sistema fotograficoSirio Ves, era certamente escluso che tale contrassegno fosseesposto da tergo e non vi era prova – peraltro inverosimile – cheil contrassegno fosse esposto sul manubrio e in quale modo; c)che, in assenza di prova sul punto, indipendentemente dallacondotta di [OSCURATO:PERSONA] di annullamento del verbale inautotutela, non era dimostrato che il veicolo circolasse con lacorretta esposizione del contrassegno a servizio del suo titolare;d) che, in carenza di prova che senza annullamento in autotutelale ragioni della parte sarebbero state accolte, non potevanoessere riconosciute, in suo favore, le spese di lite.Numero registro generale 24939/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 16036/2026Data pubblicazione 25/05/20263.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito, con controricorso, l’intimata [OSCURATO:PERSONA].4.– Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., con la pronuncia ex officio suuna domanda non proposta dalla parte, per avere il Tribunaleaccertato la mancata esposizione del permesso per disabili, taleda escludere che – senza annullamento in autotutela – le ragionidell’istante sarebbero state accolte, benché sul punto si fosseformato il giudicato interno, alla stregua dell’avvenutoannullamento in autotutela per la sussistenza di un tagliandoautorizzatorio per disabili rilasciato al destinatario.Osserva il ricorrente che erroneamente il giudice del gravameavrebbe affrontato il merito dell’infrazione all’origine contestata,benché nessun appello fosse stato spiegato da [OSCURATO:PERSONA] annullamento in autotutela per la sussistenza deldiritto a transitare nelle zone a traffico limitato.1.1.– Il motivo è infondato.Infatti, l’impugnazione sul capo della decisione di primo gradocon cui sono state compensate per intero le spese tra le partilegittimava il Tribunale a verificare se, in difettodell’annullamento in autotutela, fossero state integrate lecondizioni per l’annullamento giudiziale del verbale diNumero registro generale 24939/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 16036/2026Data pubblicazione 25/05/2026accertamento dell’infrazione al codice della strada, in applicazionedel principio di soccombenza virtuale o potenziale.Il fatto sopravvenuto dell’annullamento in autotutela hadeterminato la declaratoria di cessazione della materia delcontendere per il venir meno dell’interesse ad insisterenell’opposizione avverso un verbale ormai annullato, ma nonescludeva che il giudice di merito indagasse sulla fondatezzaastratta delle ragioni dell’opposizione, ove l’annullamento inautotutela non fosse intervenuto.Annullamento in autotutela, peraltro, avvenuto sulla scortadella verifica della sussistenza di un tagliando autorizzatorio perdisabili rilasciato in favore del ricorrente e non giàdell’esposizione del relativo contrassegno al momento in cuil’infrazione è stata in tesi commessa.Ora, nel giudizio di opposizione avverso sanzioneamministrativa, in caso di cessazione della materia delcontendere, il giudice, ai fini della statuizione sulle spese,dovendo applicare il criterio della soccombenza virtuale, devevalutare la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosipostuma, avuto riguardo al momento della proposizione delricorso.Ed inoltre alla cessazione della materia del contendere perannullamento dell’atto in sede di autotutela non si correlanecessariamente la condanna alle spese secondo la regola dellasoccombenza virtuale, qualora tale annullamento non conseguaad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnatosussistente sin dal momento della sua emanazione (in tema diprocesso tributario Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33157 delNumero registro generale 24939/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 16036/2026Data pubblicazione 25/05/202629/11/2023; Sez. 6-5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017; Sez.5, Ordinanza n. 22231 del 26/10/2011; Sez. 5, Sentenza n.19947 del 21/09/2010).2.– Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c., per avere il Tribunale negato chel’istante avesse esposto sul veicolo il contrassegno in modo benvisibile dall’esterno, benché la circostanza dell’esposizione didetto contrassegno fosse stata affermata nel ricorso, a pag. 2, emai contestata da [OSCURATO:PERSONA], la quale, per converso, avevacandidamente ammesso l’errore nell’elevazione del verbale diaccertamento.Obietta l’istante che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe maicontestato la mancata presenza del ricorrente sul veicolomultato, né tantomeno la mancata esposizione del contrassegnoper disabili, cosicché detti fatti avrebbero dovuto considerarsidefinitivamente provati.2.1.– Il motivo è infondato.E ciò perché, a fronte della deduzione – a cura del convenuto– dell’avvenuto annullamento in autotutela del verbale diaccertamento (in ragione del mero fatto che l’apparentetrasgressore fosse munito di permesso di accesso nella zona ZTLe nelle corsie riservate ai mezzi pubblici del Comune di Roma,come da contrassegno per parcheggio invalidi n. 306503R, di cuiera stata appurata l’esistenza, e non già della sua esposizione),ai fini di ottenere la declaratoria di cessazione della materia delcontendere, non vi era il suo onere di contestare specificamentegli ulteriori fatti allegati dall’opponente.Numero registro generale 24939/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 16036/2026Data pubblicazione 25/05/20263.– Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazionedegli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 503/1996, con violazione delladisciplina posta a tutela delle persone disabili, per avere ilTribunale ipotizzato la circostanza della mancata esposizione delcontrassegno, non rilevata ed accertata (né rilevabile edaccertabile) dalla violazione elevata ed opposta, imponendo cosìal ricorrente un onere – non previsto dalla legge – didimostrazione dell’esposizione del contrassegno per invalidi adogni singolo accesso in una strada sottoposta al controllo del c.d.“occhio elettronico”, quale probatio diabolica.3.1.– Il motivo è infondato.E tanto perché, in tema di sanzioni amministrative, il“contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sostadel veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità dideambulazione sensibilmente ridotte anche all’interno delle zoneurbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, èrilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questase ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito inquel momento al suo servizio, e – perciò – la sua validità non èlimitata ad un veicolo in particolare né circoscritta al territorio delComune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa atutto il territorio nazionale, considerato che l’autorizzazione inparola non può trovare ostacoli nelle difficoltà organizzativedell’ente territoriale di transito diverso da quello che ha rilasciatol’autorizzazione, il quale non può porre limitazioni non previsteper legge (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24015 del 03/08/2022;Numero registro generale 24939/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 16036/2026Data pubblicazione 25/05/2026Sez. 6-2, Ordinanza n. 8226 del 14/03/2022; Sez. 2, Sentenza n.719 del 16/01/2008).Dunque, la norma conferisce all’invalido un diritto personaledi poter circolare, su tutto il territorio nazionale e anche nellecorsie riservate ai mezzi pubblici, ma con l’onere di esporre ilcontrassegno, che denota, per l’appunto, la destinazione delmezzo di servizio della persona disabile (circostanza, questa, chenon risulta oggetto di contestazione).Proprio la circostanza che l’autorizzazione al transito siarilasciata alla persona disabile in quanto tale, in modo che questase ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito inquel momento al suo servizio, imponeva tale esposizione, nonlegata al mezzo utilizzato, ma alla persona del disabile.Ebbene, dalla disamina dei fotogrammi prodotti, il giudice dimerito ha tratto che tale esposizione non vi fosse.Sicché, in mancanza di detta esposizione, senza che ilricorrente avesse dimostrato il contrario, sarebbero sussistiti ipresupposti per la contestazione della relativa contravvenzione.4.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsodeve essere respinto.Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto.Numero registro generale 24939/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 16036/2026Data pubblicazione 25/05/2026 P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, infavore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida incomplessivi euro 1.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 3 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
udio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, ha elettodomicilio;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro – tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso gli uffici della sua Avvocatura;- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6417/2022,pubblicata il 28 aprile 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 3 marzo 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse delricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.Numero registro generale 24939/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 16036/2026Data pubblicazione 25/05/20261.– Con ricorso depositato il 10 febbraio 2021, ClaudioCasolini proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace diRoma, avverso la sanzione amministrativa irrogata con verbale diaccertamento n. 13201050092 del 1° dicembre 2020, perl’importo di euro 98,40, notificato il 19 gennaio 2021, in ordinealla contravvenzione di cui all’art. 7, primo e quattordicesimocomma, del codice della strada, chiedendo che il verbale fossedichiarato nullo perché erroneamente elevato nei confronti dipersona disabile, regolarmente munita di permesso di accessonella zona ZTL e nelle corsie riservate ai mezzi pubblici delComune di Roma, come da contrassegno per parcheggio invalidin. 306503R, senza data di scadenza.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale chiedeva chefosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché– successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizioin data 12 aprile 2021 – aveva provveduto ad annullare il verbalein autotutela, con ordinanza di archiviazione che si esibiva.Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 19636/2021,depositata l’11 novembre 2021, dichiarava la cessazione dellamateria del contendere e disponeva l’integrale compensazionedelle spese di lite.2.– Con atto di citazione notificato il 13 dicembre 2021,[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronuncia di primecure, lamentando che erroneamente il giudice di primo gradoaveva compensato le spese di lite, in violazione del principio disoccombenza e del diritto di difesa.Numero registro generale 24939/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 16036/2026Data pubblicazione 25/05/2026Si costituiva nel giudizio d’impugnazione [OSCURATO:PERSONA], laquale instava per la declaratoria di inammissibilità ovvero per ilrigetto dell’appello, con la conseguente conferma della sentenzaimpugnata.Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Roma, conla sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione e, perl’effetto, confermava la pronuncia appellata.A sostegno dell’adottata pronuncia il Tribunale rilevava perquanto di interesse in questa sede: a) che – pur avendo la P.A.annullato il verbale in autotutela, in ragione della sussistenza diun tagliando autorizzatorio per disabili rilasciato al destinatariosulla scorta della sua autocertificazione di disabilità non inibitoriadell’utilizzo di uno scooter, come nel caso di specie (in base allefotografie prodotte) – la parte non aveva provato, ma sologenericamente allegato, l’esposizione in maniera visibile di dettocontrassegno di invalidità sul motociclo al momento del transitonella zona ZTL; b) che, d’altra parte, essendo il Casolini a bordo diun motociclo e la sua infrazione ripresa con il sistema fotograficoSirio Ves, era certamente escluso che tale contrassegno fosseesposto da tergo e non vi era prova – peraltro inverosimile – cheil contrassegno fosse esposto sul manubrio e in quale modo; c)che, in assenza di prova sul punto, indipendentemente dallacondotta di [OSCURATO:PERSONA] di annullamento del verbale inautotutela, non era dimostrato che il veicolo circolasse con lacorretta esposizione del contrassegno a servizio del suo titolare;d) che, in carenza di prova che senza annullamento in autotutelale ragioni della parte sarebbero state accolte, non potevanoessere riconosciute, in suo favore, le spese di lite.Numero registro generale 24939/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 16036/2026Data pubblicazione 25/05/20263.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito, con controricorso, l’intimata [OSCURATO:PERSONA].4.– Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., con la pronuncia ex officio suuna domanda non proposta dalla parte, per avere il Tribunaleaccertato la mancata esposizione del permesso per disabili, taleda escludere che – senza annullamento in autotutela – le ragionidell’istante sarebbero state accolte, benché sul punto si fosseformato il giudicato interno, alla stregua dell’avvenutoannullamento in autotutela per la sussistenza di un tagliandoautorizzatorio per disabili rilasciato al destinatario.Osserva il ricorrente che erroneamente il giudice del gravameavrebbe affrontato il merito dell’infrazione all’origine contestata,benché nessun appello fosse stato spiegato da [OSCURATO:PERSONA] annullamento in autotutela per la sussistenza deldiritto a transitare nelle zone a traffico limitato.1.1.– Il motivo è infondato.Infatti, l’impugnazione sul capo della decisione di primo gradocon cui sono state compensate per intero le spese tra le partilegittimava il Tribunale a verificare se, in difettodell’annullamento in autotutela, fossero state integrate lecondizioni per l’annullamento giudiziale del verbale diNumero registro generale 24939/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 16036/2026Data pubblicazione 25/05/2026accertamento dell’infrazione al codice della strada, in applicazionedel principio di soccombenza virtuale o potenziale.Il fatto sopravvenuto dell’annullamento in autotutela hadeterminato la declaratoria di cessazione della materia delcontendere per il venir meno dell’interesse ad insisterenell’opposizione avverso un verbale ormai annullato, ma nonescludeva che il giudice di merito indagasse sulla fondatezzaastratta delle ragioni dell’opposizione, ove l’annullamento inautotutela non fosse intervenuto.Annullamento in autotutela, peraltro, avvenuto sulla scortadella verifica della sussistenza di un tagliando autorizzatorio perdisabili rilasciato in favore del ricorrente e non giàdell’esposizione del relativo contrassegno al momento in cuil’infrazione è stata in tesi commessa.Ora, nel giudizio di opposizione avverso sanzioneamministrativa, in caso di cessazione della materia delcontendere, il giudice, ai fini della statuizione sulle spese,dovendo applicare il criterio della soccombenza virtuale, devevalutare la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosipostuma, avuto riguardo al momento della proposizione delricorso.Ed inoltre alla cessazione della materia del contendere perannullamento dell’atto in sede di autotutela non si correlanecessariamente la condanna alle spese secondo la regola dellasoccombenza virtuale, qualora tale annullamento non conseguaad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnatosussistente sin dal momento della sua emanazione (in tema diprocesso tributario Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33157 delNumero registro generale 24939/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 16036/2026Data pubblicazione 25/05/202629/11/2023; Sez. 6-5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017; Sez.5, Ordinanza n. 22231 del 26/10/2011; Sez. 5, Sentenza n.19947 del 21/09/2010).2.– Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c., per avere il Tribunale negato chel’istante avesse esposto sul veicolo il contrassegno in modo benvisibile dall’esterno, benché la circostanza dell’esposizione didetto contrassegno fosse stata affermata nel ricorso, a pag. 2, emai contestata da [OSCURATO:PERSONA], la quale, per converso, avevacandidamente ammesso l’errore nell’elevazione del verbale diaccertamento.Obietta l’istante che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe maicontestato la mancata presenza del ricorrente sul veicolomultato, né tantomeno la mancata esposizione del contrassegnoper disabili, cosicché detti fatti avrebbero dovuto considerarsidefinitivamente provati.2.1.– Il motivo è infondato.E ciò perché, a fronte della deduzione – a cura del convenuto– dell’avvenuto annullamento in autotutela del verbale diaccertamento (in ragione del mero fatto che l’apparentetrasgressore fosse munito di permesso di accesso nella zona ZTLe nelle corsie riservate ai mezzi pubblici del Comune di Roma,come da contrassegno per parcheggio invalidi n. 306503R, di cuiera stata appurata l’esistenza, e non già della sua esposizione),ai fini di ottenere la declaratoria di cessazione della materia delcontendere, non vi era il suo onere di contestare specificamentegli ulteriori fatti allegati dall’opponente.Numero registro generale 24939/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 16036/2026Data pubblicazione 25/05/20263.– Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazionedegli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 503/1996, con violazione delladisciplina posta a tutela delle persone disabili, per avere ilTribunale ipotizzato la circostanza della mancata esposizione delcontrassegno, non rilevata ed accertata (né rilevabile edaccertabile) dalla violazione elevata ed opposta, imponendo cosìal ricorrente un onere – non previsto dalla legge – didimostrazione dell’esposizione del contrassegno per invalidi adogni singolo accesso in una strada sottoposta al controllo del c.d.“occhio elettronico”, quale probatio diabolica.3.1.– Il motivo è infondato.E tanto perché, in tema di sanzioni amministrative, il“contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sostadel veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità dideambulazione sensibilmente ridotte anche all’interno delle zoneurbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, èrilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questase ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito inquel momento al suo servizio, e – perciò – la sua validità non èlimitata ad un veicolo in particolare né circoscritta al territorio delComune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa atutto il territorio nazionale, considerato che l’autorizzazione inparola non può trovare ostacoli nelle difficoltà organizzativedell’ente territoriale di transito diverso da quello che ha rilasciatol’autorizzazione, il quale non può porre limitazioni non previsteper legge (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24015 del 03/08/2022;Numero registro generale 24939/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 16036/2026Data pubblicazione 25/05/2026Sez. 6-2, Ordinanza n. 8226 del 14/03/2022; Sez. 2, Sentenza n.719 del 16/01/2008).Dunque, la norma conferisce all’invalido un diritto personaledi poter circolare, su tutto il territorio nazionale e anche nellecorsie riservate ai mezzi pubblici, ma con l’onere di esporre ilcontrassegno, che denota, per l’appunto, la destinazione delmezzo di servizio della persona disabile (circostanza, questa, chenon risulta oggetto di contestazione).Proprio la circostanza che l’autorizzazione al transito siarilasciata alla persona disabile in quanto tale, in modo che questase ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito inquel momento al suo servizio, imponeva tale esposizione, nonlegata al mezzo utilizzato, ma alla persona del disabile.Ebbene, dalla disamina dei fotogrammi prodotti, il giudice dimerito ha tratto che tale esposizione non vi fosse.Sicché, in mancanza di detta esposizione, senza che ilricorrente avesse dimostrato il contrario, sarebbero sussistiti ipresupposti per la contestazione della relativa contravvenzione.4.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsodeve essere respinto.Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto.Numero registro generale 24939/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 16036/2026Data pubblicazione 25/05/2026 P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, infavore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida incomplessivi euro 1.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 3 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
Sentenza Cassazione n. 16036/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris